Lexipedia

Decisione

10.2006.224

Marito che picchia ripetutamente la moglie causandole lesioni

5 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e,

se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 cpv. 1, 66ter, 123

cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

Considerandi

2.

ripetute vie di fatto, art.

126.

cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 28 maggio 2005, rispettivamente nel periodo dall’1 aprile 2005 al 28 maggio

2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1671/2006 del 8

maggio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la

motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster