10.2006.211
aiutare ripetutamente dei cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva
6 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.211
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, PRPEN
Titolo:
aiutare ripetutamente dei cittadini stranieri a soggiornare illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2006.211
DA
1434/2006
Bellinzona
6
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro Croce in qualità
di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, in due
circostanze, ripetutamente aiutato cittadini stranieri a soggiornare
illegalmente in Svizzera e a svolgervi attività lucrativa abusiva non
autorizzata nelle indicate circostanze:
a) a __________ dal 16 al
19 gennaio 2006, dandogli a pigione un appartamento affinché potesse
prostituirsi, aiutato __________, detto “__________” a soggiornare illegalmente
in Svizzera siccome sprovvisto di visto d’ingresso nonché colpito da
espulsione;
b) a __________, dal 22
al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, dandogli a pigione un appartamento e
anticipandogli pure il denaro occorrente per iniziare l’attività, aiutato __________,
detto “__________” a soggiornare illegalmente in Svizzera siccome sprovvisto di
visto d’ingresso;
2. correità in esercizio
illecito della prostituzione,
per avere, nelle
circostanze di cui sub 1 b), senza richiedere l’autorizzazione alla competente
Autorità, anticipandogli il denaro per il pagamento delle inserzioni
pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet, dandogli pure una tessera SIM
per attivare il collegamento cellulare al fine di poter essere contattato dai
clienti, acquistandogli una confezione di 140 preservativi da usare durante la
propria attività, infranto le prescrizioni cantonali obbligatorie per
l’esercizio della prostituzione esercitata dal transessuale __________, in arte
“__________”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cpv. 1 e 4 LDDS e 199 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 aprile
2006 n. DA 1434/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 aprile 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, prospettata la derubricazione del secondo capo
d’accusa in complicità in esercizio illecito della prostituzione, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale l’assoluzione del proprio assistito ed in via subordinata la
derubricazione del secondo reato in complicità in esercizio illecito della
prostituzione. Egli evidenzia come il suo assistito non avesse la
“Tatherrschaft” e quindi non fosse il padrone della situazione. I due
transessuali si sarebbero prostituiti indipendentemente dal suo aiuto e non
potevano essere considerati nella maniera più assoluta alle sue dipendenze. Di
conseguenza cade anche l’accusa di infrazione dell’art. 23 cpv. 4 LDDS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetuta
infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri, ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’art. 23 LDDS;
1.2. Correità,
sub. complicità, in esercizio illecito della prostituzione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 25 CPS; 23 cpv. 1 e 4
LDDS; 199 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta infrazione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23
cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti a __________
dal 16 al 19 gennaio 2006 e a __________ dal 22 al 25 e dal 26 al 28 febbraio
2006, nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n.
DA 1434/2006 del 10 aprile 2006;
Considerandi
2.
complicità in esercizio
illecito della prostituzione, art. 199 CPS,
per avere, a __________,
dal 22 al 25 e poi dal 26 al 28 febbraio 2006, anticipandogli il denaro per il
pagamento delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa e su un sito internet,
dandogli pure una tessera SIM per attivare il collegamento cellulare al fine di
poter essere contattato dai clienti, acquistandogli una confezione di 140
preservativi da usare durante la propria attività, aiutato il transessuale __________,
in arte “__________”, ad esercitare illecitamente la prostituzione senza la
necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della legge cantonale
sull’esercizio della prostituzione;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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