10.2006.23
Caduta di un operaio dal tetto di un edificio
11 dicembre 2006Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2006.23
Data decisione, Autorità:
11.12.2006, PRPEN
Titolo:
Caduta di un operaio dal tetto di un edificio
LESIONE COLPOSA
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 125 cpv. 2 CPS
art. 229 cpv. 2 CPS
1. CIVI 1
1 patr. da:
PR 1
2. CIVI 2
patr. da: PR
2
Incarto
n.
10.2006.23
10.2006.24
10.2006.338
DA
4756/2005
DA
4762/2005
DA
4763/2005
Bellinzona
11
dicembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv.)
ACCU 2
(difeso da: Avv.)
ACCU 3
(difeso da: Avv.)
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 26
maggio 2000, quale impresario e costruttore dei ponteggi sul cantiere dello
stabile di proprietà __________, in correità con __________, ACCU 2 e ACCU 3,
ognuno con proprie incombenze e responsabilità di cantiere, omesso di impartire
e predisporre quanto di sua competenza nella costruzione dei ponteggi per
garantire la sicurezza e di verificare l’esecuzione delle misure di protezione,
in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò
lesioni personali gravi a CIVI 1 che salito sul tetto per eseguire dei lavori,
scivolò e cadde riportando lesioni gravi come attestato dai certificati medici
in atti;
2. violazione delle regole
dell'arte edilizia,
per avere, nelle surriferite
circostanze, in correità con gli altri responsabili sopraccitati, costruendo un
ponteggio distante 85 centimetri dal filo della facciata in luogo dei 30 cm massimi consentiti, e non applicando le tavole fermapiedi, omesso di predisporre le necessarie
misure di sicurezza per cui, per negligenza, trascurò le regole riconosciute
dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti,
in particolare di CIVI 1 che scivolato dalla falda del tetto cadde nel
sottostante vuoto, riportando gravi lesioni personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti art. 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre
2005 n. 4762/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5
(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di
fr. 700.- (settecento).
ACCU 2 1. lesioni
colpose gravi,
per avere, a __________, il 26
maggio 2000, quale responsabile tecnico della __________ SA, del cantiere dello
stabile di proprietà __________, in correità con __________, ACCU 3 e ACCU 1, ognuno con proprie
responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua
competenza per garantire la sicurezza e di controllare l’esecuzione di tali
misure, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza,
provocò lesioni gravi a CIVI 1, che mentre lavorava sul tetto scivolò dalla
falda e cadde dapprima sul balcone e quindi sul suolo sottostante riportando
gravi lesioni personali, come attestato dai certificati medici in atti;
2. ripetuta
violazione delle regole dell'arte edilizia,
per avere, nelle surriferite
circostanze, in correità con gli altri responsabili sopraccitati, tollerando
che il ponteggio mancasse di parti essenziali protettive ed in particolare non
fosse predisposto per i lavori da carpentiere-copritetto, omesso di predisporre
le necessarie misure di sicurezza, in particolare un idoneo ponte al di sotto
della grondaia, atto ad evitare con sicurezza le cadute dal tetto, per cui per
negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la
vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di CIVI 1, il
quale caduto nel vuoto riportò gravi lesioni personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre
2005 n. 4756/2005 del AINQ 1, , che, contemplando anche il reato di
omicidio colposo per altri fatti completamente distinti da quelli qui in esame,
propone la condanna:
1. Alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese giudiziarie
di fr. 1'000.-- (mille).
ACCU 3
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 26
maggio 2000, quale capo squadra della ditta __________ SA sul cantiere della
proprietà __________, in correità con __________, ACCU 2 e ACCU 1, ognuno con
proprie incombenze e responsabilità di cantiere, omesso di impartire e
predisporre quanto di sua competenza per garantire la sicurezza e di verificare
l’esecuzione delle misure di protezione, in particolare evitare le cadute nel
vuoto, per cui, per negligenza, provocò lesioni gravi a CIVI 1 che impegnato in
lavori sul tetto, scivolò e cadde sul sottostante terreno riportando gravi
lesioni personali come attestato dai certificati medici in atti;
2. violazione delle
regole dell'arte edilizia,
per avere, nelle surriferite
circostanze, in correità con gli altri responsabili sopraccitati, assegnando a CIVI
1 un lavoro sulla falda del tetto senza predisporre alcuna misura precauzionale
per evitare cadute, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza per
cui, per negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in
pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di CIVI
1 che scivolò e cadde nel sottostante vuoto, riportando gravi lesioni
personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 125 cpv. 2
e 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre
2005 n. 4763/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 10
(dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.-- (trecento) e delle spese giudiziarie di
fr. 700.-- (settecento).
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data
15 dicembre 2005, 19 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2006,
al quale sono comparsi gli accusati personalmente con i rispettivi difensori,
la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha
comunicato che per gravi motivi non può presentarsi al dibattimento chiedendo la
conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
decisi e motivati a verbale gli
incidenti processuali;
sentito il difensore di ACCU 1, il quale
chiede in estrema sintesi il proscioglimento del suo assistito;
sentito il difensore di ACCU 2, il quale
chiede il proscioglimento del suo cliente;
sentito il difensore di ACCU 3, il quale
chiede il proscioglimento del suo assistito;
vengono sentiti per ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 2 è autore colpevole
di:
1.1. lesioni colpose gravi
1.2. violazione delle regole
dell’arte edilizia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 3 è autore colpevole
di:
2.1. lesioni colpose gravi
2.2. violazione delle regole
dell’arte edilizia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
3. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
3.1. lesioni colpose gravi
3.2. violazione delle regole
dell’arte edilizia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
4.Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
5.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che
chiede un risarcimento di fr. 4'273.65 come spese di patrocinio e fr. 25'000.-
come torto morale.
5.1
in caso di risposta affermativa in che misura a carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1. Nel 2000 il signor __________
ha proceduto all’ampliamento della sua abitazione a __________.
Il 26 maggio 2000, nel corso
dei lavori, è accaduto un infortunio che ha visto coinvolto il carpentiere CIVI
1 della ditta __________ SA, il quale è caduto dal tetto dapprima sulla soletta
di un balcone in costruzione e poi sino a terra.
L’operaio ha riportato gravi
ferite che hanno causato danni permanenti, tant’è che egli è oggi invalido
nella misura del 67%.
2. A mente del Procuratore
pubblico l’infortunio è dovuto alle insufficienti misure di sicurezza, in
particolare a un ponteggio non costruito secondo le regole dell’arte. Per
questo motivo ha proposto la condanna del progettista dell’ampliamento arch. __________,
il quale pur non agendo come vero e proprio direttore dei lavori sulla base di
un contratto con il committente, collaborava con lui nel conferimento degli
appalti agli artigiani e nella verifica dell’esecuzione dei lavori
(controfirmava pure i relativi documenti bancari per il pagamento). L’architetto
non si è opposto al decreto di accusa.
Il Procuratore pubblico ha
inoltre proposto la condanna di ACCU 1, nella sua qualità di titolare
dell’impresa di costruzione __________ Sagl, incaricata anche dell’erezione dei
ponteggi, di ACCU 3, come responsabile dei lavori di carpenteria sul cantiere
(la squadra era composta da lui e dalla vittima) e di ACCU 2, perché
responsabile tecnico e coordinatore del lavoro della __________ SA.
Queste tre persone si sono
opposte ai decreti di accusa emanati nei loro confronti.
3. ACCU 1 ha sostenuto che
il ponteggio era necessario, perché la costruzione superava i 3 metri di
altezza (cfr. verbale di interrogatorio 6 gennaio 2003, pag. 1 R. 3), ma di non
avere utilizzato la struttura per la costruzione siccome era possibile lavorare
dall’interno (cfr. ibidem pag. 2
Fatti
R. 4). Egli afferma che l’impalcatura era stata costruita in modo conforme per
le esigenze dell’impresa e che se gli altri artigiani avessero avuto ulteriori
necessità non avevano che da chiedere (cfr. ibidem pag. 2 e 3 R. 10 e R. 11,
verbale del dibattimento pag. 5).
4. ACCU 3 ha ammesso di
essere stato a conoscenza delle norme di prevenzione degli infortuni per lavori
sui tetti (cfr. verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2002 pag. 1), ma di
non aver richiesto il rispetto delle regole, perché l’altezza di caduta dal
tetto alla soletta del balcone era inferiore a 3 metri e inoltre, per quanto
riguarda la distanza massima del ponteggio di 30 centimetri dalla facciata
dell’edificio, la situazione era a suo giudizio regolamentare, perché la
distanza del ponteggio dal bordo della soletta era inferiore a 30 centimetri
(ibidem pag. 2). Alla domanda se quando ha cominciato a piovere ha dato ordine
tassativo a CIVI 1 di scendere, ha risposto:
“No. Visto che iniziava a
piovere, io ho detto a CIVI 1 che cominciavo a portare di sotto, cioè al
coperto gli attrezzi sensibili all’acqua, ad esempio la pistola sparachiodi.
Lui in quel momento stava fissando alla parete esistente dello stabile il telo
di plastica ‘Sarnavap 1000 R’ con il ‘primer’.
Richiamo a questo punto la
fotografia n. 4 della documentazione fotografica di Polizia scientifica.
Quindi, dopo aver detto a CIVI
1 che portavo di sotto gli attrezzi, ho lasciato la falda del tetto dalla scala
a pioli che si vede sulla fotografia n. 5 della citata documentazione
fotografica. Quando ero di sotto, nel locale, ho sentito sul tetto come dei
colpi e quindi mi sono affacciato sull’apertura che dà sul balcone. Proprio in quell’istante
ho visto cadere giù dall’alto il CIVI 1 che arrivava sulla soletta del
balcone col fianco. Poi rotolava verso il bordo
esterno della soletta e quindi passava tra tale bordo e il piano di calpestio
del ponteggio e cadeva di sotto, sul terreno (ibidem pag. 2,
sottolineatura nostra).
5. ACCU 2 interrogato sulla
conformità del ponteggio alle norme ha asserito che per quanto riguarda i
lavori di carpenteria era tutto regolare dal momento che non si dovevano
attuare le misure di sicurezza previste dalla SUVA non essendo data un’altezza
superiore ai 3 metri dal suolo, ritenuto che vi era una parte solida della
costruzione, ossia la soletta del balcone, che sporgeva dalla facciata (cfr.
verbale di interrogatorio 1° ottobre 2002, pag. 2 e seg.).
Al dibattimento ha tuttavia
precisato di non aver visto l’impalcatura prima dei fatti, poiché non era mai
stato sul cantiere, avendo delegato tutti i compiti di organizzazione e di
direzione dello stesso sul posto al caposquadra __________, questo poiché
doveva occuparsi in quel momento per la __________ SA di una trentina di
cantieri circa (cfr. verbale del dibattimento pag. 5).
6. La difesa di ACCU 1 ha
evidenziato come la __________ Sagl ha eretto il ponteggio solo per le sue
esigenze e l’avrebbe sistemato per gli altri artigiani su loro semplice richiesta.
In altre parole la gronda non sarebbe stata messa in sicurezza, perché per la __________
non era necessario. Rileva che l’ispettore della SUVA __________ nell’AI 71
all. 37 ha indicato che incombeva alla __________ SA controllare se era a
disposizione un ponteggio idoneo e chiedere, se non voleva montarlo lei stessa,
che fosse eseguito a norma.
Responsabile sarebbe poi, come
conferma __________ (ibidem), anche l’arch. __________, nella sua qualità di
progettista e direttore dei lavori.
Contesta altresì la perizia,
perché il perito si è fatto solo un’idea della verosimile situazione
estrapolando i dati dalla documentazione fotografica.
Per quanto concerne le lesioni
colpose ritiene, richiamandosi alla giurisprudenza di cui alla DTF 125 IV 189,
che non ci sia negligenza a causa della grave colpa della vittima che non era
in perfette condizioni di salute soffrendo da anni di dolori alle anche e del
fatto che pur essendo carpentiere esperto, alla stregua del caposquadra, e
conoscendo le norme ha accettato di lavorare nelle condizioni pericolose in cui
si trovava il cantiere, per di più mentre cominciava a piovere. Ha quindi
accettato consapevolmente il rischio.
Chiede in via principale il
proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena.
7. Il difensore di ACCU 2 rileva
innanzitutto che nella fattispecie in esame è colpevole chi aveva il dovere di
intervenire e che per stabilire questo occorre partire dagli aspetti
contrattuali, dai quali si evince che la costruzione dei ponteggi per tutti gli
artigiani incombeva alla __________ Sagl. Dovevano poi essere controllati, a
mente della difesa, dall’arch. __________, il quale fungeva anche da direzione
lavori.
Osserva che non è corretto dire
che non vi erano misure di sicurezza, ma bisogna semmai concludere che le
stesse non erano idonee. Per suolo, nella normativa che impone determinate
misure di sicurezza, si deve intendere non il terreno ma la superficie sicura,
che in concreto era rappresentata dal balcone.
Nel decreto di accusa il Procuratore
pubblico rimprovera l’assenza di “un idoneo ponte al di sotto della
grondaia”. Questa contestazione non sarebbe corretta, perché non tiene
conto del fatto che vi era un pavimento unito e resistente situato a non oltre
3 metri al disotto del tetto, come previsto dall’art. 18 cpv. 1 lett. c
dell’Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di
qualsiasi genere ai tetti in vigore al momento dei fatti. Non si imponeva
quindi il ponte indicato dall’accusa.
Critica a sua volta la perizia,
che sarebbe lacunosa, perché allestita senza prendere diretta visione del luogo
e delle misure, fondandosi semplicemente sulla documentazione fotografica della
polizia.
Dal punto di vista soggettivo,
dopo aver ricordato che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe,
il difensore ha precisato che all’accusato ACCU 2 può essere imputata una
responsabilità solo se gli può essere ascritta una posizione di garante.
Infine la difesa si appella al
principio dell’affidamento, per il quale, ritenuto che nell’ambito di un
determinato lavoro ognuno ha il proprio ruolo, ciascuno si deve poter fidare
che gli altri lavoratori si comporteranno secondo le istruzioni e le loro
conoscenze, salvo indizi contrari. Per questo motivo a ACCU 2, il quale, non potendo
supervisionare tutti i 30 cantieri in cui la ditta era attiva, aveva affidato
il controllo del cantiere e l’istruzione degli operai a un collaboratore
esperto, non possono essere addossate responsabilità.
Inoltre non andrebbe disatteso
che alla vittima è ascrivibile una concolpa, siccome lavorando con la pioggia
si è assunto un rischio accresciuto: una situazione che l’accusato non poteva
prevedere.
In definitiva chiede il
proscioglimento dell’imputato.
8. La difesa di ACCU 3 richiama
dapprima le argomentazioni espresse dal collega per ACCU 2. A suo giudizio
quanto detto per l’uno vale anche per l’altro.
Aggiunge poi che l’art. 229 CP
punisce la violazione delle regole riconosciute. Ciò significa che le regole
tecniche devono anche trovare accettazione da parte di chi opera nel settore.
In concreto ritiene che nessuna regola accettata sia stata lesa.
Inoltre sostiene che un
caposquadra non è tenuto a rifare le verifiche che doveva fare un suo
superiore. In concreto colui che l’aveva mandato sul cantiere gli aveva detto
di aver parlato con l’architetto, il quale gli avrebbe assicurato che tutto era
in ordine.
Per quanto concerne le lesioni
anche questo difensore afferma che c’è stata un’accettazione del rischio da
parte della vittima, che non era in perfette condizioni di salute (anca che
provocava dolori e udito debole) e ha lavorato con la pioggia.
Chiede il proscioglimento.
9. Per l’art. 125 cpv. 1 CP
chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa; a norma del cpv.
Considerandi
2.
se la lesione è grave il colpevole è perseguito d’ufficio.
Si tratta di un’infrazione
materiale (o d’evento) che presuppone in genere un’azione. Tuttavia
un’infrazione materiale può realizzarsi anche quando l’autore non impedisce che
l’evento si produca, qualora aveva la possibilità di farlo e un obbligo
giuridico di agire per prevenire la lesione del bene protetto (delitto di
omissione improprio).
Dottrina e giurisprudenza hanno
sviluppato le situazioni di garante, che obbligano giuridicamente a prendere
misure precauzionali (cfr. Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 3 all’art. 125 CP e rimandi). Fra
di esse vi è anche la responsabilità di un datore di lavoro per la sicurezza
dei suoi impiegati su un cantiere (cfr. DTF 109 IV 102 cons. 4).
10.
Secondo l’art. 229 cpv. 1
CP chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette in pericolo la vita o
l’integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa. Se il
colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la
pena è della detenzione o della multa (cpv. 2).
Il comportamento delittuoso
consiste nel violare le regole dell’arte, ossia i principi che regolano
l’attività in esame. La nozione si riferisce in primo luogo alle norme
stabilite dall’ordinamento giuridico al fine di evitare gli infortuni legati a
una costruzione o a una demolizione. Le regole possono anche essere emanate da
associazioni private o semi pubbliche quando le stesse sono riconosciute. In
assenza di regole specifiche è necessario chiedersi come si sarebbe comportata
nelle medesime circostanze una persona con conoscenze adeguate (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, N. 10 e segg. all’art. 229 CP).
11.
Occorre a questo punto dapprima
analizzare se il ponteggio rispettava le regole dell’arte e più precisamente le
specifiche norme in materia, all’epoca raccolte nell’Ordinanza concernente la
prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere inerenti ai tetti
del 17 novembre 1967 (in seguito Ord. tetti) e nell’Ordinanza concernente la
prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione dell’8 agosto 1967 (in seguito
Ord. prevenzione), cui peraltro l’art. 9 della prima ordinanza rinvia
esplicitamente per quanto concerne i ponteggi.
L’ispettore della SUVA __________,
anche se a detta degli accusati sul cantiere non si sarebbe espresso in merito,
nel suo rapporto del 22 marzo 2001 (cfr. act 71, allegato 37) rileva che la
causa dell’infortunio è la mancanza di un idoneo ponte al disotto della
grondaia, ritenuto che il ponteggio esistente al momento del fatto non era
idoneo a evitare le cadute dal tetto. Nel seguito ha intravisto una colpa grave
dell’impresa di carpenteria per non aver rispettato l’art. 14 dell’Ord. tetti,
che recita:
“Per lavori di qualsiasi
genere sui tetti, compresi quelli ai canali (montaggio o sostituzione del
canale di gronda) vanno prese le seguenti misure di protezione:
a. erigere, circa 1 m al
disotto della grondaia, un ponte con tavole a stretto contatto;
b. al ponte, dalla parte
verso il vuoto, è da applicare una parete di protezione, la quale disti, in
linea orizzontale, almeno 60 cm dal canale di gronda, rispettivamente dallo
spigolo del cornicione di gronda, e li oltrepassi, in altezza per almeno 60 cm;
c. a partire dall’altezza
del canale di gronda fino al ponte, la parete di protezione è da erigere con
tavole a stretto contatto o con robusto traforato metallico a maglie piccole
(ampiezza massima 5 cm), onde evitare la caduta di persone e di materiale. Al
disopra del canale di gronda sono ammessi spazi vuoti fino a 25 cm nella parete
di protezione.”
Questa norma si impone per
lavori sui tetti quando è necessario evitare la caduta di persone da altezze
superiori ai 3 metri (cfr. art. 3 cpv. 2 Ord. prevenzione e non art. 18 cpv. 1
lett. c Ord. tetti come sostenuto dai difensori, poiché tale regola si
riferisce al calpestio su tetti e sottotetti costruiti con materiale poco
resistente).
L’ispettore della SUVA,
giustamente, ha rilevato la violazione dell’art. 14 Ord. tetti senza nulla
menzionare riguardo all’altezza di caduta. Infatti, la soletta del balcone,
contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, non era idonea a fungere da
piano finale di impatto, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che la
vittima è caduta sino a terra.
In concreto tra il balcone e il
piano di calpestio del ponteggio in prossimità dello stesso vi era uno spazio
importante, le cui misure non sono state rilevate dalla polizia, ma che possono
essere stimate prudenzialmente con l’ausilio delle fotografie act 6 in ca. cm
20.
in orizzontale (cfr. foto 3; nei verbali di interrogatorio si è parlato di
meno di cm 30 e al dibattimento ACCU 3 ha confermato che si trattava di cm 30
all’incirca) e in ca. cm 35-40 in verticale (cfr. foto 1 tenendo conto che ACCU
1.
al dibattimento ha precisato che un giro di mattoni misura in altezza cm 23,5
[cm 25 con il cemento] e foto 5 dove si vede che il metro posato dalla polizia
appoggia da un lato su un pannello di armatura). Queste misure comportano uno
spazio in diagonale superiore ai cm 40, più che sufficiente per permettere il
passaggio di una persona che si trova sdraiata sul balcone (cfr. foto 1 e 2).
Ne segue che la soletta non
dava sufficienti garanzie che una persona precipitando si sarebbe in ogni caso
fermata su di essa. Occorreva a tal fine che lo spazio in discussione fosse in
un modo o nell’altro chiuso (con una rete, degli assi, un parapetto ecc.). Non
per nulla l’art. 4 cpv. 3 Ord. prevenzione sanciva che le solette dei balconi,
le logge e altre simili parti delle costruzioni accessibili devono essere
provviste, fino alla posa dei parapetti definitivi, di parapetti provvisori e
tavole fermapiedi su tutti i lati verso il vuoto.
In definitiva la soletta del
balcone non era una superficie sicura, come invece vorrebbe la difesa. Era
quindi necessario procedere alla costruzione di un ponteggio secondo le norme
per evitare cadute superiori ai 3 metri. Un’impalcatura che distava cm 85 dalla
facciata (cfr. documentazione fotografica della polizia) e non prevedeva nulla
per assicurare il lavoro dei carpentieri non era idonea a tal scopo.
Le conclusioni dell’ispettore
SUVA, peraltro confermate dal perito giudiziario (cfr. act 33), non possono
quindi che essere ritenute corrette.
Accertato che il ponteggio sul
cantiere __________ a __________ non rispettava le regole dell’arte, occorre
verificare se gli accusati sono responsabile di questa situazione.
12.
ACCU 1, nella sua qualità
di responsabile della __________ Sagl, era tenuto per contratto (cfr. act 31,
opere da capomastro) a installare e mettere a disposizione per tutti gli
artigiani il ponteggio (cfr. posizione 211.1/00.02). Quest’ultimo doveva quindi
essere costruito in modo conforme per tutti coloro che lo necessitavano, tant’è
che erano previsti anche supplementi di prezzo per esecuzioni particolari (cfr.
posizione 211.1/01.02). Il capomastro si era impegnato a osservare
assolutamente tutte le prescrizioni SUVA e quelle contenute nelle Ordinanze
federali concernenti le misure da prendere per prevenire gli infortuni,
ritenuto che i provvedimenti imposti dalle direttive erano da comprendere nel
prezzo dell’impianto di cantiere (cfr. posizione 211.0/01.01 e 01.05). Inoltre
si era assunto l’onere di assicurare tutto il perimetro delle solette, dei
tetti, dei vani nelle solette, le aperture, i vani delle scale ecc. con
parapetti provvisori, coperture o sbarramenti atti a prevenire gli infortuni (cfr.
posizione 211.0/03.06).
Per contro l’accusato ACCU 1 si
è limitato a installare un ponteggio alla bell’e meglio, a suo dire per le sue
necessità anche se non ne aveva strettamente bisogno per la costruzione potendo
erigere i muri dall’interno. Così facendo non ha messo a disposizione di tutti
gli artigiani una impalcatura sicura. Non è certo sufficiente, per ottemperare
agli impegni contrattuali, predisporre una struttura nettamente insufficiente e
poi aspettare che qualcuno reclami prima di metterla in regola.
In altre parole, omettendo di
rispettare le regole dell’arte, ha creato una situazione di pericolo della
quale deve rispondere.
13.
ACCU 3 è un carpentiere
esperto che al momento dei fatti lavorava da oltre 20 anni per la __________.
Sul cantiere __________, anche se gli operai – lui compreso – erano solo due,
aveva la funzione di capogruppo. Era quindi il responsabile della ditta sul
cantiere.
In altre parole era lui che
doveva verificare se il lavoro poteva essere eseguito in sicurezza prima di
permettere al collega di iniziare l’attività.
Era debitamente istruito, sia
per la sua formazione sia per il fatto che all’interno della __________ SA
vengono organizzati dei momenti di istruzione ai quali partecipano anche
ispettori della SUVA (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5).
Nei confronti della vittima
aveva quindi una posizione di garante. Ne segue che avendo omesso per
negligenza di allestire personalmente o di far predisporre le necessarie misure
di sicurezza è autore colpevole dei reati imputatigli.
14.
ACCU 2 è responsabile
tecnico della __________ SA. Per principio anche lui avrebbe dovuto, vista la
sua attività e posizione nella ditta, accertarsi delle condizioni di sicurezza
ed esigere interventi prima di permettere l’inizio dei lavori.
In concreto tuttavia, dovendosi
occupare di diversi cantieri, ha delegato, a un collaboratore capace, con
esperienza e che negli anni aveva seguito i corsi di formazione interna della
ditta in materia di prevenzione degli infortuni (cfr. verbale del dibattimento
pag. 5), il compito di verificare la sicurezza sul cantiere e di istruire e
controllare gli operai (cfr. al riguardo Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, N. 19 all’art. 229 CP).
L’accusato ACCU 2 infatti, dopo
aver trattato con l’architetto e aver ricevuto da lui i piani, senza mai
recarsi sul posto, ha incaricato ACCU 3 - che ha definito al dibattimento come
uno dei suoi migliori collaboratori, se non il migliore - di assumersi la responsabilità
di cantiere e di eseguire l’opera.
Egli, vista la persona alla
quale aveva affidato il compito, poteva senz’altro confidare nel fatto che il
suo collaboratore lo avrebbe eseguito scrupolosamente e in ossequio alle regole
(cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 6S.236/2003 del 25 settembre
2003.
cons. 2.2.1.). A lui , che neppure aveva visto la situazione prima dei
fatti, non può quindi essere rimproverata alcuna negligenza.
15.
Non v’è dubbio che fra
l’omissione di rispettare o far rispettare le regole dell’arte e il ferimento
di CIVI 1 è dato un nesso causale adeguato.
Sopra è stato accertato che
responsabili per questa omissione, oltre all’arch. __________, sono anche
l’impresario ACCU 1 e il caposquadra ACCU 3.
In ambito penale ognuno
risponde per le proprie colpe.
Una eventuale concolpa della
vittima, nell’ipotesi di un non perfetto stato di salute - che non risulta
comunque essere stato di ostacolo alla sua attività (cfr. verbale di
interrogatorio CIVI 1 del 19 novembre 2003, pag. 3) – non era certo di
importanza tale da far sì che non fosse dato il nesso causale di cui sopra.
Neppure permette tale
conclusione il fatto che CIVI 1 – pure cognito in materia di sicurezza non
fosse altro che per i lunghi anni di attività e la formazione ricevuta in ditta
– non abbia reclamato per le condizioni in cui era chiamato a lavorare, perché
non è corretto pretendere che un operaio sia responsabile, ad esclusione di chi
sta sopra di lui, per mancanze imputabili a chi doveva mettere a disposizione
un luogo di lavoro sicuro. Altrimenti detto – seppur può essere ammesso che
anche al singolo lavoratore incombe un obbligo di segnalare anomalie – chi è
responsabile del cantiere non può scaricare sull’operaio gli oneri che gli sono
imposti di mettere a disposizione un cantiere sicuro o di verificare la
sicurezza di impianti predisposti da altri.
In questo senso un’eventuale
mancanza della vittima non può essere tale da sopprimere la responsabilità di
chi dirigeva il cantiere per la ditta __________ SA.
La censura della difesa non
merita quindi, dal punto di vista penale, protezione alcuna.
16.
Per quanto concerne la
pena occorre rilevare che entrambi gli accusati responsabili sono incensurati.
V’è poi da considerare a loro
carico che la violazione degli obblighi è di una certa gravità, perché c’è
stata una crassa sottovalutazione dei rischi, nonostante che le regole di
prevenzione fossero perfettamente conosciute.
Questo vale in particolare per ACCU
3, il quale, per quanto emerso in istruttoria, beneficiava di una formazione
superiore. Inoltre nei suoi confronti va pure ritenuto che era direttamente
responsabile per CIVI 1 e aveva la concreta possibilità di intervenire prima di
permettere alla vittima di iniziare il lavoro.
In definitiva la pena di 5
giorni di detenzione per ACCU 1 e quella di 10 giorni di detenzione per ACCU 3,
proposte dal Procuratore pubblico, appaiono rettamente commisurate al grado di
colpa di ciascuno e alle particolarità del caso specifico. Meritano pertanto conferma.
Non vi sono motivi né oggettivi
né soggettivi per non concedere il beneficio della sospensione condizionale
della pena per il periodo di prova minimo di 2 anni.
17.
In merito alle pretese di
parte civile si rileva che da quanto detto sopra la responsabilità di ACCU 3 e ACCU
1.
è certamente data.
Vi sono tuttavia aspetti che
possono influire sulla decisione in ambito civile, come l’eventuale concolpa
della vittima, che devono essere chiariti.
Si rende quindi necessario un
rinvio al competente foro civile, pur riconoscendo in questa sede, in
applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LAVI, il principio della responsabilità dei due
accusati condannati.
visti gli art. 41, 63, 68, 125 cpv. 2,
229.
cpv. 2 CP, 9 LAVI; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 2
dall’imputazione di lesioni
colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. 4756/2005 del 14 dicembre 2005 nella parte
oggetto dell’odierno dibattimento (punti 2 e 3.1).
carica allo
Stato le spese del procedimento nei confronti di ACCU 2.
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di lesioni
colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4762/2005 del 14
dicembre 2005.
dichiara ACCU 3
autore colpevole di lesioni
colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4763/2005 del 14
dicembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.-.
condanna ACCU 3
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’600.-.
ordina l'iscrizione delle condanne
a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato
dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la parte civile CIVI 1 al
foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo del
risarcimento delle pretese che dovessero essere dimostrate in ambito civile.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa
di giustizia
fr. 700.- spese
giudiziarie
fr. 1'000.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 800.- spese giudiziarie
fr. 1'600.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 400.- spese giudiziarie
fr. 1'200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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