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Decisione

10.2006.218

rifornimento di carburante senza pagare l'importo di fr. 41.--

29 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 16 ottobre 2005;

reato previsto dall’art. 150

CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 aprile

2006 n. DA 1545/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di

detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004,

ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3

cpv. 2 CPS).

5.

Rinvia la parte civile CIVI

1.

di __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali

pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).

6.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 novembre 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre

2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 giorni e di 3

mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, e, se sì, a quali

condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 150 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

conseguimento fraudolento di

una prestazione, art. 150 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 16 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

1545/2006 del 24 aprile 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre)

mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1

(uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la

motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

, __________,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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