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Decisione

10.2006.2

Superamento ripetuto del limite di velocità (139 km/h su 100 e 131 km/h su 80).

8 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e

c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguita con decreto d’accusa del 21 novembre

2005 n. 4349/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--

(mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2005;

indetto il

dibattimento 8 marzo 2007, al quale hanno preso parte l’accusata e il suo

patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, DI 1, __________,

il quale evidenzia innanzitutto la particolare situazione famigliare, irta di

ostacoli da superare, in cui era venuta a trovarsi la sua assistita al momento

della commissione dei reati (una figlia in affidamento e altri due figli, ancora

minorenni, da accudire da sola, dei quali uno di appena un anno; stress

professionale; controlli della Commissione tutoria regionale per la figlia in

affidamento; ecc.). Il difensore non contesta altrimenti i capi di imputazione

ripresi nel decreto d’accusa del Procuratore pubblico, ma chiede, in modifica

della proposta di pena formulata dal Magistrato inquirente, che l’imputata

venga condannata a prestare lavori di pubblica utilità, al limite anche

mediante relativa condanna non sospesa condizionalmente, e che si prescinda per

il resto dal comminarle una multa, vista la sua precaria situazione

patrimoniale, peraltro risultante dalla documentazione acquisita agli atti ;

sentita per ultimo l'accusata per la sua

dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale auspica di poter rimediare

allo sbaglio potendo prestare lavori di pubblica utilità;

posti a

giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

1.

E’, __________, autrice colpevole di ripetuta

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,

per aver ripetutamente violato

gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e

meglio:

- a Locarno il 05.05.2005,

alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il

vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

e

- a Sant'Antonino il 07.06.2005,

alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il

vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito precedente (per una o per entrambe le infrazioni rilevate), quale

pena deve esserle comminata?

3.

In caso di condanna a una pena

privativa della libertà, a una pecuniaria o a un lavoro di pubblica utilità, la

condannata deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della

pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.

In caso di condanna, la stessa

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi il carico della tassa e

delle spese di giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in

rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e c

ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; art. 35 segg., 42 segg., 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ripetuta

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per aver ripetutamente violato

gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e

meglio:

- a Locarno il 05.05.2005,

alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il

vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

- a Sant'Antonino il

07.06

, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza)

malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar;

condanna ACCU

1,

1.

a un lavoro di

pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.00

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (fr. 900.00 in caso di richiesta di

motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

Le parti sono

state avvertite dal giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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