10.2006.193
condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e con targhe provvisorie scadute
6 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.193
Data decisione, Autorità:
06.11.2006, PRPEN
Titolo:
condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e con targhe provvisorie scadute
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 97 cpv. 2 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.193
DA
1378/2006
Bellinzona
6
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto
colpevole di 1. ripetuta circolazione senza assicurazione RC,
per aver ripetutamente condotto
l'autovettura Alfa Romeo senza
la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo
sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta
assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in
altre imprecisate date e località;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra
Fatti
2 cpv. 1 LCStr;
2. ripetuto abuso delle targhe,
per aver ripetutamente
condotto la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie TI __________,
malgrado fossero scadute dal 31.12.2005;
fatti avvenuti a __________ il ______________ ed
in altre imprecisate date e località;
reato previsto dall’art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1378/2006 di
data 3 aprile 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudizairie di fr. 100.--
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 6 novembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete
mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
precisato che il reato di cui al punto 1 del
decreto di accusa non riguarda solo la circolazione senza assicurazione RC, ma
anche la circolazione senza la licenza di circolazione richiesta, come risulta
sia dalla descrizione del reato sia dagli articoli citati;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento dell’accusato, che è già stato sanzionato
dalla Sezione della circolazione con risoluzione __________ e in via
subordinata che venga prosciolto dalle imputazione di circolazione senza
assicurazione RC e abuso delle targhe e che la multa venga ridotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
ripetuta circolazione
senza licenza di circolazione
1.2
ripetuta circolazione
senza assicurazione RC
1.3
ripetuto abuso delle
targhe
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e
cifra 2 cpv. 1 e 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuta
circolazione senza assicurazione RC e di ripetuto abuso delle targhe per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. 1378/2006 del 3 aprile 2006.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1378/2006 del 3 aprile 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.--;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
assegna al condannato il termine di
due mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (80262),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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