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Decisione

10.2006.190

Condurre ripetutamente un ciclomotore malgrado la revoca della licenza di condurre per un periodo indeterminato

21 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 1385/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione, da espiare.

2. Alla multa di fr. 200.- con

l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso

di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di

detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti

dalle Assise Correzionali di __________ __________ e dall’Untersuchungsrichteramt

Considerandi

II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i

rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006;

indetto il

dibattimento 21 giugno 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e la sua

patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 maggio 2007 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________,

la quale precisa innanzitutto che l’imputato non intende opporsi al p.to 4 del

Dispositivo

dispositivo del decreto di accusa; quindi, pur non contestando sostanzialmente

la commissione del reato ascritto, invoca l’applicazione del nuovo diritto, in

particolare della pena pecuniaria, e, dopo aver sottolineato le circostanze

favorevoli per il suo assistito, chiede che la pena possa beneficiare della

sospensione condizionale, oltre a postulare la riduzione del numero di aliquote

(rispetto ai 90 giorni di detenzione proposti dal Procuratore pubblico), il cui

ammontare dovrebbe essere comunque contenuto alla luce della situazione

finanziaria dell’accusato, tutt’altro che stabile e consolidata. Da ultimo, il

difensore annuncia che un lavoro di pubblica utilità rischierebbe di nuocere al

suo cliente, mettendo a repentaglio il regolare svolgimento dello stage e del

futuro apprendistato quale frigorista, che egli intende seguire (grazie anche

al sostegno dell’Assicurazione invalidità);

sentito per ultimo l'accusat per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale dichiara di essere

consapevole di quello che ha commesso e di esserne dispiaciuto, aggiungendo di adoperarsi

per iniziare una nuova vita lontana dai precedenti problemi, che intende

dimenticare definitivamente;

posti a

giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autore

colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la

revoca, art. 95 cifra 2 LCS,

per avere,

a __________,

ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo

indeterminato?

2. In caso di

risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere

inflitta?

3. In caso di pena privativa della libertà, di

pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al

beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di

tempo?

4. Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene

di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate

nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ il __________ e

dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS)?

5. In caso di

condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

6. A chi il

carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCS; 12, 34

ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, reato previsto

dall’art. 95 cifra 2 LCStr,

per avere,

a __________,

ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo

indeterminato;

condanna ,

1. alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr.

2000.00 (duemila), da pagare;

1.1. l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

2. alla multa di

fr. 200.00 (duecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (fr. 750.00 in caso di motivazione

scritta).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci)

giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di

__________ il __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________

__________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 2550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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