10.2006.190
Condurre ripetutamente un ciclomotore malgrado la revoca della licenza di condurre per un periodo indeterminato
21 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.190
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre ripetutamente un ciclomotore malgrado la revoca della licenza di condurre per un periodo indeterminato
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.190
DA
1385/2006
Bellinzona
21
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza
di condurre o nonostante la revoca,
per aver ripetutamente condotto
il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________
per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile
Fatti
2006 n. 1385/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 200.- con
l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso
di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di
detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti
dalle Assise Correzionali di __________ __________ e dall’Untersuchungsrichteramt
Considerandi
II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i
rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006;
indetto il
dibattimento 21 giugno 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e la sua
patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 maggio 2007 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________,
la quale precisa innanzitutto che l’imputato non intende opporsi al p.to 4 del
Dispositivo
dispositivo del decreto di accusa; quindi, pur non contestando sostanzialmente
la commissione del reato ascritto, invoca l’applicazione del nuovo diritto, in
particolare della pena pecuniaria, e, dopo aver sottolineato le circostanze
favorevoli per il suo assistito, chiede che la pena possa beneficiare della
sospensione condizionale, oltre a postulare la riduzione del numero di aliquote
(rispetto ai 90 giorni di detenzione proposti dal Procuratore pubblico), il cui
ammontare dovrebbe essere comunque contenuto alla luce della situazione
finanziaria dell’accusato, tutt’altro che stabile e consolidata. Da ultimo, il
difensore annuncia che un lavoro di pubblica utilità rischierebbe di nuocere al
suo cliente, mettendo a repentaglio il regolare svolgimento dello stage e del
futuro apprendistato quale frigorista, che egli intende seguire (grazie anche
al sostegno dell’Assicurazione invalidità);
sentito per ultimo l'accusat per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale dichiara di essere
consapevole di quello che ha commesso e di esserne dispiaciuto, aggiungendo di adoperarsi
per iniziare una nuova vita lontana dai precedenti problemi, che intende
dimenticare definitivamente;
posti a
giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore
colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la
revoca, art. 95 cifra 2 LCS,
per avere,
a __________,
ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo
indeterminato?
2. In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
inflitta?
3. In caso di pena privativa della libertà, di
pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di
tempo?
4. Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate
nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ il __________ e
dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS)?
5. In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
6. A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCS; 12, 34
ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, reato previsto
dall’art. 95 cifra 2 LCStr,
per avere,
a __________,
ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo
indeterminato;
condanna ,
1. alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr.
2000.00 (duemila), da pagare;
1.1. l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2. alla multa di
fr. 200.00 (duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (fr. 750.00 in caso di motivazione
scritta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci)
giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di
__________ il __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________
__________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 2550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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