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Decisione

10.2006.240

battuta di caccia al cervo senza autorizzazione in periodo di divieto con fucile munito di silenziatore; porto di un fucile senza il necessario porto d'armi

23 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4. Deve essere comminata la

pena accessoria della privazione del diritto di cacciare, e se sì a quali

condizioni?

5. Deve essere ordinata la

confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore,

del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, di una tagliola e due pile Mag-lite

modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile

sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 58 CPS; 4, 5, 17 LCP;

2 OCP; 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge

federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,

art. 17 cpv. 1 LCP, in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 2 cpv. 1 lett. b OCP,

Considerandi

2.

infrazione alla Legge federale

sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm, in

relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm,

per i fatti compiuti a __________

il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1811/2006

del 22 maggio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.

alla pena accessoria della privazione

del diritto di cacciare per 1 (uno) anno, sospesa per un periodo di prova di

due anni;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 380.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

ordina la confisca del fucile marca

JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore e di una tagliola sequestratagli

dalla Polizia della caccia il __________;

ordina il dissequestro del fucile

marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, e due pile Mag-lite modificate con interruttore

e con sistema di montaggio sul fucile sequestratagli dalla Polizia della caccia

il __________;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio della caccia e della

pesca, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 180.00 spese

giudiziarie

fr. 880.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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