10.2006.237
Sottrarre una somma di denaro approfittando dell'anzianità della vittima.
9 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.237
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, PRPEN
Titolo:
Sottrarre una somma di denaro approfittando dell'anzianità della vittima.
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.237
DA
3047/2006
Bellinzona
9
novembre 20069 novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ripetuto furto,
per avere, a scopo di indebito
profitto, a __________, nel periodo dal 7 ottobre al 21 novembre 2005, sempre
in danno di CIVI 1, presentandosi per la vendita di tovaglie e centrini e
quindi approfittando dell’anzianità della vittima, frugando nei cassetti dei
mobili, ripetutamente sottratto somme di denaro per un importo totale
imprecisato, quantificato dalla denunciante in fr. 9'930.--, ma che l’accusata
ammette unicamente nella misura di fr. 60.--; art. 139 Cifra 1 CP;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 30 agosto
2006 n. 3047/2006 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un
periodo di 3 (tre) anni.
3.
Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro
civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.;
ed inoltre la condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 31 agosto 2006;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006,
al quale ha partecipato l’accusata, assistita dal proprio patrocinatore, mentre
il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo
la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale afferma di
volersi opporre alla pena dell’espulsione e motiva questa richiesta
argomentando sul fatto che ora l’accusata si è riappacificata col marito e che
vive con quest’ultimo e le figlie in Germania. La pena detentiva proposta crea
meno pregiudizio in quanto sospesa condizionalmente e l’accusata si dice certa
di non commettere mai più reati, in ragione soprattutto del fatto che ha
ritrovato armonia in famiglia;
viene sentita per ultima l'accusata che si
dichiara molto dispiaciuta e pentita per quello che ha fatto, ammettendo solo
il furto di fr. 60.-- e ritiene la pena principale severa, ma contesta
soprattutto la pena accessoria dell’espulsione. Afferma inoltre di non avere
commesso tutti i furti a lei imputati. Nel verbale di polizia aveva dichiarato
che in talune date non si trovava in Svizzera; ha confermato questa circostanza
in data odierna senza però essere in grado di dimostrarla tramite l’esibizione
del passaporto che possedeva all’epoca dei fatti, in quanto quello da lei oggi
posseduto è nuovo.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole
di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
in questione?
2.In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la
pena proposta?
3.L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4.La pretesa civile deve essere rinviata al competente foro civile?
5.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 CPS; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di furto per
Fatti
i fatti compiuti nel periodo dal 7 ottobre al 21 novembre 2006 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3047/2006 del 30 agosto 2006.
condanna ACCU 1,
1.
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro
civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di
complessivi fr. 300 .— (600.—in caso di motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
dichiara la sentenza è definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- tassa
di giustizia
fr. 200.-- spese
giudiziarie
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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