10.2006.259
colpire una persona con sberle e pugni; provocazioni; esente da pena
29 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.259
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, PRPEN
Titolo:
colpire una persona con sberle e pugni; provocazioni; esente da pena
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 cpv. 3 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.259
DA
1694/2006
Bellinzona
29
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro
Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere commesso vie di fatto
contro CIVI 1, colpendolo con sberle e pugni;
fatti avvenuti a __________, in
__________, il 30 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 maggio
Fatti
2006 n. DA 1694/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Per qualsiasi pretesa, la
parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 novembre 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto, ritenuto che non si considera assolutamente colpevole di
quanto avvenuto, essendo stato per lungo tempo provocato dal signor CIVI 1.
Egli afferma inoltre che pure la vittima gli ha tirato schiaffi e pugni, ma
incomprensibilmente non è stata condannata, nonostante la sua denuncia;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta, in
modo particolare può essere applicato l’art. 177 cpv. 3 CPS?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la tassa
e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 177 cpv. 3
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto
che l’imputato è stato provocato dalla vittima - come attestato pure dalla
teste __________ - per cui appare opportuno ed equo mandarlo esente da pena ai
sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS ;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1694/2006 del 15 maggio 2006;
manda ACCU 1
esente da pena;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dell’immigrazione e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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