10.2006.263
Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--
17 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.263
Data decisione, Autorità:
17.11.2006, PRPEN
Titolo:
Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 271 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.263
DA
1901/2006
Bellinzona
17
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: Avv. DI 1,
__________,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benchè ne
avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla
figlia __________ (__________), e per essa all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari
stabiliti con il decreto supercautelare 18.01.2001 dal Pretore del Distretto di
__________, così da essere in arretrato per complessivi Frs. 32'500.-, per il
periodo 01.01.2001-31.3.2005;
fatti avvenuti ad __________ e a __________, nel
periodo 01.01.2001-31.3.2005;
reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1901/2006 di
data 23 maggio 2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona,
dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di trascuranza
degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
1901/2006 del 23 maggio 2006.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona,
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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