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Decisione

10.2006.235

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 gr/mille) e incidente

12 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 2 novembre 2004 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se si, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.

1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1

ONC,

per i fatti compiuti a __________

il 5 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

1824/2006 del 22 maggio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 2’000.--

(duemila);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 novembre

2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi

(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 2650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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