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Decisione

10.2006.254

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max 2.21 gr/mille); procurato a tossicomani almeno 5 gr di cocaina; consumo di almeno 10 gr di cocaina

12 dicembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 18 dicembre 2004 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6. Deve essere mantenuto il

periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- decretata nei suoi confronti il

21 luglio 2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali

condizioni?

7. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 31 cpv. 2, 91 cpv. 1

seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; 41 cifra 3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

3.

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a __________

il 9 aprile 2006, in diverse località del Cantone Ticino nel periodo luglio

2002/giugno 2005, rispettivamente nel __________ nel periodo maggio 2003/giugno

2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1827/2006 del 22

maggio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con decisione 18

dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;

2.

alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 18

dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41

cifra 3 cpv. 2 CPS);

non prolunga il periodo di iscrizione della

multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce

formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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