10.2006.244
offendere l'onore con le parole "cagat adoss"
14 dicembre 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.244
Data decisione, Autorità:
14.12.2006, PRPEN
Titolo:
offendere l'onore con le parole "cagat adoss"
INGIURIA
art. 177 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.244
DA
1687/2006
Bellinzona
14
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro
Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di CIVI
1 rivolgendogli le parole “cagat adoss”;
reato previsto dall’art. 177
CPS;
fatti avvenuti a __________, il
Fatti
7 febbraio 2006;
perseguito con decreto d’accusa del 15 maggio
2006 n. DA 1687/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dalla parte
civile;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame
della parte civile;
sentita la parte civile, la quale,
nonostante le spiegazioni, più volte ripetute, del giudice, dichiara di voler
mantenere la propria opposizione al decreto, chiedendo che la pena comminata
all’imputato venga aumentata e che egli venga pure condannato per violazione di
domicilio e rimozione dei termini. Postula inoltre l’allontanamento dello
stenditoio e la nuova misurazione del termine da parte del geometra;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si
impegna a non più ingiuriare la parte civile, e chiede nel contempo di non
riconoscere la richiesta di quest’ultima di estensione del decreto d’accusa
agli altri due reati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
L’imputato
può essere ritenuto pure colpevole di violazione di domicilio e rimozione dei
termini, reati non contemplati dal decreto d’accusa?
3.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo constatato
come l’impugnazione della parte civile debba essere ritenuta pretestuosa e defatigatoria,
tanto da far apparire opportuna l’applicazione, quantomeno per analogia,
dell’art. 9 cpv. 5 CPP;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 7 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1687/2006 del 15 maggio 2006;
respinge la richiesta di estensione
della condanna dell’imputato ai reati di violazione di domicilio (art. 186
CPS), rispettivamente rimozione dei termini (art. 256 CPS);
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie del decreto di accusa di complessivi fr. 50.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
carica alla parte civile le spese
della presente procedura per complessivi fr. 200.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 25.00 tassa
di giustizia
fr. 25.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Distinta spese a carico di CIVI 1,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster