Lexipedia

Decisione

10.2006.236

opposizione irricevibile

8 giugno 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 10 marzo 2006 a __________;

reato

previsto dall'art. 96 cifra 1 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 1532/2006 di data 18 aprile 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione

interposta in data 27 maggio 2006 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di __________ il 18 aprile 2006;

che

tale atto è stato distribuito al suo domicilio il 19 aprile 2006 (cfr. verifica

postale);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 4 maggio 2006;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 24 maggio 2006, ma inoltrata

unicamente il 27 maggio successivo (cfr. busta allegata), risulta pertanto

tardiva;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme

di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster