10.2006.221
Condurre la vettura senza licenza di condurre
28 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.221
Data decisione, Autorità:
28.11.2006, PRPEN
Titolo:
Condurre la vettura senza licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.221
DA
1643/2006
Bellinzona
28
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
malgrado la revoca,
per aver condotto l’autovettura
Mercedes targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 2 marzo 2006 per il periodo 6 aprile 2006 -
5 maggio 2006;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
6 aprile 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio
2006 n. DA 1643/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’allora
difensore;
indetto il dibattimento 28 novembre 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e,
se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 6 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1643/2006 del 8 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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