10.2006.186
Opposizione tardiva
16 maggio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2006.186
Data decisione, Autorità:
16.05.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.186
DA
963/2006
Bellinzona
16 maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il segretario per
statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuta
colpevole di vie di fatto, ingiuria e minaccia, e meglio come al
decreto d’accusa no. DA 963/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1
vista l'opposizione
interposta in data 12 aprile 2006 dall'accusata;
considerato che, secondo gli art. 208 e 210
CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore
pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa
entro quindici giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è
stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di __________
il 9 marzo 2006;
Considerandi
che tale decisione non è
stata ritirata dall’accusata, sicché il Ministero pubblico le ha trasmesso in
data 23 marzo 2006 una copia per conoscenza del medesimo decreto (cfr. doc. 6);
che, nella fattispecie, il
termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere,
considerato il termine di giacenza di sette giorni (cfr. DTF 127 I 31, 34 c.
3a/aa), il 18 marzo 2006 e veniva a scadere il 1. aprile 2006;
che l'opposizione interposta
da ACCU 1, __________, datata 12 aprile 2006, intimata il giorno stesso,
risulta dunque tardiva;
che di conseguenza
l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
che, dallo scritto di
opposizione dell’imputata altresì non si evincono degli elementi che
giustifichino la sua inosservanza del termine; in simili evenienze, il mancato
ritiro della raccomandata va esclusivamente addossato alla signora ACCU 1;
in applicazione degli art. 208 segg. CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è
irricevibile.
2.
Alla crescita in
giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
3.
La tassa di giustizia
di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico
dell'opponente.
4.
Intimazione
a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Distinta
spese a carico di ACCU 1, __________:
tassa
di giustizia fr. 30.00
spese
fr. 40.00
totale fr. 70.00
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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