10.2006.208
strappare due videocamere e due fari alogeni e rompere una lampada
19 ottobre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.208
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, PRPEN
Titolo:
strappare due videocamere e due fari alogeni e rompere una lampada
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.208
DA
1436/2006
Bellinzona
19
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, zona __________,
in data 31 dicembre 2005, strappando due videocamere e due fari alogeni nonché
rompendo una lampada intenzionalmente danneggiato cose di CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 aprile
Fatti
2006 n. DA 1436/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La parte civile CIVI 1 è
rinviato al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv.
1.
lett. b CPP).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
viste le opposizioni al decreto
d’accusa interposte tempestivamente in data 25 aprile 2006 dall’accusato e
dalla parte civile;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2006,
al quale hanno partecipato la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre l'accusato
ed il difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 8 settembre 2006, non sono comparsi, ed il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
proceduto all’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede che venga risarcito il danno quantificato con la sua
istanza, cui si rimanda per il dettaglio;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Possono essere
riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla
parte civile?
2.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti a __________,
zona __________, il 31 dicembre 2005, nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. DA 1436/2006 del 10 aprile 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.
al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 2’394.-- a titolo di
risarcimento (art. 267 cpv. 2 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
rinvia la parte civile CIVI 1, __________,
al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di
risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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