10.2006.2
Superamento ripetuto del limite di velocità (139 km/h su 100 e 131 km/h su 80).
8 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.2
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, PRPEN
Titolo:
Superamento ripetuto del limite di velocità (139 km/h su 100 e 131 km/h su 80).
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 CPS
Incarto
n.
10.2006.2
DA
4349/2005
Bellinzona
8
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme
della circolazione,
per aver ripetutamente violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e
meglio:
- a Locarno il 05.05.2005,
alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;
- a Sant'Antonino il
07.06.2005, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90 cifra
Fatti
2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e
c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguita con decreto d’accusa del 21 novembre
2005 n. 4349/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2005;
indetto il
dibattimento 8 marzo 2007, al quale hanno preso parte l’accusata e il suo
patrocinatore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, DI 1, __________,
il quale evidenzia innanzitutto la particolare situazione famigliare, irta di
ostacoli da superare, in cui era venuta a trovarsi la sua assistita al momento
della commissione dei reati (una figlia in affidamento e altri due figli, ancora
minorenni, da accudire da sola, dei quali uno di appena un anno; stress
professionale; controlli della Commissione tutoria regionale per la figlia in
affidamento; ecc.). Il difensore non contesta altrimenti i capi di imputazione
ripresi nel decreto d’accusa del Procuratore pubblico, ma chiede, in modifica
della proposta di pena formulata dal Magistrato inquirente, che l’imputata
venga condannata a prestare lavori di pubblica utilità, al limite anche
mediante relativa condanna non sospesa condizionalmente, e che si prescinda per
il resto dal comminarle una multa, vista la sua precaria situazione
patrimoniale, peraltro risultante dalla documentazione acquisita agli atti ;
sentita per ultimo l'accusata per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale auspica di poter rimediare
allo sbaglio potendo prestare lavori di pubblica utilità;
posti a
giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti
1.
E’, __________, autrice colpevole di ripetuta
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per aver ripetutamente violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e
meglio:
- a Locarno il 05.05.2005,
alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;
e
- a Sant'Antonino il 07.06.2005,
alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito precedente (per una o per entrambe le infrazioni rilevate), quale
pena deve esserle comminata?
3.
In caso di condanna a una pena
privativa della libertà, a una pecuniaria o a un lavoro di pubblica utilità, la
condannata deve essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4.
In caso di condanna, la stessa
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi il carico della tassa e
delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e c
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; art. 35 segg., 42 segg., 47 segg., 49 e 106 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per aver ripetutamente violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ e
meglio:
- a Locarno il 05.05.2005,
alla velocità di 139 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
vigente limite di 100 km/h, accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;
- a Sant'Antonino il
07.06
, alla velocità di 131 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
malgrado il vigente limite di 80 km/h, accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar;
condanna ACCU
1,
1.
a un lavoro di
pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.00
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (fr. 900.00 in caso di richiesta di
motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
Le parti sono
state avvertite dal giudice del loro diritto di presentare, per il suo tramite,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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