10.2006.224
Marito che picchia ripetutamente la moglie causandole lesioni
5 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.224
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, PRPEN
Titolo:
Marito che picchia ripetutamente la moglie causandole lesioni
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 cpv. 3 cf. 2 CPS
art. 126 cpv. 2 let. b CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.224
DA
1671/2006
Bellinzona
5
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________,
in via __________, presso il garage dell’abitazione coniugale, in data 28
maggio 2005, cagionato alla moglie LESA 1 un danno al corpo e meglio,
spingendola a terra, facendola cadere, sedendosi sopra di lei e colpendola con
dei pugni al volto, alla schiena e sulle braccia cagionatole le lesioni di cui
al certificato medico di data 2 giugno 2005 nonché di cui alla documentazione
fotografica agli atti;
2. vie di fatto (reiterate),
per avere, a __________,
in via __________, presso l’abitazione coniugale, nel periodo 1 aprile 2004
sino al 28 maggio 2005, colpendo con schiaffi con una frequenza di almeno 4/5
volte mensili la moglie LESA 1 alla nuca e/o sulla testa, compiuto vie di fatto
nei suoi confronti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamati gli
art. 66ter, 41 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio
2006 n. DA 1671/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che
propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre
2006, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ripetute
vie di fatto,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e,
se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cpv. 1, 66ter, 123
cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
Considerandi
2.
ripetute vie di fatto, art.
126.
cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 28 maggio 2005, rispettivamente nel periodo dall’1 aprile 2005 al 28 maggio
2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1671/2006 del 8
maggio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la
motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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