Lexipedia

Decisione

10.2006.263

Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

17 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona,

dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 novembre 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito il teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza

degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

1901/2006 del 23 maggio 2006.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona,

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster