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Decisione

10.2006.255

Omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute per i contributi AVS/AD

22 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 1907/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni

di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'411.75, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 6 giugno 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 22 novembre 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale il

proscioglimento, sottolineando come fosse suo padre ad occuparsi delle

questioni amministrative del bar e come lui si fidasse di quest’ultimo proprio

il legame famigliare che li univa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 87 LAVS; 208 OAVS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, avendo preso atto

che l’imputato ha agito per negligenza, che il periodo preso in questione per

la denuncia penale (aprile-maggio 2004) non coincide con quello durante il

quale egli si è occupato del bar, ritenuto che egli ha abbandonato l’esercizio

pubblico già nel mese di marzo 2004, appena scoperto quanto fatto da suo padre,

e rilevato che il 17 maggio 2004 egli è stato cancellato dal RC;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza

frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 1907/2006 del 29 maggio 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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