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Decisione

10.2006.256

divelto la rete metallica posta a confine fra due fondi

12 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Per ogni eventuale pretesa

la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 12 dicembre 2006,

al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, il patrocinatore della

parte civile e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa non

essendoci alcuna valida giustificazione per l’agire dell’accusato;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del suo assistito, poiché nella fattispecie difettano gli

elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. In primo luogo

egli evidenzia che la rete metallica era stata posata sul fondo dell’accusato,

quindi era divenuta un accessorio del fondo di sua proprietà. In secondo luogo

egli sostiene che il suo assistito non avesse alcuna volontà di creare un danno

alla parte civile. Quest’ultima non ha inoltre alcun diritto di riposare sul

confine la rete metallica. Egli, citando la sentenza del Tribunale federale DTF

118.

IV 291, osserva infine con l’agire della parte civile configuri un abuso di

diritto;

sentito in replica il patrocinatore della

parte civile, il quale rileva come non vi siano agli atti prove del fatto che

la rete sia stata posata sul fondo dell’accusato. Egli riconferma pertanto la

propria pretesa;

sentito in duplica il difensore, il quale

ribadisce le proprie allegazioni e richieste;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 1870/2006 del 22 maggio 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 160.00 spese

giudiziarie

fr. 310.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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