10.2006.218
rifornimento di carburante senza pagare l'importo di fr. 41.--
29 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.218
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, PRPEN
Titolo:
rifornimento di carburante senza pagare l'importo di fr. 41.--
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE
art. 150 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.218
DA
1545/2006
Bellinzona
29
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una
prestazione,
per aver fraudolentemente
ottenuto una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e
meglio per aver fatto rifornimento di carburante presso la CIVI 1 di __________,
per un importo totale di fr. 41.-- senza pagare il relativo importo, adducendo
che non era in possesso di denaro né di altre garanzie e che sarebbe passato il
giorno seguente a saldare la pendenza;
Fatti
avvenuti a __________ il 16 ottobre 2005;
reato previsto dall’art. 150
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 aprile
2006 n. DA 1545/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di
detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004,
ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3
cpv. 2 CPS).
5.
Rinvia la parte civile CIVI
1.
di __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali
pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).
6.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 novembre 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre
2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 giorni e di 3
mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, e, se sì, a quali
condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 150 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
conseguimento fraudolento di
una prestazione, art. 150 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 16 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1545/2006 del 24 aprile 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre)
mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1
(uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la
motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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