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Decisione

10.2006.211

aiutare ripetutamente dei cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva

6 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 25 CPS; 23 cpv. 1 e 4

LDDS; 199 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta infrazione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23

cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti a __________

dal 16 al 19 gennaio 2006 e a __________ dal 22 al 25 e dal 26 al 28 febbraio

2006, nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n.

DA 1434/2006 del 10 aprile 2006;

Considerandi

2.

complicità in esercizio

illecito della prostituzione, art. 199 CPS,

per avere, a __________,

dal 22 al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, anticipandogli il denaro per il

pagamento delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet,

dandogli pure una tessera SIM per attivare il collegamento cellulare al fine di

poter essere contattato dai clienti, acquistandogli una confezione di 140

preservativi da usare durante la propria attività, aiutato il transessuale __________,

in arte “__________”, ad esercitare illecitamente la prostituzione senza la

necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della legge cantonale

sull’esercizio della prostituzione;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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