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Decisione

10.2006.27

complicità in truffa, ripetuta

7 novembre 2006Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali l’accusata ne discuteva con gli altri avevano a che fare

con il sistema dei pazienti fittizzi e non con le modalità di cura, delle quali

non v’è il benché minimo riscontro in tutto il verbale; a confermare ciò emerge

addirittura che alla clinica __________ di __________ all’inizio della gestione

__________ il personale “si era rifiutato in corpore di eseguire le

disposizioni relative a delle irregolarità che si pretendevano da noi. In

particolare ci siamo rifiutate di iscrivere il decorso dei malati nei cardex,

su ordine medico, di quei malati che non erano in clinica nel momento in cui

veniva scritto il decorso ovvero scrivendo falsità” (cfr. ibidem, pagina 2).

Il motivo di questa opposizione o contrarietà a iscrivere fittiziamente i dati

nei fogli di decorso lo dice in modo chiarissimo l’imputata medesima, secondo

cui “ci rendevamo conto del fatto che stavamo compiendo dei reati ma

vista la situazione nella quale ci trovavamo non potevamo rifiutarci” (cfr.

ibidem, pagina 3, sottolineatura nostra).

A mente di questo giudice

l’imputata - anche per il suo atteggiamento in aula e davanti al Procuratore

pubblico (cfr. ad esempio act 9, pagine 5 a metà e 7 con riferimento a __________,

paziente sulla quale si è soffermata molto in aula benché all’interrogatorio

del 30 agosto 2005 aveva sostenuto di non ricordarsi di lei) - non è credibile

quando afferma di non aver mai avuto il sospetto, prima che l’ispettore di

polizia glielo avesse spiegato (cfr. act 1), che __________ presentasse fatture

false alla cassa malati sulla scorta della documentazione fittizia allestita anche

da lei in relazione a pazienti non degenti in clinica (cfr. act 9, verbale di

interrogatorio di ACCU 1 davanti al Procuratore pubblico, pagina 13). Innanzitutto,

se fosse stata vera, tale circostanza, tenuto conto che non era irrilevante ai

fini del chiarimento della sua posizione di indiziata, avrebbe dovuto farla

precisare a verbale, che invece ha regolarmente firmato senza contestazione

alcuna.

Inoltre a convincere ancor di

più questo giudice che quanto da lei dichiarato davanti al magistrato

inquirente - in presenza del suo avvocato e a distanza di parecchi anni - non

corrisponde a verità, è la motivazione lapidaria addotta dall’accusata a

conforto della sua tesi: “pensavo che__________ facesse tutto questo per il

bene del paziente e per ragioni terapeutiche. __________ era una persona

benestante e quindi io non pensavo che avesse bisogno di truffare le casse

malati per guadagnare altro denaro” (cfr. ibidem).

In realtà l’imputata, così

come i suoi colleghi, aveva preso in considerazione le conseguenze che potevano

avere certe loro azioni dovute al sistema di degenze fittizie imposto da __________;

altrimenti perché hanno tentato di opporsi al sistema, discusso tra loro,

manifestato il disagio e addirittura alcuni lasciato un posto di lavoro sicuro?

Un atteggiamento del genere

non può che significare implicitamente il riconoscimento di una situazione

illegale, tanto più che lei stessa ha affermato di esser “consapevole che

si stavano commettendo delle irregolarità poiché non è corretto riportare

fatti inveritieri nei fogli di decorso” (cfr. ibidem, sottolineatura

nostra).

8d. L’accusata è una persona sensibile,

sicuramente appassionata delle professioni del ramo sanitario (cfr. supra,

consid 1), intelligente e impegnata, tanto è vero che mentre lavorava in una delle

cliniche __________, ha frequentato dei corsi che le hanno permesso di

conseguire la maturità a Varese (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU

1 del 15 dicembre 1998, pagina 3). Inoltre - come è emerso al dibattimento -

dal 2000 ha intrapreso, concludendola, la formazione triennale in naturopatia,

professione che svolge attualmente part-time accanto a quella di infermiera.

Anche __________ ha avuto parole di elogio nei suoi confronti, giungendo

perfino a dire che la ACCU 1 era sprecata come infermiera (cfr. verbale del

dibattimento del 14 settembre 2006).

Tenuto conto di tutto

ciò altri suoi colleghi infermieri hanno addirittura dichiarato che bisognava

essere dei ritardati per non capire lo scopo delle iscrizioni e che non

occorreva essere dei geni per comprendere che le annotazioni servivano per

fatturare alle Casse malati le degenze non avvenute (cfr. classificatore

n° 2 con i verbali dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del

19 gennaio 2005, pagina 18 a metà e classificatore n° 3 con i verbali

dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 15 dicembre 2004,

pagina 15).

Lo stesso __________,

sebbene ha smesso di lavorare a __________ prima dell’arrivo dell’accusata

proprio per le irregolarità che venivano commesse, ha dichiarato di essersi

reso perfettamente conto che la documentazione falsificata “serviva da base

anche per preparare le fatture da presentare alle casse malati dei pazienti. Mi

ero quindi reso conto che in buona sostanza si chiedevano delle prestazioni a

favore di pazienti che non erano mai state fornite. Per me si trattava di una

vera e propria truffa e l’avevo detto anche al capo-infermiere __________ prima

di andarmene. Come l’avevo capito io dopo circa una settimana di lavoro,

l’avevano capito tutti quelli che lavoravano in clinica” (cfr. ibidem,

pagina 10 in alto, sottolineatura nostra).

Alla luce di queste

chiare e colorite espressioni, che non fanno che confermare quanto già emerso,

non si può credere che una persona come l’imputata, di fronte al disagio

nel quale era chiamata ad operare non prendesse in considerazione tale ipotesi.

Pertanto questo giudice non

crede che ACCU 1, nel periodo in cui ha operato nelle cliniche __________ di __________

e __________ di__________, non abbia tratto le medesime conclusioni delle

persone menzionate, di __________, di __________ e di tante altre sue

colleghe infermiere i cui verbali sono agli atti. D’altra parte non risulta

neppure, a ben vedere da tutta la documentazione agli atti, che l’accusata si

sia estraneata dal gruppo infermieristico, anzi.

Di conseguenza questo giudice è

convinto che ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il

castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa.

L’accusata non poteva non

vedere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare il disegno di __________

e non poteva nemmeno non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze

totalmente o parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate - per le quali

ha personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano

fittizi o fantasmi come li definisce anche lei (cfr. act 1, verbale di

interrogatorio del 15 dicembre 1998, pagina 3) - sarebbero state pagate (per il

tramite dei pazienti) dalle casse malati dietro presentazione della relativa

fattura.

8e. La Corte delle assise

criminali ha accertato che il dottor __________ “non ebbe mai a minacciare

alcuno affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte”

(cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005,

pagina 93).

Nessuno è stato

costretto (nel vero senso della parola) ad agire così, tanto è vero che alcuni

dipendenti, come ad esempio __________ (cfr. classificatore n° 3, atti

istruttori dei coidagati, verbale di interrogatorio del 15 dicembre 2004,

pagina 15 in alto), non hanno accettato il sistema __________ e se ne sono

andati. Anche l’accusata ha affermato di non esser “mai stata minacciata né

direttamente né indirettamente di licenziamento” (cfr. act 9, verbale di

interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005, pagina 4 a metà).

Non corrisponde a verità quindi

che l’imputata non aveva possibilità di scelta; le alternative - a prescindere

dalla questione relativa al posto di lavoro, la quale tuttavia non può giustificare

sempre tutto - non mancavano.

Il torto di ACCU 1 è stato

quello di non essersi opposta, come invece altri hanno fatto, a una situazione

di cui riconosceva l’illegalità.

8f. Per tutte le

argomentazioni esposte ACCU 1 ha adempiuto il reato in questione anche dal

profilo soggettivo; pertanto è autrice colpevole di truffa per complicità

ripetuta.

9. Per quel che concerne la

commisurazione della pena la richiesta del Procuratore pubblico, per i motivi

che verrano esposti qui di seguito, risulta correttamente proporzionata alla

gravità del reato, al ruolo marginale avuto e alla colpa dell’imputata.

Infatti se da un lato vi sono

delle attenuanti specifiche quali l’incensuratezza, le pressioni psicologiche

subite (con particolare riferimento alla paura di perdere il posto di lavoro),

l’aver agito su ordini precisi da parte dei medici e dei capi infermieri, il

non aver tratto alcun beneficio economico a seguito dell’indebito profitto

messo a segno e il lungo tempo trascorso dai fatti (dovuto tuttavia alla

complessità dell’inchiesta e alla circostanza secondo cui prima dei complici

doveva essere processato __________), d’altro canto sono pure presenti delle

aggravanti. Queste ultime sono riconducibili essenzialmente all’ambito di lavoro

nel quale si inserisce tutta la vicenda e cioé quello sociale e sanitario; si

tratta di un settore delicato e sensibile che tocca da vicino - oltre che per

lo stato di salute anche più semplicemente per l’elevato premio assicurativo

della cassa malati - tutti i cittadini, i quali proprio per questo hanno ampie

aspettative e nutrono stima e fiducia per il personale sanitario, dal quale

però si aspettano un alto grado di professionalità e una correttezza esemplare.

Non vi è infine alcun

motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo

di prova minimo di due anni.

visti gli art. 25, 41, 63, 146 cpv. 1

CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di complicità

in truffa, ripetuta, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 4120/2005 del 7 novembre 2005.

condanna ACCU 1,

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'190.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1,

ACCU 1,

Avv. DI 1,

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 850.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 90.00 teste

fr. 1190.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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