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Decisione

10.2006.253

opposizione irricevibile

13 giugno 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 29 gennaio 2006 a __________;

reati

previsti dagli art. 90 cifra 1, 91 a cpv. 1 e 92 cpv. 1

e 2 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 1059/2006 di data 20 marzo 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.--

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie

di fr. 200.--.

vista l'opposizione

interposta in data 31 maggio 2006 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di __________ il 20 marzo 2006;

che

tale atto è stato notificato il 21 marzo 2006 (cfr. verifica postale);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 5 aprile 2006;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, inoltrata unicamente in data 31 maggio 2006

(cfr. busta di spedizione), risulta pertanto tardiva;

che

nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta

dall’accusato;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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