10.2006.202
Omissione nella notifica della professione di prostituta e entrata illegale in Svizzera
24 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.202
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, PRPEN
Titolo:
Omissione nella notifica della professione di prostituta e entrata illegale in Svizzera
ENTRATA ILLEGALE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1,6 LDDS
Incarto
n.
10.2006.202
DA
1555/2006
Bellinzona
24
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1 ,
prevenuta
colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per
avere, nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006, soggiornando ad __________
per svolgervi l'attività di prostituta, infranto le prescrizioni cantonali sulle
modalità d'esercizio della prostituzione, segnatamente aver omesso di
annunciarsi alla Polizia cantonale (art. 5 e 8 LEsProst);
reato
previsto dall’art. 199 CP;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. violazione
della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per
essere entrata illegalmente in Svizzera in 4 occasioni nel periodo gennaio 2006
sino al 18 aprile 2006 attraverso il valico doganale di __________,
soggiornando in questi periodi ad __________ benché nei suoi confronti fosse
già stato emesso il 18 marzo 2005 dalla competente autorità del __________ (recte:
dalla competente __________) un divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2007;
reato
previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 1555/2006 di data 20 aprile 2006 del che propone la
condanna dell'accusata:
1.
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
3.
(tre) anni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 aprile 2006 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 24 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente
e il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14
agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dal primo capo di imputazione e
chiede pure in via principale il proscioglimento dal secondo capo di
imputazione;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
esercizio
illecito della prostituzione
1.2
violazione
della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere condannata alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio
svizzero.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63 ,199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’accusa
di esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006 con la correzione odierna.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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