10.2006.250
cercare di convincere insistentemente la propria banca, anche mediante documenti falsi, a mettere a disposizione anticipatamente fondi asseritamente in arrivo da terzi sul proprio conto
14 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.250
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, PRPEN
Titolo:
cercare di convincere insistentemente la propria banca, anche mediante documenti falsi, a mettere a disposizione anticipatamente fondi asseritamente in arrivo da terzi sul proprio conto
FALSITÀ IN DOCUMENTI
REATO TENTATO
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
tutti patr.te da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.250
DA
1325/2006
Bellinzona
14
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. truffa, mancata,
per avere, a __________, nel
periodo luglio-settembre 1998, a scopo di indebito profitto, affermando cose
false e sottacendo cose vere, compiuto tutti gli atti necessari per ingannare
con astuzia i funzionari della LESA 1 rispettivamente della LESA 2 di __________,
al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detti istituti
finanziari, e meglio per avere, tentato di ingannare astutamente i funzionari
della LESA 1 e della LESA 2, cercando di far creder loro, contrariamente al
vero, che sul conto __________ da lui aperto in data 17 dicembre 1997 presso LESA
1, quest’ultima a sua volta titolare di una relazione aperta presso LESA 2,
fosse in arrivo un bonifico proveniente dalla __________ di GBP 309'450.--, di
cui ordinante risultava essere tale __________, chiedendo ripetutamente ed
insistentemente ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2 notizie su detto
bonifico e producendo altresì - a comprova della veridicità delle proprie
affermazioni - un ordine di bonifico datato 27 luglio 1998 all’apparenza della __________
attestante un bonifico di GBP 369'980.-- (documento poi risultato falso a
fronte delle verifiche effettuate dalla __________) nonché tre fax spediti
dall’__________ a firma (falsa) __________ che confermavano l’avvenuto bonifico
in favore dell’accusato, sollecitando al contempo la liquidazione della pratica
ovvero la messa a disposizione anticipata dei fondi, ritenuto che il tentativo
di inganno è stato scoperto dai funzionari della LESA 2 effettuando delle
verifiche presso la __________, i cui funzionari hanno rilevato la falsità
dell’ordine di bonifico del 27 luglio 1998;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo nonché per perfezionare l’inganno astuto di cui al punto
precedente, fatto uso di documenti falsi, e meglio fatto uso di un falso ordine
di bonifico della __________ datato 27 luglio 1998 e di tre fax
sottoscritti con la falsa firma di __________ che confermavano l’avvenuto
bonifico a favore del conto __________, consegnando o facendo pervenire questi
documenti a scopo di inganno ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146
cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS, considerati altresì l’art. 41 cifra 1 cpv. 2 CPS per
la non ammissibilità della sospensione condizionale della pena, l’art. 64 cpv.
8 CPS per il lungo tempo trascorso e l’art. 67 cifra 1 CPS per la recidiva;
perseguito con decreto d’accusa del 27 marzo
2006 n. 1325/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni (art. 55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 marzo 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione da entrambi i capi di imputazione, in quanto i fatti descritti
nel decreto d’accusa non sono costitutivi di reato. Rilevanti sono state in
effetti le due audizioni testimoniali odierne. Il teste __________ ha
confermato che l’idea di rivolgersi ad un istituto elvetico per l’operazione è
venuta da lui. Il teste __________ ha affermato che il prevenuto non ha mai
chiesto loro l’anticipo del denaro oggetto del presunto bonifico, ma si è
limitato a sollecitare loro, anche con forti toni, la fornitura di ragguagli in
merito all’arrivo del denaro sul suo conto. Il suo assistito ha agito in buona
fede, credendo validi i documenti sottoposti alla LESA 1 e credendo alle parole
di __________. Non sono pertanto dati né il presupposto dell’inganno astuto, né
gli estremi oggettivi della falsità in documenti. Rileva inoltre come __________
e __________ abbiano a suo dire mentito e come la reiezione della sua richiesta
di sentirli abbia impedito di ottenere ulteriori conferme della sua versione.
Nella denegata ipotesi in cui
si dovesse giungere ad una condanna, egli chiede che la sanzione sia ridotta al
massimo a 30 aliquote giornaliere per l’importo minimo previsto dalla legge,
sospese condizionalmente, in virtù della prognosi favorevole e del lungo tempo
trascorso.
Egli rileva infine come la
nuova parte generale del CPS non permetta più di comminare l’espulsione dal
territorio svizzero;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Tentata truffa,
1.2. Falsità
in documenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Deve essere comminata
l’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 146 cifra 1, 251
cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando la
mancanza del presupposto oggettivo dell’inganno astuto per il reato di tentata
truffa, art. 146 CPS, e constatando che non sono nemmeno dati gli estremi per
una condanna ex art. 251 CPS;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. tentata truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
Considerandi
2.
falsità in documenti, art.
251.
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1325/2006 del 27 marzo 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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