10.2006.235
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 gr/mille) e incidente
12 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.235
Data decisione, Autorità:
12.12.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 gr/mille) e incidente
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2006.235
DA
1824/2006
Bellinzona
12
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura VW Bora targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 5 aprile 2006;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra,
negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di
contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente
con la vettura Mitsubishi targata __________ condotta da LESA 2 , regolarmente
sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________
il 5 aprile 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio
2006 n. DA 1824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 2 novembre 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula
una riduzione della pena a 60 giorni di detenzione e la rinuncia alla revoca
del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 2 novembre 2004 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se si, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.
1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
ONC,
per i fatti compiuti a __________
il 5 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1824/2006 del 22 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 2’000.--
(duemila);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 novembre
2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi
(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 2650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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