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Decisione

10.2006.23

Caduta di un operaio dal tetto di un edificio

11 dicembre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

R. 4). Egli afferma che l’impalcatura era stata costruita in modo conforme per

le esigenze dell’impresa e che se gli altri artigiani avessero avuto ulteriori

necessità non avevano che da chiedere (cfr. ibidem pag. 2 e 3 R. 10 e R. 11,

verbale del dibattimento pag. 5).

4. ACCU 3 ha ammesso di

essere stato a conoscenza delle norme di prevenzione degli infortuni per lavori

sui tetti (cfr. verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2002 pag. 1), ma di

non aver richiesto il rispetto delle regole, perché l’altezza di caduta dal

tetto alla soletta del balcone era inferiore a 3 metri e inoltre, per quanto

riguarda la distanza massima del ponteggio di 30 centimetri dalla facciata

dell’edificio, la situazione era a suo giudizio regolamentare, perché la

distanza del ponteggio dal bordo della soletta era inferiore a 30 centimetri

(ibidem pag. 2). Alla domanda se quando ha cominciato a piovere ha dato ordine

tassativo a CIVI 1 di scendere, ha risposto:

“No. Visto che iniziava a

piovere, io ho detto a CIVI 1 che cominciavo a portare di sotto, cioè al

coperto gli attrezzi sensibili all’acqua, ad esempio la pistola sparachiodi.

Lui in quel momento stava fissando alla parete esistente dello stabile il telo

di plastica ‘Sarnavap 1000 R’ con il ‘primer’.

Richiamo a questo punto la

fotografia n. 4 della documentazione fotografica di Polizia scientifica.

Quindi, dopo aver detto a CIVI

1 che portavo di sotto gli attrezzi, ho lasciato la falda del tetto dalla scala

a pioli che si vede sulla fotografia n. 5 della citata documentazione

fotografica. Quando ero di sotto, nel locale, ho sentito sul tetto come dei

colpi e quindi mi sono affacciato sull’apertura che dà sul balcone. Proprio in quell’istante

ho visto cadere giù dall’alto il CIVI 1 che arrivava sulla soletta del

balcone col fianco. Poi rotolava verso il bordo

esterno della soletta e quindi passava tra tale bordo e il piano di calpestio

del ponteggio e cadeva di sotto, sul terreno (ibidem pag. 2,

sottolineatura nostra).

5. ACCU 2 interrogato sulla

conformità del ponteggio alle norme ha asserito che per quanto riguarda i

lavori di carpenteria era tutto regolare dal momento che non si dovevano

attuare le misure di sicurezza previste dalla SUVA non essendo data un’altezza

superiore ai 3 metri dal suolo, ritenuto che vi era una parte solida della

costruzione, ossia la soletta del balcone, che sporgeva dalla facciata (cfr.

verbale di interrogatorio 1° ottobre 2002, pag. 2 e seg.).

Al dibattimento ha tuttavia

precisato di non aver visto l’impalcatura prima dei fatti, poiché non era mai

stato sul cantiere, avendo delegato tutti i compiti di organizzazione e di

direzione dello stesso sul posto al caposquadra __________, questo poiché

doveva occuparsi in quel momento per la __________ SA di una trentina di

cantieri circa (cfr. verbale del dibattimento pag. 5).

6. La difesa di ACCU 1 ha

evidenziato come la __________ Sagl ha eretto il ponteggio solo per le sue

esigenze e l’avrebbe sistemato per gli altri artigiani su loro semplice richiesta.

In altre parole la gronda non sarebbe stata messa in sicurezza, perché per la __________

non era necessario. Rileva che l’ispettore della SUVA __________ nell’AI 71

all. 37 ha indicato che incombeva alla __________ SA controllare se era a

disposizione un ponteggio idoneo e chiedere, se non voleva montarlo lei stessa,

che fosse eseguito a norma.

Responsabile sarebbe poi, come

conferma __________ (ibidem), anche l’arch. __________, nella sua qualità di

progettista e direttore dei lavori.

Contesta altresì la perizia,

perché il perito si è fatto solo un’idea della verosimile situazione

estrapolando i dati dalla documentazione fotografica.

Per quanto concerne le lesioni

colpose ritiene, richiamandosi alla giurisprudenza di cui alla DTF 125 IV 189,

che non ci sia negligenza a causa della grave colpa della vittima che non era

in perfette condizioni di salute soffrendo da anni di dolori alle anche e del

fatto che pur essendo carpentiere esperto, alla stregua del caposquadra, e

conoscendo le norme ha accettato di lavorare nelle condizioni pericolose in cui

si trovava il cantiere, per di più mentre cominciava a piovere. Ha quindi

accettato consapevolmente il rischio.

Chiede in via principale il

proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena.

7. Il difensore di ACCU 2 rileva

innanzitutto che nella fattispecie in esame è colpevole chi aveva il dovere di

intervenire e che per stabilire questo occorre partire dagli aspetti

contrattuali, dai quali si evince che la costruzione dei ponteggi per tutti gli

artigiani incombeva alla __________ Sagl. Dovevano poi essere controllati, a

mente della difesa, dall’arch. __________, il quale fungeva anche da direzione

lavori.

Osserva che non è corretto dire

che non vi erano misure di sicurezza, ma bisogna semmai concludere che le

stesse non erano idonee. Per suolo, nella normativa che impone determinate

misure di sicurezza, si deve intendere non il terreno ma la superficie sicura,

che in concreto era rappresentata dal balcone.

Nel decreto di accusa il Procuratore

pubblico rimprovera l’assenza di “un idoneo ponte al di sotto della

grondaia”. Questa contestazione non sarebbe corretta, perché non tiene

conto del fatto che vi era un pavimento unito e resistente situato a non oltre

3 metri al disotto del tetto, come previsto dall’art. 18 cpv. 1 lett. c

dell’Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di

qualsiasi genere ai tetti in vigore al momento dei fatti. Non si imponeva

quindi il ponte indicato dall’accusa.

Critica a sua volta la perizia,

che sarebbe lacunosa, perché allestita senza prendere diretta visione del luogo

e delle misure, fondandosi semplicemente sulla documentazione fotografica della

polizia.

Dal punto di vista soggettivo,

dopo aver ricordato che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe,

il difensore ha precisato che all’accusato ACCU 2 può essere imputata una

responsabilità solo se gli può essere ascritta una posizione di garante.

Infine la difesa si appella al

principio dell’affidamento, per il quale, ritenuto che nell’ambito di un

determinato lavoro ognuno ha il proprio ruolo, ciascuno si deve poter fidare

che gli altri lavoratori si comporteranno secondo le istruzioni e le loro

conoscenze, salvo indizi contrari. Per questo motivo a ACCU 2, il quale, non potendo

supervisionare tutti i 30 cantieri in cui la ditta era attiva, aveva affidato

il controllo del cantiere e l’istruzione degli operai a un collaboratore

esperto, non possono essere addossate responsabilità.

Inoltre non andrebbe disatteso

che alla vittima è ascrivibile una concolpa, siccome lavorando con la pioggia

si è assunto un rischio accresciuto: una situazione che l’accusato non poteva

prevedere.

In definitiva chiede il

proscioglimento dell’imputato.

8. La difesa di ACCU 3 richiama

dapprima le argomentazioni espresse dal collega per ACCU 2. A suo giudizio

quanto detto per l’uno vale anche per l’altro.

Aggiunge poi che l’art. 229 CP

punisce la violazione delle regole riconosciute. Ciò significa che le regole

tecniche devono anche trovare accettazione da parte di chi opera nel settore.

In concreto ritiene che nessuna regola accettata sia stata lesa.

Inoltre sostiene che un

caposquadra non è tenuto a rifare le verifiche che doveva fare un suo

superiore. In concreto colui che l’aveva mandato sul cantiere gli aveva detto

di aver parlato con l’architetto, il quale gli avrebbe assicurato che tutto era

in ordine.

Per quanto concerne le lesioni

anche questo difensore afferma che c’è stata un’accettazione del rischio da

parte della vittima, che non era in perfette condizioni di salute (anca che

provocava dolori e udito debole) e ha lavorato con la pioggia.

Chiede il proscioglimento.

9. Per l’art. 125 cpv. 1 CP

chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è

punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa; a norma del cpv.

Considerandi

2.

se la lesione è grave il colpevole è perseguito d’ufficio.

Si tratta di un’infrazione

materiale (o d’evento) che presuppone in genere un’azione. Tuttavia

un’infrazione materiale può realizzarsi anche quando l’autore non impedisce che

l’evento si produca, qualora aveva la possibilità di farlo e un obbligo

giuridico di agire per prevenire la lesione del bene protetto (delitto di

omissione improprio).

Dottrina e giurisprudenza hanno

sviluppato le situazioni di garante, che obbligano giuridicamente a prendere

misure precauzionali (cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 3 all’art. 125 CP e rimandi). Fra

di esse vi è anche la responsabilità di un datore di lavoro per la sicurezza

dei suoi impiegati su un cantiere (cfr. DTF 109 IV 102 cons. 4).

10.

Secondo l’art. 229 cpv. 1

CP chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette in pericolo la vita o

l’integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa. Se il

colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la

pena è della detenzione o della multa (cpv. 2).

Il comportamento delittuoso

consiste nel violare le regole dell’arte, ossia i principi che regolano

l’attività in esame. La nozione si riferisce in primo luogo alle norme

stabilite dall’ordinamento giuridico al fine di evitare gli infortuni legati a

una costruzione o a una demolizione. Le regole possono anche essere emanate da

associazioni private o semi pubbliche quando le stesse sono riconosciute. In

assenza di regole specifiche è necessario chiedersi come si sarebbe comportata

nelle medesime circostanze una persona con conoscenze adeguate (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, N. 10 e segg. all’art. 229 CP).

11.

Occorre a questo punto dapprima

analizzare se il ponteggio rispettava le regole dell’arte e più precisamente le

specifiche norme in materia, all’epoca raccolte nell’Ordinanza concernente la

prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere inerenti ai tetti

del 17 novembre 1967 (in seguito Ord. tetti) e nell’Ordinanza concernente la

prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione dell’8 agosto 1967 (in seguito

Ord. prevenzione), cui peraltro l’art. 9 della prima ordinanza rinvia

esplicitamente per quanto concerne i ponteggi.

L’ispettore della SUVA __________,

anche se a detta degli accusati sul cantiere non si sarebbe espresso in merito,

nel suo rapporto del 22 marzo 2001 (cfr. act 71, allegato 37) rileva che la

causa dell’infortunio è la mancanza di un idoneo ponte al disotto della

grondaia, ritenuto che il ponteggio esistente al momento del fatto non era

idoneo a evitare le cadute dal tetto. Nel seguito ha intravisto una colpa grave

dell’impresa di carpenteria per non aver rispettato l’art. 14 dell’Ord. tetti,

che recita:

“Per lavori di qualsiasi

genere sui tetti, compresi quelli ai canali (montaggio o sostituzione del

canale di gronda) vanno prese le seguenti misure di protezione:

a. erigere, circa 1 m al

disotto della grondaia, un ponte con tavole a stretto contatto;

b. al ponte, dalla parte

verso il vuoto, è da applicare una parete di protezione, la quale disti, in

linea orizzontale, almeno 60 cm dal canale di gronda, rispettivamente dallo

spigolo del cornicione di gronda, e li oltrepassi, in altezza per almeno 60 cm;

c. a partire dall’altezza

del canale di gronda fino al ponte, la parete di protezione è da erigere con

tavole a stretto contatto o con robusto traforato metallico a maglie piccole

(ampiezza massima 5 cm), onde evitare la caduta di persone e di materiale. Al

disopra del canale di gronda sono ammessi spazi vuoti fino a 25 cm nella parete

di protezione.”

Questa norma si impone per

lavori sui tetti quando è necessario evitare la caduta di persone da altezze

superiori ai 3 metri (cfr. art. 3 cpv. 2 Ord. prevenzione e non art. 18 cpv. 1

lett. c Ord. tetti come sostenuto dai difensori, poiché tale regola si

riferisce al calpestio su tetti e sottotetti costruiti con materiale poco

resistente).

L’ispettore della SUVA,

giustamente, ha rilevato la violazione dell’art. 14 Ord. tetti senza nulla

menzionare riguardo all’altezza di caduta. Infatti, la soletta del balcone,

contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, non era idonea a fungere da

piano finale di impatto, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che la

vittima è caduta sino a terra.

In concreto tra il balcone e il

piano di calpestio del ponteggio in prossimità dello stesso vi era uno spazio

importante, le cui misure non sono state rilevate dalla polizia, ma che possono

essere stimate prudenzialmente con l’ausilio delle fotografie act 6 in ca. cm

20.

in orizzontale (cfr. foto 3; nei verbali di interrogatorio si è parlato di

meno di cm 30 e al dibattimento ACCU 3 ha confermato che si trattava di cm 30

all’incirca) e in ca. cm 35-40 in verticale (cfr. foto 1 tenendo conto che ACCU

1.

al dibattimento ha precisato che un giro di mattoni misura in altezza cm 23,5

[cm 25 con il cemento] e foto 5 dove si vede che il metro posato dalla polizia

appoggia da un lato su un pannello di armatura). Queste misure comportano uno

spazio in diagonale superiore ai cm 40, più che sufficiente per permettere il

passaggio di una persona che si trova sdraiata sul balcone (cfr. foto 1 e 2).

Ne segue che la soletta non

dava sufficienti garanzie che una persona precipitando si sarebbe in ogni caso

fermata su di essa. Occorreva a tal fine che lo spazio in discussione fosse in

un modo o nell’altro chiuso (con una rete, degli assi, un parapetto ecc.). Non

per nulla l’art. 4 cpv. 3 Ord. prevenzione sanciva che le solette dei balconi,

le logge e altre simili parti delle costruzioni accessibili devono essere

provviste, fino alla posa dei parapetti definitivi, di parapetti provvisori e

tavole fermapiedi su tutti i lati verso il vuoto.

In definitiva la soletta del

balcone non era una superficie sicura, come invece vorrebbe la difesa. Era

quindi necessario procedere alla costruzione di un ponteggio secondo le norme

per evitare cadute superiori ai 3 metri. Un’impalcatura che distava cm 85 dalla

facciata (cfr. documentazione fotografica della polizia) e non prevedeva nulla

per assicurare il lavoro dei carpentieri non era idonea a tal scopo.

Le conclusioni dell’ispettore

SUVA, peraltro confermate dal perito giudiziario (cfr. act 33), non possono

quindi che essere ritenute corrette.

Accertato che il ponteggio sul

cantiere __________ a __________ non rispettava le regole dell’arte, occorre

verificare se gli accusati sono responsabile di questa situazione.

12.

ACCU 1, nella sua qualità

di responsabile della __________ Sagl, era tenuto per contratto (cfr. act 31,

opere da capomastro) a installare e mettere a disposizione per tutti gli

artigiani il ponteggio (cfr. posizione 211.1/00.02). Quest’ultimo doveva quindi

essere costruito in modo conforme per tutti coloro che lo necessitavano, tant’è

che erano previsti anche supplementi di prezzo per esecuzioni particolari (cfr.

posizione 211.1/01.02). Il capomastro si era impegnato a osservare

assolutamente tutte le prescrizioni SUVA e quelle contenute nelle Ordinanze

federali concernenti le misure da prendere per prevenire gli infortuni,

ritenuto che i provvedimenti imposti dalle direttive erano da comprendere nel

prezzo dell’impianto di cantiere (cfr. posizione 211.0/01.01 e 01.05). Inoltre

si era assunto l’onere di assicurare tutto il perimetro delle solette, dei

tetti, dei vani nelle solette, le aperture, i vani delle scale ecc. con

parapetti provvisori, coperture o sbarramenti atti a prevenire gli infortuni (cfr.

posizione 211.0/03.06).

Per contro l’accusato ACCU 1 si

è limitato a installare un ponteggio alla bell’e meglio, a suo dire per le sue

necessità anche se non ne aveva strettamente bisogno per la costruzione potendo

erigere i muri dall’interno. Così facendo non ha messo a disposizione di tutti

gli artigiani una impalcatura sicura. Non è certo sufficiente, per ottemperare

agli impegni contrattuali, predisporre una struttura nettamente insufficiente e

poi aspettare che qualcuno reclami prima di metterla in regola.

In altre parole, omettendo di

rispettare le regole dell’arte, ha creato una situazione di pericolo della

quale deve rispondere.

13.

ACCU 3 è un carpentiere

esperto che al momento dei fatti lavorava da oltre 20 anni per la __________.

Sul cantiere __________, anche se gli operai – lui compreso – erano solo due,

aveva la funzione di capogruppo. Era quindi il responsabile della ditta sul

cantiere.

In altre parole era lui che

doveva verificare se il lavoro poteva essere eseguito in sicurezza prima di

permettere al collega di iniziare l’attività.

Era debitamente istruito, sia

per la sua formazione sia per il fatto che all’interno della __________ SA

vengono organizzati dei momenti di istruzione ai quali partecipano anche

ispettori della SUVA (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5).

Nei confronti della vittima

aveva quindi una posizione di garante. Ne segue che avendo omesso per

negligenza di allestire personalmente o di far predisporre le necessarie misure

di sicurezza è autore colpevole dei reati imputatigli.

14.

ACCU 2 è responsabile

tecnico della __________ SA. Per principio anche lui avrebbe dovuto, vista la

sua attività e posizione nella ditta, accertarsi delle condizioni di sicurezza

ed esigere interventi prima di permettere l’inizio dei lavori.

In concreto tuttavia, dovendosi

occupare di diversi cantieri, ha delegato, a un collaboratore capace, con

esperienza e che negli anni aveva seguito i corsi di formazione interna della

ditta in materia di prevenzione degli infortuni (cfr. verbale del dibattimento

pag. 5), il compito di verificare la sicurezza sul cantiere e di istruire e

controllare gli operai (cfr. al riguardo Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, N. 19 all’art. 229 CP).

L’accusato ACCU 2 infatti, dopo

aver trattato con l’architetto e aver ricevuto da lui i piani, senza mai

recarsi sul posto, ha incaricato ACCU 3 - che ha definito al dibattimento come

uno dei suoi migliori collaboratori, se non il migliore - di assumersi la responsabilità

di cantiere e di eseguire l’opera.

Egli, vista la persona alla

quale aveva affidato il compito, poteva senz’altro confidare nel fatto che il

suo collaboratore lo avrebbe eseguito scrupolosamente e in ossequio alle regole

(cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 6S.236/2003 del 25 settembre

2003.

cons. 2.2.1.). A lui , che neppure aveva visto la situazione prima dei

fatti, non può quindi essere rimproverata alcuna negligenza.

15.

Non v’è dubbio che fra

l’omissione di rispettare o far rispettare le regole dell’arte e il ferimento

di CIVI 1 è dato un nesso causale adeguato.

Sopra è stato accertato che

responsabili per questa omissione, oltre all’arch. __________, sono anche

l’impresario ACCU 1 e il caposquadra ACCU 3.

In ambito penale ognuno

risponde per le proprie colpe.

Una eventuale concolpa della

vittima, nell’ipotesi di un non perfetto stato di salute - che non risulta

comunque essere stato di ostacolo alla sua attività (cfr. verbale di

interrogatorio CIVI 1 del 19 novembre 2003, pag. 3) – non era certo di

importanza tale da far sì che non fosse dato il nesso causale di cui sopra.

Neppure permette tale

conclusione il fatto che CIVI 1 – pure cognito in materia di sicurezza non

fosse altro che per i lunghi anni di attività e la formazione ricevuta in ditta

– non abbia reclamato per le condizioni in cui era chiamato a lavorare, perché

non è corretto pretendere che un operaio sia responsabile, ad esclusione di chi

sta sopra di lui, per mancanze imputabili a chi doveva mettere a disposizione

un luogo di lavoro sicuro. Altrimenti detto – seppur può essere ammesso che

anche al singolo lavoratore incombe un obbligo di segnalare anomalie – chi è

responsabile del cantiere non può scaricare sull’operaio gli oneri che gli sono

imposti di mettere a disposizione un cantiere sicuro o di verificare la

sicurezza di impianti predisposti da altri.

In questo senso un’eventuale

mancanza della vittima non può essere tale da sopprimere la responsabilità di

chi dirigeva il cantiere per la ditta __________ SA.

La censura della difesa non

merita quindi, dal punto di vista penale, protezione alcuna.

16.

Per quanto concerne la

pena occorre rilevare che entrambi gli accusati responsabili sono incensurati.

V’è poi da considerare a loro

carico che la violazione degli obblighi è di una certa gravità, perché c’è

stata una crassa sottovalutazione dei rischi, nonostante che le regole di

prevenzione fossero perfettamente conosciute.

Questo vale in particolare per ACCU

3, il quale, per quanto emerso in istruttoria, beneficiava di una formazione

superiore. Inoltre nei suoi confronti va pure ritenuto che era direttamente

responsabile per CIVI 1 e aveva la concreta possibilità di intervenire prima di

permettere alla vittima di iniziare il lavoro.

In definitiva la pena di 5

giorni di detenzione per ACCU 1 e quella di 10 giorni di detenzione per ACCU 3,

proposte dal Procuratore pubblico, appaiono rettamente commisurate al grado di

colpa di ciascuno e alle particolarità del caso specifico. Meritano pertanto conferma.

Non vi sono motivi né oggettivi

né soggettivi per non concedere il beneficio della sospensione condizionale

della pena per il periodo di prova minimo di 2 anni.

17.

In merito alle pretese di

parte civile si rileva che da quanto detto sopra la responsabilità di ACCU 3 e ACCU

1.

è certamente data.

Vi sono tuttavia aspetti che

possono influire sulla decisione in ambito civile, come l’eventuale concolpa

della vittima, che devono essere chiariti.

Si rende quindi necessario un

rinvio al competente foro civile, pur riconoscendo in questa sede, in

applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LAVI, il principio della responsabilità dei due

accusati condannati.

visti gli art. 41, 63, 68, 125 cpv. 2,

229.

cpv. 2 CP, 9 LAVI; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 2

dall’imputazione di lesioni

colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti

descritti nel decreto di accusa n. 4756/2005 del 14 dicembre 2005 nella parte

oggetto dell’odierno dibattimento (punti 2 e 3.1).

carica allo

Stato le spese del procedimento nei confronti di ACCU 2.

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di lesioni

colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4762/2005 del 14

dicembre 2005.

dichiara ACCU 3

autore colpevole di lesioni

colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4763/2005 del 14

dicembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.-.

condanna ACCU 3

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’600.-.

ordina l'iscrizione delle condanne

a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato

dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la parte civile CIVI 1 al

foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo del

risarcimento delle pretese che dovessero essere dimostrate in ambito civile.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa

di giustizia

fr. 700.- spese

giudiziarie

fr. 1'000.- totale

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 800.- tassa di giustizia

fr. 800.- spese giudiziarie

fr. 1'600.- totale

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 800.- tassa di giustizia

fr. 400.- spese giudiziarie

fr. 1'200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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