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Decisione

10.2006.220

opposizione tardiva.

23 maggio 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in

Ticino;

reato

previsto dall'art. 19a LStup;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data 27 febbraio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

multa di fr. 100.-- (cento).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

vista l'opposizione

interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;

considerato che

per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare

al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel

decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che

il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo

domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro

apposto sul retro del doc. B, pag. 2);

che

tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole

e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;

che

l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata

il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;

che

data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale,

al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi

motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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