10.2006.204
appropriarsi di fr. 200.-- rinvenuti presso un bancomat e appartenenti a terzi
11 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.204
Data decisione, Autorità:
11.10.2006, PRPEN
Titolo:
appropriarsi di fr. 200.-- rinvenuti presso un bancomat e appartenenti a terzi
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
art. 137 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.204
DA
1456/2006
Bellinzona
11
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di appropriazione semplice di lieve
entità
per essersi, il __________ (recte
__________), presso il bancomat __________ di __________ a __________, allo
scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriata dell’importo di CHF
200.- rinvenuto presso il bancomat dove la legittima proprietaria l’aveva
dimenticato, essendosi la stessa allontanata prima che il denaro fosse erogato,
somma non recuperata;
reato previsto dall’art. 137
cifra 1 CP richiamato l'art. 172ter CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1456/2006 di
data 10 aprile 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 200.--, a titolo di
risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 aprile 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 11 ottobre 2006,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile, la quale chiede
il versamento di fr. 200.- a titolo di risarcimento e per il resto si rimette
al giudizio del giudice;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di appropriazione indebita di lieve entità per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 200.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 137 cifra 1, 172ter
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
appropriazione semplice di lieve entità per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1456/2006 del 10 aprile 2006.
Considerandi
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.-;
1.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
assegna alla condannata il termine di
due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
condanna ACCU 1 a versare alla parte
civile CIVI 1, __________, l’importo di fr. 200.- a titolo di risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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