10.2006.260
indurre in inganno un notaio facendogli attestare, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita un prezzo inferiore a quello realmente pattuito
23 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.260
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, PRPEN
Titolo:
indurre in inganno un notaio facendogli attestare, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita un prezzo inferiore a quello realmente pattuito
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
art. 253 CPS
Incarto
n.
10.2006.260
DA
1896/2006
Bellinzona
23 novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Gabriele
Massetti in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione,
per avere, a __________, il 25
ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un
pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un
fatto di importanza giuridica, e meglio,
per avere, indotto in inganno
il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo,
contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________
avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui
sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente,
un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui
pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3
novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente
al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________
nella misura di fr. 16'500.-- per effettuare versamenti per suo conto,
versamenti in realtà mai eseguiti,
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 253
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 maggio
2006 n. DA 1896/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. La somma di fr. 23'500.- in
sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a
favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei
confronti della stessa.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 23 novembre 2006,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del
decreto d’accusa;
preso atto che l’opposizione è stata limitata
alla commisurazione della pena e non concerne il punto n. 2 del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
rinunciato all’audizione della teste non comparsa malgrado la regolare
citazione;
sentito il difensore, il quale non contestando
Fatti
i fatti, illustra gli elementi che a suo dire giustificano una sensibile
riduzione della pena - in modo particolare l’attenuante specifica del sincero
pentimento, l’incensuratezza e la collaborazione ottimale con gli inquirenti -
e postula, in via subordinata, la condanna del suo assistito a 3 giorni di
detenzione, richiamandosi alla giurisprudenza della presente Pretura penale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
Considerandi
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate la tassa
e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 253 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione, art. 253 CPS,
per avere, a __________, il 25
ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un
pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un
fatto di importanza giuridica, e meglio,
per avere, indotto in inganno
il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente
al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto
il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di
venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.--
in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente
nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto
dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale
pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr.
14'600.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai
eseguiti,
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (giorni) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
la somma di fr. 23'500.--
in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro
a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________
nei confronti della stessa;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei registri del
Distretto di Bellinzona, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 220.00 spese
giudiziarie
fr. 320.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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