10.2006.256
divelto la rete metallica posta a confine fra due fondi
12 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.256
Data decisione, Autorità:
12.12.2006, PRPEN
Titolo:
divelto la rete metallica posta a confine fra due fondi
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.256
DA
1870/2006
Bellinzona
12
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________ in data
imprecisata della prima decade del mese di aprile 2006, divellendola,
danneggiato la rete metallica di cinta posata da CIVI 1 a ridosso del confine
fra il di lei fondo e il sedime dell’autore (danno non quantificato dalla parte
civile);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio 2006
n. DA 1870/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Per ogni eventuale pretesa
la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, il patrocinatore della
parte civile e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa non
essendoci alcuna valida giustificazione per l’agire dell’accusato;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del suo assistito, poiché nella fattispecie difettano gli
elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. In primo luogo
egli evidenzia che la rete metallica era stata posata sul fondo dell’accusato,
quindi era divenuta un accessorio del fondo di sua proprietà. In secondo luogo
egli sostiene che il suo assistito non avesse alcuna volontà di creare un danno
alla parte civile. Quest’ultima non ha inoltre alcun diritto di riposare sul
confine la rete metallica. Egli, citando la sentenza del Tribunale federale DTF
118.
IV 291, osserva infine con l’agire della parte civile configuri un abuso di
diritto;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale rileva come non vi siano agli atti prove del fatto che
la rete sia stata posata sul fondo dell’accusato. Egli riconferma pertanto la
propria pretesa;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce le proprie allegazioni e richieste;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 1870/2006 del 22 maggio 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 160.00 spese
giudiziarie
fr. 310.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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