10.2006.216
utilizzo illecito di una carta EC per fr. 1006.-; sottrazione di un'autovettura; circolazione malgrado la revoca della licenza di condure; tentativo di appropriarsi delle monete situate in un contenit
23 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.216
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PRPEN
Titolo:
utilizzo illecito di una carta EC per fr. 1006.-; sottrazione di un'autovettura; circolazione malgrado la revoca della licenza di condure; tentativo di appropriarsi delle monete situate in un contenitore manomettendo lo stesso.
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI
DANNEGGIAMENTO
FURTO
FURTO D'USO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 139 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 147 cpv. 1 CPS
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 agg. 2 LCSTR
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2006.216
DA
1544/2006
Bellinzona
23
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 __________
prevenuto colpevole di 1. abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati
per avere, il __________,
a __________ e a __________, per procacciare a sé un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo o indebito di dati, ottenuto il
trasferimento di attivi a danno di un terzo, segnatamente, dopo
essere entrato in possesso illecitamente della carta EC intestata a CIVI 1
presso Banca __________ aver utilizzato indebitamente la suddetta carta in
quattro occasioni il giorno __________, digitando il codice NIP che gli era
stato comunicato in precedenza dalla titolare, e meglio, alle ore 17:58:31
quale pagamento EC-direct presso __________ per l'importo di CHF 6.-, alle
ore 18:53:12 per un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________
di __________ di CHF 50.-, alle ore 22:08:57 un prelevamento a contanti presso
il Bancomat della Banca __________ __________ di __________ di CHF 500.-, alle
ore 22:20:29 un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________
__________ di __________ di CHF 450.-, arrecando alla parte civile __________
un danno di CHF 1006.-;
2. furto d’uso
per avere, il __________ tra le
18:30 e le 20:30, a __________, sottratto l'autovettura Suzuki __________ TI __________
intestata a __________ per farne uso, circolando con la vettura sino a __________,
dove ha lasciato il veicolo posteggiato lungo via Cantonale;
3. circolazione nonostante la
revoca
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo sub. 2, condotto l'autovettura Suzuki __________
TI __________ intestata a __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse
stata revocata a tempo indeterminato;
4. danneggiamento
per avere, il __________ verso
le ore 19:30, presso il Solarium __________ in Via __________ a __________,
staccato un contenitore di monete (apparecchio a prepagamento) da una parete
del locale doccia, nell'intento di appropriarsi a scopo di indebito profitto
delle monete che credeva vi fossero riposte, danneggiando intenzionalmente la
parete, arrecando alla parte civile un danno di CHF 810.-, risarcito
parzialmente dall'assicurazione per l'importo di CHF 310.-;
5. furto mancato
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui sub. 4, tentato di appropriarsi a scopo di indebito
profitto delle monete che credeva fossero contenute nell'apparecchio a prepagamento
infisso ad una parete del locale doccia del Solarium __________ di __________,
non riuscendo nel suo intento giacché l'apparecchio era vuoto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP in
relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art.
Fatti
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1544/2006 di
data 19 aprile 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'006.-- a titolo di risarcimento.
4.
Al versamento alla parte
civile CIVI 2 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di risarcimento;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 maggio 2006,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 17 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
abuso di un impianto di elaborazione dei dati per i fatti descritti al punto 1
del decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che
chiede il versamento di fr. 1'106.- a titolo di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 147 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di abuso di un
impianto per l'elaborazione di dati per i fatti descritti al punto 1 del
decreto di accusa n. 1544/2006 del 19 aprile 2006.
condanna ACCU 1
per i reati non in opposizione
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che il dispositivo n. 4 per
il quale non è stata fatta opposizione, ossia la condanna:
“al versamento alla
parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento”
è definitivo.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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