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Decisione

10.2006.244

offendere l'onore con le parole "cagat adoss"

14 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

7 febbraio 2006;

perseguito con decreto d’accusa del 15 maggio

2006 n. DA 1687/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dalla parte

civile;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2006,

al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame

della parte civile;

sentita la parte civile, la quale,

nonostante le spiegazioni, più volte ripetute, del giudice, dichiara di voler

mantenere la propria opposizione al decreto, chiedendo che la pena comminata

all’imputato venga aumentata e che egli venga pure condannato per violazione di

domicilio e rimozione dei termini. Postula inoltre l’allontanamento dello

stenditoio e la nuova misurazione del termine da parte del geometra;

sentito da ultimo l'accusato, il quale si

impegna a non più ingiuriare la parte civile, e chiede nel contempo di non

riconoscere la richiesta di quest’ultima di estensione del decreto d’accusa

agli altri due reati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

L’imputato

può essere ritenuto pure colpevole di violazione di domicilio e rimozione dei

termini, reati non contemplati dal decreto d’accusa?

3.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo constatato

come l’impugnazione della parte civile debba essere ritenuta pretestuosa e defatigatoria,

tanto da far apparire opportuna l’applicazione, quantomeno per analogia,

dell’art. 9 cpv. 5 CPP;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 7 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

1687/2006 del 15 maggio 2006;

respinge la richiesta di estensione

della condanna dell’imputato ai reati di violazione di domicilio (art. 186

CPS), rispettivamente rimozione dei termini (art. 256 CPS);

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie del decreto di accusa di complessivi fr. 50.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

carica alla parte civile le spese

della presente procedura per complessivi fr. 200.--;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 25.00 tassa

di giustizia

fr. 25.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Distinta spese a carico di CIVI 1,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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