10.2006.198
velocità eccessiva 156 Km/h su 120 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
21 novembre 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.198
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva 156 Km/h su 120 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.198
DA
1075/2006
Bellinzona
21
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 156 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar (recte: veicolo inseguente), malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art.
22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1075/2006
di data 20 marzo 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dall'____________________ il __________;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 novembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’interprete mentre il AINQ 1
con lettera 14
agosto 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
evidenzia quante difficoltà provoca per lui la revoca della licenza di condurre
e quella della condizionale, difficoltà che potrebbero portare anche al suo
licenziamento;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
Fatti
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall'__________, __________
il __________;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63 CP; 90 cifra 2 LCStr
in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d
ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1075/2006 del 20 marzo 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 1'000.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dall'__________, __________ il __________, ma ne prolunga di
1.
(uno) anno il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (__________),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1'300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster