10.2006.240
battuta di caccia al cervo senza autorizzazione in periodo di divieto con fucile munito di silenziatore; porto di un fucile senza il necessario porto d'armi
23 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.240
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, PRPEN
Titolo:
battuta di caccia al cervo senza autorizzazione in periodo di divieto con fucile munito di silenziatore;
porto di un fucile senza il necessario porto d'armi
INFRAZIONE LARM
INFRAZIONE LCP
art. 33 cpv. 1 LARM
art. 17 cpv. 1 let. a LCP
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.240
DA
1811/2006
Bellinzona
23
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Gabriele
Massetti in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli,
per avere, il __________,
a __________ (zona __________), senza essere autorizzato, in tempo di divieto,
effettuato una battuta di caccia al cervo con il fucile marca JW-20 cal. 22 LR
n. 600726 munito di silenziatore;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 5 cpv. (recte: 2
cpv. 1) lett. b OCP;
2. infrazione alla Legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere, il __________,
a __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di
porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora il fucile marca JW-20 cal. 22
LR n. 600726; arma usata per la consumazione del reato di cui al punto 1;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio
2006 n. DA 1811/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Alla privazione del diritto
di cacciare per 1 (uno) anno.
4. Ordina la confisca del
fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore, del fucile marca
TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, di una tagliola e due pile Mag-lite modificate con
interruttore e con sistema di montaggio sul fucile, sequestratigli dagli agenti
della Polizia della caccia il __________ (art. 58 CPS).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 23 novembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito da tutte e due i capi d’imputazione e, in via
subordinata, la condanna solo per il secondo, tenuto conto comunque di tutte le
attenuanti generiche, con contestuale sensibile diminuzione della pena
proposta. Postula inoltre il dissequestro di tutti gli oggetti confiscati. In
merito alla pena accessoria del divieto di cacciare, chiede che non venga
comminata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Infrazione
alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici,
1.2. Infrazione
alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4. Deve essere comminata la
pena accessoria della privazione del diritto di cacciare, e se sì a quali
condizioni?
5. Deve essere ordinata la
confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore,
del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, di una tagliola e due pile Mag-lite
modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile
sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 58 CPS; 4, 5, 17 LCP;
2 OCP; 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge
federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,
art. 17 cpv. 1 LCP, in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 2 cpv. 1 lett. b OCP,
Considerandi
2.
infrazione alla Legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm, in
relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm,
per i fatti compiuti a __________
il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1811/2006
del 22 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.
alla pena accessoria della privazione
del diritto di cacciare per 1 (uno) anno, sospesa per un periodo di prova di
due anni;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 380.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
ordina la confisca del fucile marca
JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore e di una tagliola sequestratagli
dalla Polizia della caccia il __________;
ordina il dissequestro del fucile
marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, e due pile Mag-lite modificate con interruttore
e con sistema di montaggio sul fucile sequestratagli dalla Polizia della caccia
il __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio della caccia e della
pesca, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 180.00 spese
giudiziarie
fr. 880.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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