10.2006.245
introdursi indebitamente in un appartamento; offendere l'onore con epiteti quali "troia" e "puttana"; minacciare di morte con una pinza di ferro
14 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.245
Data decisione, Autorità:
14.12.2006, PRPEN
Titolo:
introdursi indebitamente in un appartamento; offendere l'onore con epiteti quali "troia" e "puttana"; minacciare di morte con una pinza di ferro
INGIURIA
MINACCIA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 177 CPS
art. 180 CPS
art. 186 CPS
1. CIVI 1
2. LESA 1
Incarto
n.
10.2006.245
DA
1777/2006
Bellinzona
14
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro
Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. violazione di domicilio, ripetuta,
per essersi, a __________,
verso fine giugno 2004 e il 1. luglio 2004, introdotto indebitamente e contro
la volontà di LESA 1 nel di lei appartamento;
2. ingiuria,
per avere, a __________,
il 6 luglio 2004, offeso l’onore di CIVI 1 profferendo al suo indirizzo le
seguenti espressioni “troia, puttana”;
3. minaccia,
per avere, a __________,
il 6 luglio 2004, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a una
persona, e meglio per avere, brandendo una pinza di ferro, minacciato CIVI 1
dicendole che l’avrebbe ammazzata;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 186.
177, 180 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 maggio
2006 n. DA 1777/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.--
(seicento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito non essendo dati i presupposti soggettivi e
oggettivi dei reati ascrittigli. In via subordinata chiede che l’eventuale
condanna sia limitata all’ingiuria e che l’imputato venga mandato esente da
pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetuta violazione di
domicilio,
1.2. Ingiuria,
1.3 Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cifra 1, 177, 180,
186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta violazione di
domicilio, art. 186 CPS,
Considerandi
2.
ingiuria, art. 177 CPS,
3.
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti
compiuti ad __________ verso fine giugno 2004 ed il 1. luglio 2004,
rispettivamente il 6 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 1777/2006 del 12 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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