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Decisione

10.2006.230

sottrazione di vari capi di abbigliamento da un grande magazzino per un valore complessivo di fr. 779.80

28 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 1692/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006,

al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale ;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere

comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e se sì,

a quali condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55, 139 cifra 1 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

furto di lieve entità, art. 139

cifra 1 e 172ter CPS,

per avere, il 24 aprile 2006 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del

negozio LESA 1 sottratto una tuta da ginnastica marca Nike del valore di fr.

99.

--, un paio di pantaloncini corti marca Nike del valore fr. 39.90, una

maglietta nera marca Nike del valore di fr. 49.90 e una maglietta blu marca

Adidas del valore di fr. 45.90 per complessivi fr. 234.70;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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