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Decisione

10.2006.216

utilizzo illecito di una carta EC per fr. 1006.-; sottrazione di un'autovettura; circolazione malgrado la revoca della licenza di condure; tentativo di appropriarsi delle monete situate in un contenit

23 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1544/2006 di

data 19 aprile 2006 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'006.-- a titolo di risarcimento.

4.

Al versamento alla parte

civile CIVI 2 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di risarcimento;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 aprile 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 maggio 2006,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 17 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

abuso di un impianto di elaborazione dei dati per i fatti descritti al punto 1

del decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che

chiede il versamento di fr. 1'106.- a titolo di risarcimento;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 147 cpv. 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di abuso di un

impianto per l'elaborazione di dati per i fatti descritti al punto 1 del

decreto di accusa n. 1544/2006 del 19 aprile 2006.

condanna ACCU 1

per i reati non in opposizione

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

dà atto che il dispositivo n. 4 per

il quale non è stata fatta opposizione, ossia la condanna:

“al versamento alla

parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento”

è definitivo.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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