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Decisione

10.2006.259

colpire una persona con sberle e pugni; provocazioni; esente da pena

29 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. DA 1694/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Per qualsiasi pretesa, la

parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 novembre 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto, ritenuto che non si considera assolutamente colpevole di

quanto avvenuto, essendo stato per lungo tempo provocato dal signor CIVI 1.

Egli afferma inoltre che pure la vittima gli ha tirato schiaffi e pugni, ma

incomprensibilmente non è stata condannata, nonostante la sua denuncia;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta, in

modo particolare può essere applicato l’art. 177 cpv. 3 CPS?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la tassa

e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 177 cpv. 3

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto

che l’imputato è stato provocato dalla vittima - come attestato pure dalla

teste __________ - per cui appare opportuno ed equo mandarlo esente da pena ai

sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS ;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1

CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

1694/2006 del 15 maggio 2006;

manda ACCU 1

esente da pena;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dell’immigrazione e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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