10.2006.255
Omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute per i contributi AVS/AD
22 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.255
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, PRPEN
Titolo:
Omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute per i contributi AVS/AD
INFRAZIONE ALL'ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI
art. 87 cpv. 1 LAVS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.255
DA
1907/2006
Bellinzona
22
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro
Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, a partire dal mese
di ottobre 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della
società __________ SA e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere i
contributi AVS/AD, omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e
impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi
paritetici AVS/AD di fr. 1'411.75;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 87
cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS;
perseguito con decreto d’accusa del 29 maggio
Fatti
2006 n. DA 1907/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni
di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'411.75, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 6 giugno 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 novembre 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale il
proscioglimento, sottolineando come fosse suo padre ad occuparsi delle
questioni amministrative del bar e come lui si fidasse di quest’ultimo proprio
il legame famigliare che li univa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 87 LAVS; 208 OAVS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, avendo preso atto
che l’imputato ha agito per negligenza, che il periodo preso in questione per
la denuncia penale (aprile-maggio 2004) non coincide con quello durante il
quale egli si è occupato del bar, ritenuto che egli ha abbandonato l’esercizio
pubblico già nel mese di marzo 2004, appena scoperto quanto fatto da suo padre,
e rilevato che il 17 maggio 2004 egli è stato cancellato dal RC;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza
frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 1907/2006 del 29 maggio 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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