10.2006.215
circolazione in stato di ebrietà pronunciato e incidente della circolazione, opposizione alla prova del sangue
19 ottobre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.215
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà pronunciato e incidente della circolazione, opposizione alla prova del sangue
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2006.215
DA
1633/2006
Bellinzona
19
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro
Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per avere condotto
l’autovettura Chrysler targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così
come risulta dal controllo medico del 7 marzo 2006 concludente per uno stato di
ebrietà “pronunciato”, malgrado fosse già stato condannato nel 2000 per analogo
reato;
fatti avvenuti a __________
(recte: __________) il 7 marzo 2006;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi
intenzionalmente sottratto alla prova del sangue per la determinazione
dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
il 7 marzo 2006;
reato previsto dall’art.
91a cpv. 1 LCStr;
3. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida cozzando conseguentemente contro l’antistante barriera ivi esistente
all’uscita di un parcheggio;
fatti avvenuti a __________
(recte: __________) il 7 marzo 2006;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio
2006 n. DA 1633/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione della teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato da tutti i capi d’imputazione, rilevando
anzitutto come il luogo dove si sono svolti i fatti sia un’area privata non
soggetta alla LCStr, delimitata da barriere e da un cartello indicante il
divieto di parcheggio. Rileva inoltre come sia stato appurato con l’istruttoria
che l’imputato ha chiamato la moglie per farsi venire a prendere e egli non ha
propriamente cozzato la barriera, ma l’ha semplicemente toccata. Osserva infine
che lo stato d’animo del suo assistito era, quella sera, fortemente influenzato
dalla notizia inaspettata del repentino aggravamento dello stato di salute del
padre, deceduto un paio di settimane dopo. Questo fatto ha sicuramente influito
sugli accertamenti effettuati dai medici, che non possono dunque essere
ritenuti vincolanti. Non postula il riconoscimento di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
1.3 Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa
e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1
ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo accertato:
-
che lo stato d’animo dell’imputato la sera dei fatti era stato fortemente
influenzato dall’annuncio inaspettato che il proprio padre si trovava in punto
di morte;
-
che l’imputato non è bevitore abituale;
-
che l’imputato è giunto con il proprio veicolo sull’area in questione,
ma alla cui guida sedeva l’amica che poi ha improvvisamente deciso di
tornarsene a casa a piedi;
-
che l’imputato ha chiamato la moglie (abitante a 1.5 km di distanza)
prima di mettersi al volante della propria vettura chiedendole di venire subito
a prenderlo;
-
che egli intendeva semplicemente spostare il veicolo sull’area del
parcheggio e recarsi alla barriera, luogo ove avrebbe atteso la moglie, in
arrivo, alla quale intendeva affidare il mezzo;
-
che l’imputato non aveva alcuna intenzione di guidare oltre la barriera;
-
che egli non ha cozzato contro la barriera ma l’ha piuttosto toccata con
il proprio veicolo, facendola alzare leggermente;
-
che i fatti si sono svolti nel parcheggio di un albergo, delimitato da
barriere abbassate e da cartelli che vietano la sosta alle persone non
autorizzate, in un orario in cui non vi era nessuno in giro, su una tratta di
pochi metri e senza che vi fossero rischi per altri utenti;
dichiara ACCU 1
autore
colpevole di:
1. guida
in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per
avere, ad __________ il 7 marzo 2006, condotto l’autovettura Chrysler targata __________
sul parcheggio dell’LESA 2 di __________, essendo in stato di ubriachezza, così
come risulta dal controllo medico del 7 marzo 2006 concludente per uno stato di
inattitudine “pronunciato”, malgrado fosse già stato condannato nel 2000 per
analogo reato;
Considerandi
2.
elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr
per
essersi, a __________ il 7 marzo 2006, intenzionalmente sottratto alla prova
del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,
malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
3.
infrazione
alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art.
26.
cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC,
per avere, ad __________
il 7 marzo 2006, circolando nello stato psico-fisico surriferito,
negligentemente perso la padronanza di guida andando a toccare l’antistante
barriera piazzata all’uscita del parcheggio;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 540.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1540.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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