10.2006.254
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max 2.21 gr/mille); procurato a tossicomani almeno 5 gr di cocaina; consumo di almeno 10 gr di cocaina
12 dicembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.254
Data decisione, Autorità:
12.12.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max 2.21 gr/mille); procurato a tossicomani almeno 5 gr di cocaina; consumo di almeno 10 gr di cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2006.254
DA
1827/2006
Bellinzona
12
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________ in
data 9 aprile 2006, circolato al volante della vettura Renault Megane targata __________
in stato di comprovata ebrietà (alcolemia: minima 1.89/massima 2.21 grammi per
mille);
2. infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, in diverse località del Cantone Ticino, nel periodo luglio
2002/giugno 2005, procurato a tossicomani locali, di nome “__________”, “__________”
e “__________” e terzi non meglio identificati, che gli anticipavano i soldi
necessari, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 5 grammi, sostanza previamente acquistata da sconosciuti e da __________ al prezzo di medio di fr.
130.--/150.-- il grammo;
3. contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel __________, nel periodo maggio 2003/giugno 2005, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 91
cpv. 1 seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; richiamati gli art. 41 cifra
3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS, 31 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio
2006 n. DA 1827/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con
decisione 18 dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
2. Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 18 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova
(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. Non prolunga il periodo di
iscrizione della multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce
formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2006,
al quale ha partecipato l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce i
fatti e postula che gli venga concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena, in quanto un’espiazione potrebbe avere pesanti
ripercussione anche dal punto di vista professionale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.3 Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 18 dicembre 2004 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere mantenuto il
periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- decretata nei suoi confronti il
21 luglio 2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali
condizioni?
7. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 31 cpv. 2, 91 cpv. 1
seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; 41 cifra 3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
3.
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti a __________
il 9 aprile 2006, in diverse località del Cantone Ticino nel periodo luglio
2002/giugno 2005, rispettivamente nel __________ nel periodo maggio 2003/giugno
2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1827/2006 del 22
maggio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con decisione 18
dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
2.
alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 18
dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS);
non prolunga il periodo di iscrizione della
multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce
formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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