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Decisione

10.2006.187

Opposizione tardiva

16 maggio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

10.2006.187

Data decisione, Autorità:

16.05.2007, PRPEN

Titolo:

Opposizione tardiva

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPP-TI

1. CIVI 1

Considerandi

2.

CIVI 2

Incarto

n.

10.2006.187

DA

962/2006

Bellinzona

16.

maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio

Bassetti

sedente con il segretario per

statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 ,

siccome

ritenuto colpevole di vie di fatto, danneggiamento e contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico, e meglio come al decreto d’accusa no. DA

962/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1

,

vista l'opposizione interposta in

data 12 aprile 2006 dall'accusato;

considerato che, secondo gli art. 208 e 210

CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore

pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa

entro quindici giorni dall'intimazione;

che il decreto di accusa è

stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 9

marzo 2006;

che tale decisione non è

stata ritirata dall’accusato, sicché il Ministero pubblico gli ha trasmesso in

data 23 marzo 2006 una copia per conoscenza del medesimo decreto (cfr. doc. 6);

che, nella fattispecie, il

termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere,

considerato il termine di giacenza di sette giorni (cfr. DTF 127 I 31, 34 c.

3a/aa), il 18 marzo 2006 e veniva a scadere il 1. aprile 2006;

che l'opposizione interposta

da ACCU 1, __________, datata 12 aprile 2006, intimata il giorno stesso,

risulta dunque tardiva;

che, di conseguenza,

l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

che, dallo scritto di

opposizione dell’imputato altresì non si evincono degli elementi che

giustifichino la sua inosservanza del termine; in simili evenienze, il mancato

ritiro della raccomandata va addossato esclusivamente al signor ACCU 1;

in applicazione degli art. 208 segg. CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è

irricevibile.

2.

Alla crescita in

giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore

pubblico per quanto di sua competenza.

3.

La tassa di giustizia

di fr. 30.- (trenta) e le spese di fr. 40.- (quaranta) sono a carico

dell'opponente.

4.

Intimazione

a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Distinta

spese a carico di ACCU 1, __________:

tassa

di giustizia fr. 30.00

spese

fr. 40.00

totale fr. 70.00

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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