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Decisione

10.2006.245

introdursi indebitamente in un appartamento; offendere l'onore con epiteti quali "troia" e "puttana"; minacciare di morte con una pinza di ferro

14 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68 cifra 1, 177, 180,

186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta violazione di

domicilio, art. 186 CPS,

Considerandi

2.

ingiuria, art. 177 CPS,

3.

minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti

compiuti ad __________ verso fine giugno 2004 ed il 1. luglio 2004,

rispettivamente il 6 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 1777/2006 del 12 maggio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 600.--

(seicento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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