10.2006.195
circolare in stato di spossatezza e perdere il controllo del veicolo invadendo la corsia di contromano
31 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.195
Data decisione, Autorità:
31.10.2006, PRPEN
Titolo:
circolare in stato di spossatezza e perdere il controllo del veicolo invadendo la corsia di contromano
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.195
DA
1472/2006
Bellinzona
31
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mattia Gervasoni in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
VW Polo targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza
cozzando dapprima contro un segnale stradale posto sulla sua sinistra indi,
ritornando sulla sua originaria corsia di marcia, contro una rete metallica
esistente sulla sua destra;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr,
art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1472/2006 di
data 10 aprile 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 31 ottobre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
non venga inflitta una pena detentiva e che la multa venga ridotta; postula
infine che l’accusato sia esentato dal pagamento di tasse e spese;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1
LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr;
art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1472/2006 del 10
aprile 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (997/2006),
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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