Lexipedia

Decisione

10.2006.262

Opposizione tardiva

19 giugno 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 29 settembre 2005 a __________;

reati

previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 186 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 4103/2005 di data 7 novembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

Considerandi

2.

Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è

rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 50.--.

vista l'opposizione

interposta in data 23 maggio 2006 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo

domicilio di Ligornetto il 7 novembre 2005;

che

tale atto è stato regolarmente notificato ed è cresciuto in giudicato, come da

attestazione del 12 dicembre 2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino

(cfr. decreto di accusa agli atti);

che

l’opposizione interposta da ACCU 1 unicamente in data 23 maggio 2006 (cfr. data

indicata sull’opposizione) risulta pertanto tardiva;

che

nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta

dall’accusato, il quale del resto riconosce ed ammette in entrata la tardività

del suo scritto (cfr. opposizione 23 maggio 2006);

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster