10.2006.27
complicità in truffa, ripetuta
7 novembre 2006Italiano48 min
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Numero d'incarto:
10.2006.27
Data decisione, Autorità:
07.11.2006, PRPEN
Titolo:
complicità in truffa, ripetuta
TRUFFA
art. 25 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2006.27
DA
4120/2005
Bellinzona
14
settembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
(difesa da: avv. DI 1,)
prevenuta colpevole di complicità in truffa, ripetuta,
per avere, a __________ e a __________,
nel periodo compreso tra il maggio 1995 e il 1° dicembre1998, nella sua qualità
di infermiera presso le Cliniche psichiatriche __________ di __________
dapprima e __________ in __________ poi, entrambe facenti capo al dott. __________
(proprietario delle strutture mediche), allo scopo di procacciare a
quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________
e le strutture a lui facenti capo, nell’ingannare con astuzia gli assicuratori
sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento
delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio
di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni
medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno
astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche
contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che
avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state
idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in
realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lei stessa ammesso -
in almeno 220 (duecentoventi) occasioni, personalmente annotato nei “fogli di
decorso” - contrariamente alla verità - la presenza di pazienti presso le
Cliniche psichiatriche ____________________dapprima e __________ poi, mediante
iscrizioni generiche del tipo il paziente “Ha dormito”, è “tranquillo”,
“Ndp”, “Va bene”, ecc., tali da comprovare la degenza dei
pazienti nella struttura e giustificare, così le relative fatture alle casse
malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso
le citate Cliniche, tali strutture hanno emesso - fra l’altro - false
fatturazioni riferite ai seguenti pazienti fittizi, trattati anche da ACCU 1: __________
(degenze D837); __________ (degenze D730, 826, 860 e 880); __________ (degenza
894); __________ (D813), __________ (degenza D1902) e meglio come già accertato
dalla Corte d’assise criminali che ha processato __________;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di
luogo e di tempo;
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre
2005 n. 4120/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, Bellinzona, che
propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 gennaio 2006;
indetto il dibattimento 14 settembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del
Ministero pubblico e i documenti prodotti, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
sentito il teste __________;
sentito il difensore, il quale chiede in
estrema sintesi il proscioglimetno della sua assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ripetuta complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, dopo aver
terminato la scuola per infermieri psichiatrici nel 1991, ha lavorato per un
anno alla clinica psichiatrica cantonale e successivamente all’ospedale
italiano di Lugano per alcuni mesi; nel corso del 1992 è stata assunta alla
clinica __________ di __________, che all’epoca era una una struttura sanitaria
destinata a pazienti psicosomatici e a convalescenze riabilitative.
L’imputata ha
lavorato ininterrottamente presso quest’ultimo nosocomio fino al 1996, allorquando
ha chiesto, per intraprendere una nuova sfida a livello professionale e per
questioni di opportunità dal momento che sarebbe stata più vicina al suo
domicilio, il trasferimento alla clinica __________ di __________, casa di cura
in cui ha svolto la sua attività di infermiera psichiatrica fino alla fine del
1999.
2a. Le ultime due cliniche
menzionate presso le quali è stata assunta ACCU 1 hanno avuto a che fare con il
dottor __________; infatti questi “nel 1982 aprì la clinica psichiatrica __________
di__________ [...]. __________ - autorizzata ad operare con pazienti
autosufficienti e neurovegetativi con 20 posti letto - non è mai stata
convenzionata con gli assicuratori malattia.
Interrogato sul suo ruolo nel citato
nosocomio,__________ ha dichiarato in aula di avere assunto, nel 1993, la
funzione di direttore sanitario e primario, funzione sino a quel momento
ricoperta dal dott. __________ [...].
Sempre nel 1995,__________ aprì un’altra
clinica, questa destinata solo in parte a pazienti psichiatrici: la clinica __________
a __________.
Questa clinica ottenne, il 30.8.1995,
l'autorizzazione ad esercitare per pazienti autosufficienti con disturbi
psicosomatici, insufficienze cardiache, infezioni delle vie respiratorie di
gravità media, affezioni dell'apparato locomotorio da trattare con fisioterapia
e fanghi antireumatici.
__________, convenzionata con le casse
malati, contava 30 posti letto. Chiamato in aula a chiarire il suo ruolo in
seno all'ospedale,__________ ha detto di avere avuto, nei primi anni di
attività, un mero ruolo di consulente, in particolare riguardo il trattamento
dei malati psichiatrici ritenuto che, nei primi mesi, non c’era in clinica
nessun specialista in psichiatria. All’inizio dell’attività di __________, fu,
infatti, il dott. __________, specialista FMH in medicina interna, ad assumere
il ruolo di direttore sanitario e primario e, soltanto dopo alcuni mesi, fu
attivo in clinica lo psichiatra dott. __________ (e, per un brevissimo periodo,
la dott.ssa __________).
Quando poi, a partire dal 1.2.1997, primario
di __________ divenne la dott.ssa __________ - cui, alcuni mesi più tardi, si
aggiunse, in qualità di co-primario, la dott.ssa __________ - il dott. __________
non ebbe nemmeno più quel ruolo. Le due dottoresse gestirono la clinica in modo
del tutto autonomo, senza più sollecitare la consulenza dell'imputato” (cfr. act 7, sentenza della Corte delle
assise criminali del 13 maggio 2005, pagine 42 e 43).
__________ è stato - fino al 2000 - azionista unico
delle società proprietarie delle strutture in questione, a cui va aggiunta anche
la clinica__________ di __________, di cui è diventato, a far stato dal
settembre del 1997, de facto e de iure responsabile in tutto e per tutto della
gestione sanitaria (cfr. ibidem).
2b. Il 1° dicembre 1998 ha
preso avvio l’inchiesta denominata “clean” con un dispiegamento massiccio di
forze dell’ordine, la partecipazione di quattro magistrati, il sequestro di una
copiosa documentazione e gli interrogatori di tutti i dipendenti delle cliniche
__________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________,
tutte appartenenti e gestite dal dott. __________, nonché dell’atelier di
quest’ultimo.
2c. Dopo una lunga e
laboriosa inchiesta __________, in carcere preventivo dal 1° dicembre 1998 al
24 dicembre 1999, è stato processato e condannato - al termine di un mese e
mezzo di dibattimenti durante i quali é stata rifatta tutta l’istruttoria (cfr.
verbale del dibattimento) - per truffa, parzialmente aggravata per mestiere e
ripetuta falsità in documenti.
In particolare il dott. __________
è stato tra l’altro riconosciuto colpevole di:
“1.1. truffa, parzialmente aggravata per
mestiere,
commessa con astuzia e a scopo di indebito profitto proprio e di terzi,
per avere,
1.1.1. nell'ambito
dell'attività svolta nelle cliniche a lui facenti capo,
nel periodo dal 1990 al 30
novembre 1998,
a __________,__________, __________ di __________, __________, __________,
__________ ed in altre località ticinesi, disposto della fatturazione, in
relazione a 300 degenze,
per un totale di 8566 giornate di degenza fittizia, inducendo così le
Casse malati e gli istituti d'assicurazioni ad atti pregiudizievoli al loro
patrimonio consistenti nel pagamento alle cliniche di importi in realtà non
dovuti di complessivi fr. 4'182'938.--;
1.1.2 .nell'ambito
dell'attività ambulatoriale svolta presso il suo studio medico
nel
periodo dal 1994 al 30 novembre 1998, a __________,
disposto l'allestimento di fatture per prestazioni non fornite, aumentando il
tempo effettivamente dedicato ai pazienti e incassando indebitamente un totale
di fr. 330'000.--;
1.2. ripetuta falsità in
documenti
commessa, a scopo di indebito
profitto,
1.2.1.
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.1 in relazione
all'emissione delle fatture delle cliniche;
1.2.2. nelle circostanze di tempo e di
luogo di cui al punto 1.1.2 in relazione all'emissione delle fatture dello
studio medico;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.”
(cfr. act 7, sentenza della Corte delle
assise criminali del 13 maggio 2005, estratto delle pagine 170 e 171).
Per contro
l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di ripetuta falsità in documenti per
avere “nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.1.,
in un numero imprecisato di occasioni,
in correità o con la complicità del personale sanitario,
attestato e fatto attestare nei fogli di decorso e nelle cartelle
termografiche di almeno 1'000 pazienti degenti presso le cliniche di cui sub.
1, fatti e circostanze inveritieri, mediante annotazioni infermieristiche non
rispecchianti la realtà, in particolare per quanto riguarda parametri di polso,
pressione, temperatura o formule generiche tali da comprovare, contrariamente
al vero, la regolare degenza dei pazienti” (cfr. ibidem, pagine 10 e 171).
2d. A seguito della sentenza
di cui al precedente considerando, ormai cresciuta in giudicato, l’inchiesta
“clean”, che per i suoi risvolti giudiziari tanto clamore ha suscitato
nell’opinione pubblica, è proseguita proprio sulla scorta degli accertamenti
avvenuti nel corso del processo contro __________ ed ha toccato tutte le
persone che all’epoca dei fatti avevano direttamente o indirettamente
collaborato con lui; di conseguenza al vaglio della magistratura inquirente -
onde poter verificare se vi fossero stati dei correi o dei complici nella
vicenda - sono passati, tra gli altri, i medici, i medici assistenti, le
segretarie, gli assistenti di cura e gli infermieri, tra i quali appunto ACCU 1
3. Con decreto di accusa
del 7 novembre 2005 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice
colpevole di complicità ripetuta in truffa per avere, nel periodo compreso tra il
maggio 1995 e il 1° dicembre 1998, nella sua qualità di infermiera presso le
cliniche psichiatriche __________ di __________ dapprima e __________ in __________
poi, entrambe facenti capo al dott. __________ (proprietario e primario delle
strutture mediche), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito
profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e le strutture a lui
facenti capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in
particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle
fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di
terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni
medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie.
In particolare la pubblica
accusa rimprovera all’imputata di avere, in almeno 220 occasioni, personalmente
eseguito annotazioni nei fogli di decorso tali da comprovare la degenza dei
pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse
malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso
le citate cliniche, tali strutture hanno emesso - fra l’altro - false
fatturazioni riferite ai pazienti __________ (degenze D 837); __________
(degenze D 730, 826, 860 e 880); __________ (degenza D 894); __________ (degenza
D 813), __________ (degenza D 1902) e meglio come già accertato dalla Corte
d’assise criminali che ha processato __________.
4a. Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o
con la detenzione.
Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente
che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere
considerato astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale
errore abbia determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio
rispettivamente del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr.
DTF 119 IV 210; 118 IV 35).
Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di
uno scaltro e raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o
manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il
controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere
preteso o è impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima
dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le
circostanze, che, a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole
chiare, il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422;
122 IV 246 e riferimenti).
Non
vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte
facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima.
Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di
documenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono
atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica,
in modo particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti
illecitamente o contraffatti.
Anche in questo contesto il comportamento della vittima
va esaminato. Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa uso di
documenti grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente riconoscibili come
tali dalla persona ingannata (CASSANI in: Der Begriff der arglistigen Täuschung
als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 162).
Una concolpa della vittima può, quindi, escludere
l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità
conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o
simili (STF 6S.269/2001; DTF 126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in:
SJ 120 157-9).
Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto
e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di
prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di
esperienza avrebbe reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in
considerazione la particolare situazione della persona ingannata e come tale
conosciuta ed, eventualmente, sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza
d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza,
d’inferiorità, di sconforto). Lo sfruttamento di una tale situazione
costituisce, precisamente, uno degli elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120
IV 186).
L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve
averla determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di
una terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore
della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la ragione
per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).
Non è necessario che l’autore risulti effettivamente
arricchito: ai fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto.
Non occorre, perciò, che un vantaggio economico
intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol.
I, Berna 2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario
che l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente
(CORBOZ in: op cit, n. 42 ad art. 148 CP; CCRP 6.5.2003 in re
B e R).
4b. Per
l’art. 25 CP può essere attenuata la pena, ai sensi dell’art. 65 CP, di chi ha
aiutato intenzionalmente altri a commetere un crimine o un delitto.
Comporta
complicità qualsiasi aiuto ad un'infrazione decisa e commessa da un altro, che
sia in qualche modo causale per la realizzazione del reato.
5a. Il punto di partenza per
l’esame dei reati rimproverati in questa sede agli accusati è costituito dalla
truffa messa a segno da __________ e accertata definitivamente dalla Corte
delle assise criminali con sentenza del 13 maggio 2005, alla quale per evidenti
ragioni si rinvia in extenso onde evitare inutili ripetizioni (cfr. act 7).
__________, vero e proprio deus
ex machina di tutta la vicenda, ha commesso un reato per il quale è stato
condannato dopo una minuziosa e circostanziata ricostruzione dei fatti da parte
della Corte (cfr. supra, consid. 2c).
La Corte ha altresì statuito
che “è chiaro che il dott. __________ ha fatto quel che ha fatto con
l’ausilio di terze persone”, affrettandosi a precisare che “sulla
loro colpevolezza e sui diversi ruoli avuti da questi ultimi, la Corte non si è
pronunciata in assenza dei necessari elementi di giudizio” (cfr. act 7,
sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 161 in
fine).
Alla luce di queste
considerazioni e sulla scorta di quanto già espresso in precedenza (cfr. supra,
consid. 2d) ai fini dell’odierno giudizio è utile riprendere esplicitamente
alcuni ulteriori accertamenti effettuati dalla Corte delle assise criminali, in
particolare quello relativo alla procedura messa in atto per allestire le
fatture da trasmettere, direttamente o indirettamente, alle Casse malati per il
relativo pagamento che - come già esposto (cfr. supra, consid. 4a) -
costituisce dal profilo giuridico una conditio sine qua non per la costituzione
oggettiva del reato in questione.
5b. Al riguardo, dalla
sentenza __________ si evince che il cardex, ossia la cartella sospesa
concernente il singolo paziente nella quale venivano registrati i dati
anagrafici, i parametri clinici e le degenze, fungeva anche da base per la
fatturazione.
In proposito si vedano in
particolare le inequivocabili dichiarazioni di __________, attiva
nell’amministrazione presso la clinica __________ (cfr. act 7, pagina 88),
nonché quelle di altre segretarie amministrative operanti nelle cliniche __________
(cfr. ad esempio ibidem, testimonianza di __________, pagina 87), nelle quali
il sistema era simile, non foss’altro per il fatto che erano gestite dal
medesimo medico, il quale aveva altresì in tal modo la possibilità di spostare
il personale - come si è verificato con il capo infermiere __________,
trasferito alla clinica __________ per sostituire __________ - tra le diverse
strutture sanitarie quando lo riteneva opportuno (cfr. il classificatore n° 3
con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________
dell’8 agosto 2005, pagina 2).
Le considerazioni espresse trovano
sostanziali conferme pure nell’audizione testimoniale avvenuta nel corso del
presente procedimento: infatti __________ ha illustrato e descritto il sistema
in vigore, giungendo alla conclusione che i cardex, una volta dimesso il
paziente, venivano chiusi, servivano al medico per fare i certificati di uscita
e andavano a finire in amministrazione (verbale del dibattimento del 14
settembre 2006). Agli atti figura pure una implicita conferma dello stesso __________,
responsabile degli infermieri alla clinica __________, secondo cui “evidentemente
queste registrazioni fasulle nei fogli di decorso ecc..., bisognava farle, per
eventualmente dimostrare alla cassa malati che il paziente era degente in
clinica, mentre in realtà ciò non corrispondeva al vero” (cfr.
classificatore n° 2, verbale di interrogatorio di __________ del 16 dicembre
2004 davanti al Procuratore pubblico, pagina 6 in fine, sottolineature nostre).
Che la Corte delle assise
criminali si sia basata su questo principio lo dimostra eloquentemente anche il
fatto che il certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole
degenze é stato reso possibile grazie alle annotazioni delle degenze nei
cardex.
Infine un’ulteriore
prova che il cardex fosse un elemento essenziale nel castello di menzogne
costruito da __________ si evince dalla documentazione agli atti, da cui è
emerso che egli (direttamente o tramite terze persone) pretendeva dagli
infermieri, anche per pazienti non degenti, la compilazione del foglio di
decorso e la sua completazione allorquando venivano riscontrati spazi vuoti
(cfr. ad esempio il classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati,
verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998, pagina 1 in fondo
e verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005, pagina 10 in
alto).
5c. Come risulta dalla
copiosa documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale i cardex
venivano allestiti dagli infermieri e quindi - circostanza del resto non contestata
- anche da ACCU 1.
Il cardex è uno strumento di
lavoro composto da diversi fogli distinti; oltre ai dati anagrafici del
paziente era formato dal foglio dell’anamnesi infermieristica, dal foglio delle
prescrizioni mediche, dal foglio di decorso e infine dal foglio termometrico (cfr.
act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina
80).
Vero, circostanza che del resto
questo giudice mai ha messo in dubbio, che si tratta di un documento interno,
tanto che la sua falsificazione non costituisce, per il codice penale, il reato
di falsità in documenti; per questa ragione a ACCU 1 non è stato esplicitamente
imputato l’art. 251 del CP nel decreto di accusa a suo carico (cfr. act 19,
pagina 2).
Infatti, a ben vedere tutti i
decreti di accusa agli atti, la falsità in documenti è stata imputata
unicamente a chi ha allestito o fatto allestire le fatture, le quali assurgono,
nell’evenienza concreta, alla qualità di documento per il codice penale. Di
conseguenza il personale amministrativo, a differenza di quello
infermieristico, è stato ritenuto, al pari ovviamente di __________, colpevole per
questo reato dal Procuratore pubblico (cfr. i decreti di accusa agli atti
prodotti nella fase predibattimentale).
Se da un lato l’allestimento di
fogli di decorso inveritieri non costituisce di per sé il reato di cui sopra,
d’altro canto ciò non significa che non possa esser stato di ausilio per il
perfezionamento della truffa; ed in effetti era in concreto il primo (o
l’ultimo, a dipendenza dei punti di vista) elemento per la costruzione
dell’inganno astuto, già accertato in modo definitivo dalla Corte delle assise
criminali, alla cui sentenza si rinvia (cfr. act 7). A tal proposito __________,
infermiera che ha lavorato alla clinica__________ con ACCU 1, ha affermato -
davanti al magistrato inquirente e assistita dal suo difensore - in modo molto
significativo “che noi evidentemente eravamo l’ultimo anello della
catena, nel senso che eravamo noi che dovevamo allestire i fogli di decorso per
far figurare degente un paziente che in realtà non era in clinica”
(cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di
interrogatorio del 2 settembre 2005 davanti al procuratore pubblico, pagina 6,
sottolineatura nostra).
Vi è dunque un legame
inscindibile tra il cardex e le fatture per il fatto che è per il tramite del
primo che si potevano allestire le seconde; non per nulla la ricostruzione da
parte di __________ delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei
cardex e in particolare dei fogli di decorso.
5d. Per la difesa di ACCU 1 le
annotazioni effettuate dagli infermieri sui cardex non costituiscono in ogni
caso dal profilo oggettivo il reato di truffa in quanto nell’evenienza concreta
l’accusata, al pari degli altri colleghi, non ha tratto nessun vantaggio
economico; tuttavia si rileva che tale requisito non è richiesto per
l’adempimento del reato neppure per l’autore principale (cfr. supra, consid.
4a).
6a. Ciò posto, alla luce
delle spiegazioni di carattere generale di cui ai precedenti considerandi,
occorre ancora accertare in concreto se le azioni commesse da ACCU 1, con
particolare riferimento alla verifica del nesso causale fra le iscrizioni
rimproveratele e i versamenti effettuati (per il tramite dei pazienti) dalle
Casse malati, adempiono dal profilo oggettivo il reato di truffa.
In proposito si osserva che non
è sufficiente, proprio per le ragioni espresse in precedenza (cfr. supra,
consid. 4a), imputare all’accusata un certo numero di annotazioni - in casu
almeno 220 (cfr. act 19, pagina 1) - senza verificare puntualmente se sono
state effettuate per pazienti fittizi, se per tali pazienti sono state
allestite le relative fatture e infine se sulla scorta di siffatte fatture è
avvenuto il pagamento ad opera dei pazienti, rispettivamente degli assicuratori
malattia.
In altre parole la truffa,
rispettivamente la complicità, deve essere accertata per ogni singola degenza
che, di conseguenza, in mancanza di altri riscontri agli atti, deve risultare
esplicitamente dal decreto di accusa: non basta infatti rimproverare a ACCU 1
un certo numero di atti (in concreto annotazioni) e per l’indebito profitto
riferirsi in modo generico ai versamenti effettuati per prestazioni non dovute
da parte delle Casse malati, in quanto tali pagamenti sono certamente
riconducibili anche ad altre iscrizioni non imputabili all’interessata.
6b. Pacifico che l’imputata
nell’evenienza concreta ha effettuato annotazioni fittizie nell’ambito della
sua attività lavorativa quale infermiera nelle cliniche __________ di __________
e__________ di __________.
L’accusata, dopo diverse
reticenze e dopo aver definito “generiche e neutre” le annotazioni
“ndp”, “va bene”, ecc. perché a suo dire in sostanza non significherebbero
nulla (cfr. act 9, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005,
pagina 5), ha comunque ammesso di aver eseguito iscrizioni fittizie; davanti al
magistrato inquirente, a fronte delle contestazioni puntuali per ogni signola
degenza a __________, ha affermato che “le annotazioni e firme in fogli di
decorso da me personalmente eseguite per pazienti fittizi siano superiori a
quelle finora constatate (184), vale a dire nell’ordine di circa 220. Ammetto
quindi nella sostanza di aver eseguito in almento 220 occasioni annotazioni
fittizie nei fogli di decorso di pazienti non presenti in clinica” (cfr.
ibidem, pagina 12).
Per quanto attiene alla clinica
__________ l’imputata non ha contestato di aver eseguito alcune iscrizioni
fittizie (cfr. ibidem, pagina 18 in fine), circostanza che non fa che ribadire
quanto da lei stessa già ammesso in occasione del primo interrogatorio (cfr.
act. 1, verbale di interrogatorio del 15 dicembre 1998).
6c. In relazione alla degenza
D 837, riguardante la paziente __________ la Corte delle assise criminali ha
accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la
stessa è stata completamente fittizia in quanto ha permesso al marito della
finta degente di ricevere dalla Cassa malati la parte non coperta della sua
degenza (cfr. act 11, scheda dibattimentale della paziente __________ e
classificatore n° 4 con gli atti istruttori dei coindagati, verbali di
interrogatorio di __________
Di conseguenza, ritenuto che vi
sono 24 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, le stesse sono da
considerare fittizie (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso della paziente __________
Al riguardo si rileva come tali
annotazioni dell’accusata erano standardizzate e tipiche - ai sensi di quanto è
emerso da tutta la documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale -
per pazienti che in realtà non si trovavano (in ogni caso in quel momento)
degenti in clinica; infatti quasi tutte riportano le sigle “Ha dormito”,
“Va bene” e “Ndp”, che significa nulla di particolare.
Interessante infine, a
ulteriore riprova che la degenza è stata fittizia, la costatazione che, tutte
le annotazioni del personale infermieristico - quindi non solo quelle
appartenenti all’accusata - che figurano sul foglio di decorso sono
stringatissime, per nulla dettagliate o particolari e in ogni caso
standardizzate. (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso della paziente __________
Ciò posto, ritenuto oltretutto
che l’accusata non ha contestato le annotazioni fittizie qui in esame, dalla
documentazione agli atti si evince che per la paziente in questione è stata
emessa, una fattura irregolare (71 giorni di degenza fittizia pari a un importo
di fr. 39'760.-) e che la stessa, come ammesso dallo stesso __________ e come
accertato dalla Corte delle assise criminali, è stata pagata dalle casse malati,
che hanno rimborsato la fattura intestata alla finta paziente perché la clinica
__________ non era convenzionata con gli assicuratori malattia (cfr. act 11,
scheda dibattimentale e fattura della paziente __________ e act 7, sentenza
della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).
6d. Quo alle degenze D 730, D
826, D 860 e D 880, riguardanti la paziente __________ la Corte delle assise
criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________,
che le stesse sono state completamente fittizie (cfr. act 14, 15, 16 e 17, schede
dibattimentali della paziente __________).
Dagli atti si evincono 98
annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, che sono di conseguenza da
considerare fittizie (cfr. allegati ad act 9, fogli di decorso della paziente __________).
In merito al contenuto delle
annotazioni fittizie si rimanda alle altre considerazioni espresse in
precedenza (cfr. supra, consid. 6c).
Ciò posto dalla documentazione
agli atti si evince che per la paziente in questione sono state emesse fatture
irregolari e che le stesse sono state pagate, come ammesso anche da __________
e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 14, 15, 16 e 17,
schede dibattimentali e fatture della paziente __________ e act 7, sentenza della
Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).
6e. Riguardo alla degenza D
894, riguardante il paziente __________, la Corte delle assise criminali ha
accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la
stessa è stata completamente fittizia (cfr. act 12, scheda dibattimentale del
paziente __________).
Dagli atti si evincono 25
annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, che di conseguenza sono da
considerare fittizie (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso del paziente __________).
In merito al contenuto delle
annotazioni fittizie si rimanda di nuovo alle altre considerazioni già esposte
(cfr. supra, consid. 6c).
Ciò posto dalla documentazione
agli atti si evince che per il paziente in questione è stata emessa una fattura
irregolare (49 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 27'440.-) e
che la stessa, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto
di pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali, è stata
pagata dalle casse malati, che hanno rimborsato la fattura intestata al finto
paziente perché la clinica __________ non era convenzionata con gli
assicuratori malattia (cfr. act 12, scheda dibattimentale e fattura del
paziente __________ e act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13
maggio 2005, pagina 158).
6f. In merito alla degenza D
813, riguardante la paziente __________, la Corte delle assise criminali ha
accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la
stessa è stata completamente fittizia (cfr. act 13, scheda dibattimentale della
paziente __________)
Di conseguenza, ritenuto che vi
sono 37 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 1, le stesse sono da
considerarsi fittizie (cfr. allegato ad act 9, foglio di decorso della
paziente __________).
Per il resto, dal momento che
la difesa non le ha eccepite, valgono le medesime considerazioni già espresse
in precedenza, alle quali si rinvia (supra, consid. 6c).
Ciò posto dalla documentazione
agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa, a seguito
di degenza completamente fittizia, una fattura irregolare e che la stessa è
stata pagata, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di
pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 13,
scheda dibattimentale e fattura della paziente __________ e act 7, sentenza
della corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).
6g. Oltre a questi casi testé
evocati, nel decreto di accusa a suo carico viene imputata a ACCU 1 un’ulteriore
degenza in parte fittizia (D 1902 - __________); si tratta di un caso
verificatosi allorquando l’accusata lavorava ancora nella clinica __________ di
__________.
In proposito si rileva
di transenna che le iscrizioni fittizie in questione riguardano, circostanza
questa significativa per rapporto agli atti illeciti commessi, la medesima
paziente di cui al considerando precedente.
L’imputata ha ammesso di
aver eseguito un’unica iscrizione in quanto, a precisa domanda del Procuratore
pubblico atta a sapere di chi fossero le firme e le annotazioni sul foglio di
decorso in oggetto, ha riconosciuto come sua “l’annotazione di data
2.12.1996 ore 23.00 che attesta l’entrata in clinica della paziente con la
propria macchina. Si tratta di un’annotazione vera che ho eseguito io, anche se
non l’ho firmata. Non era consuetudine firmare documenti in clinica __________
in quel periodo. Mi sembra che le disposizioni per firmare il foglio di decorso
in clinica __________ sia giunta solo in seguito. Si trattava di disposizioni
impartite dal DOS. Alcuni di noi avevano però già iniziato a firmare i fogli di
decorso prima dell’entrata in vigore di questa disposizione” cfr. act 9,
verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005, pagina 19).
Anche la difesa ha affermato
che l’iscrizione in questione corrispondeva alla realtà e che di conseguenza
per la Clinica __________ non vi sono annotazioni fittizie da ascrivere
all’imputata; tale tesi è tuttavia da seguire solo parzialmente.
L’iscrizione è vera in quanto è
precisa, particolareggiata e non standardizzata come quelle tipicamente
fittizie di cui ai precedenti considerandi: questa circostanza è corroborata
dal fatto che la degenza è stata considerata fittizia unicamente dal 18
dicembre 1996 (cfr. scheda dibattimentale per la degenza D 1902 prodotta dal
procuratore pubblico il 13 settembre 2006 e acquisita agli atti).
Tuttavia, a ben guardare il
foglio di decorso, questo giudice ha notato perlomento altre due annotazioni
che con certezza sono da imputare a ACCU 1; sebbene le stesse non siano (per il
motivo esposto sopra) firmate la calligrafia è indiscutibilmente identica a
quella delle altre annotazioni riferite alle degenze fittizie che l’accusata ha
riconosciute come sue (cfr. allegati ad act 9, fogli di decorso).
Una di queste, datata 20
dicembre 1996, riporta la dicitura “Ha dormito” che, come si è visto (cfr. supra,
consid. 6c), è tipicamente fasulla: orbene, dal momento che la Corte delle
assise criminali ha accertato - sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________
- che la degenza è stata fittizia dal 18 dicembre 1996 al 24 dicembre 1996,
l’iscrizione è inveritiera (cfr. scheda dibattimentale per la degenza D 1902
prodotta dal procuratore pubblico il 13 settembre 2006 e acquisita agli atti).
Ciò posto dalla documentazione
agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa una fattura
irregolare (6 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 3'240.-) e
che la stessa è stata pagata direttamente dalla cassa malati, come ammesso
dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato
dalla Corte delle assise criminali (cfr. ibidem e act 7, sentenza della Corte delle
assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).
Indipendentemente da
tutte le argomentazioni esposte si rileva altresì che quest’ultima
annotazione non modifica in alcun modo la posizione dell’accusata (cfr. supra,
consid. 6b). Infatti ai fini del giudizio il loro numero, se contraddistinto da
una differenza minima fra le annotazioni rimproverate nel decreto di accusa e
quelle accertate effettivamente, è irrilevante, anche per quel che concerne la
commisurazione della pena.
6h. La difesa ritiene che ACCU
1, non avendo personalmente commesso un falso documentale (cfr. supra, consid. 5c),
non può di per sé essersi resa colpevole di truffa con particolare riferimento
all’inganno astuto; la censura cade tuttavia nel vuoto poiché tale elemento
costitutivo dell’illecito non presuppone l’allestimento di un documento falso
ai sensi dell’art. 251 CP, ritenuto oltretutto che all’imputata viene
unicamente rimproverato un ruolo secondario.
Inoltre l’inganno astuto nella
vicenda legata alle cliniche __________, e di conseguenza anche alle cliniche __________
di __________ e __________ di __________ dove ha lavorato l’accusata, è già
stato accertato dalla Corte delle assise criminali, alla cui sentenza si rinvia
anche per il fatto che viene evidenziata molto bene la posizione degli
assicuratori malattia (cfr. act 7, in particolare pagina 145 e seguenti,
consid. 9.4).
Al riguardo l’imputata, con il
suo agire e al pari di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista
principale della truffa a realizzare il suo intento che era basato su un
sistema di artifizi difficilmente verificabile e suffragato oltretutto dalla
fiducia che veniva riposta in considerazione del ruolo quasi istituzionale
ricoperto dalle strutture sanitarie in questione.
Nulla muta al riguardo il fatto
che, perlomeno per quanto concerne la clinica __________, le fatture erano
intestate ai pazienti poiché la clinica non era convenzionata; anche in questi
casi non v’è interruzione del nesso causale per le considerazioni espresse in
precedenza (cfr. supra e consid. 4a).
6i. A ragione, il difensore
sostiene che l’accusata non ha ideato nulla e che tutta la vicenda deve essere
ascritta unicamente alla mente pensante di __________; in effetti è proprio per
questo motivo che ACCU 1 è prevenuta colpevole per complicità. Diversamente
sarebbe stata correa e con ogni probabilità non sarebbe stata giudicata davanti
alla Pretura penale.
Il fatto che il medico
menzionato ha architettato e ideato questo sistema diabolico è
circostanza assodata e non vien messa in alcun modo in dubbio in questa sede;
ciò non toglie che chi lo ha assecondato nel suo intento, seppur con ruoli
marginali, deve sopportarne le conseguenze.
Di transenna, anche se
irrilevante per l’odierno giudizio, si osserva che - cosa nota a questo giudice
- l’inchiesta “clean” è ancora in corso ed è lungi dall’esser conclusa; vi sono
stati per il momento 55 rinvii a giudizio per il personale medico,
infermieristico e amministrativo e 44 decisioni di non luogo a procedere che
sostanzialmente riguardano gli assistenti di cura.
A dimostrazione di quanto
evidenziato agli atti vi sono numerosi decreti di accusa, molti dei quali già
cresciuti in giudicato in quanto accettati dai diretti interessati, che
attestano il ruolo di complicità in truffa ricoperto a vari livelli e con
sfumature differenti dai medici, dagli infermieri e dalle segretarie
amministrative (cfr. documenti prodotti dalla pubblica accusa in allegato allo
scritto del 6 febbraio 2006).
7. Per tutti i motivi
esposti ACCU 1 adempie dal profilo oggettivo tutti i presupposti per la
realizzazione del reato di truffa per complicità ripetuta.
8a. Dal punto di vista
soggettivo per l’adempimento del reato in esame è sufficiente il dolo eventuale
(cfr. supra, consid. 4a).
Ai fini dell’analisi si
deve far capo alle risultanze dibattimentali e alla documentazione acquisita
agli atti con particolare riferimento ai verbali resi dall’imputata.
8b. Dall’esame di tutta la
documentazione agli atti traspare un disagio generalizzato fra i dipendenti
delle tre cliniche facenti capo al dottor __________ per l’applicazione di
quello che molti di loro, fra cui anche l’accusata, hanno definito il sistema
delle degenze fittizie; un esempio significativo al riguardo emerge dalle testimonianze
di __________, capo infermiere e superiore diretto di ACCU 1, che ha deposto in
relazione alla clinica __________ “quando dico che a far tempo dall’inizio
del 1994 io ho capito che stavo commettendo qualcosa di irregolare, intendo
dire che a partire da quel periodo avevo capito che le iscrizioni fittizie nei
fogli di decorso avvenivano per poi giustificare alle casse malati fatture per
degenze che in realtà non erano mai state fatte. L’avevo capito anche perché in
clinica vi era molto disagio per questa situazione delle registrazioni fittizie
che ci venivano ordinate dai superiori e se ne discuteva molto. A partire da
quel momento io ho quindi capito che stavamo commettendo qualcosa di
irregolare” (cfr. classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei
coindagati, verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005, pagina
7, sottolineatura nostra).
Lo stesso __________, a
riprova che la situazione era simile in tutte le cliniche, ha affermato che anche
in __________ (dove poi è stato trasferito) “fra il personale
infermieristico vi era un certo disagio per le iscrizioni nei cardex per
pazienti che in realtà non erano degenti. Avevamo infatti avuto dei dubbi
riguardo la regolarità di queste iscrizioni. Dubitavamo della regolarità di
queste annotazioni per questo parlavamo fra noi” (cfr. act 7, sentenza
della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 92 in fondo e
93).
Molti dipendenti, se non tutti,
hanno riferito che di questa situazione se ne parlava.
Ad esempio __________,
infermiera a __________ che ha lavorato con l’accusata, ha riferito tra l’altro
che “noi infermiere eravamo molto a disagio per questa situazione, perché
ci accorgevamo che vi era qualcosa di illegale o perlomeno che non
funzionava come doveva. Anche le ausiliarie di cura erano a disagio. Spesso
discutevamo tra noi di questa situazione” (cfr. act 7, sentenza della
Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 91 in fondo,
sottolineature nostre).
Ancora __________, il giorno
del blitz della magistratura, ha riferito, confermando sostanzialmente quanto
riportato in precedenza, “che io con __________ non ho mai approfondito
questi aspetti che pur mi turbavano e ciò principalmente perché non nascondo
temevo anche di perdere il lavoro ed insomma di mettermi in una condizione
terribile dal profilo personale. Devo dire che però soprattutto all’inizio ed
ancora ultimamente con il dottor __________ sia tra noi infermieri sia con i
nostri diretti superiori medici si tentava di far capire a __________ che la
cosa ci pesava. Si intendeva da un lato ad indurlo a riflettere su cosa
stesse facendo e su questo tipo di gestione, dall’altro quasi come uno scarico
personale” (cfr. classificatore n° 3 con gli atti
istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 1°
dicembre 1998 davanti al Procuratore pubblico, pagina 2 a metà, sottolineature
nostre).
Tra i dipendenti della clinica __________
però non solo si discuteva di quanto sopra, ma ci si domandava pure il perché
di queste iscrizioni. In proposito chiarissima è stata __________, infermiera
che ha lavorato con ACCU 1, la quale ha affermato che “io a far tempo dalla
primavera del 1994 mi sono posta la questione di cosa stavamo facendo con
queste registrazioni fittizie ed effettivamene ho avuto il sospetto che
servissero per presentare le fatture alla cassa malati, che tali sospetti erano
un po’ condivisi da tutto il personale infermieristico, visto che tra di noi se
ne discuteva, in considerazione del grande disagio che sussisteva in clinica __________.
Un po’ tutti hanno preso in considerazione la possibilità che queste
annotazioni fittizie nei fogli di decorso servissero per presentare delle
fatture fittizie alle casse malati dei pazienti. Discutendo poi però si
diceva che forse il dr. __________ non sarebbe arrivato a tanto” (cfr. classificatore
n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio del 12
agosto 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 13, sottolineatura nostra).
La stessa __________, a precisa
domanda volta a sapere per quale motivo il dottor __________ e gli altri medici
ordinavano al personale infermieristico di far eseguire iscrizioni fittizie nei
fogli di decorso per pazienti che in realtà non erano degenti in clinica, risponde:
“effettivamente non riesco a trovare nessun altro motivo per il quale noi
dovevamo eseguire queste iscrizioni fittizie se non poi per giustificare delle
fatture alla cassa malati del paziente” (cfr. ibidem, pagina 14
in alto, sottolineatura nostra).
Anche __________, che ha
lavorato a __________ con l’accusata in qualità di responsabile del personale
infermieristico, conferma inequivocabilmente tali affermazioni: “a fronte di
questa situazione anomala, io e le altre colleghe ne discutevamo e un po’
tutti hanno preso in considerazione che se ci facevano fare queste iscrizioni
fittizie era per poi presentare la fattura al paziente, rispettivamente alla
sua cassa malati per incassare denaro” (cfr. classificatore n° 3 con
gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio del 15 settembre
2005, pagina 13 in fondo, sottolineatura nostra).
Eloquente è altresì la
dichiarazione resa da __________, infermiera che ha lavorato a __________ dal
1993, la quale, interrogata sul perché si era resa conto che le iscrizioni su
cartelle cliniche di pazienti non degenti non era conforme alla legge, ha
risposto: “non erano conforme alla legge, nel senso che mi rendevo conto
che sulla base della documentazione che anche noi infermieri allestivamo e che
attestava la presenza in clinica di un paziente fittizio, la segretaria
allestiva poi le fatture destinate alla cassa malati e/o al paziente. In
realtà tali fatture riguardavano prestazioni che non erano state fornite, visto
che il paziente non era in clinica. In questo senso io avevo capito che si
trattava di un modo di agire che non era conforme alla legge” (cfr.
classificatore n° 2, vervale di interrogatorio del 26 agosto 2005, pagina 14,
sottolineatura nostra).
È significativo infine che
aveva capito la medesima cosa pure __________, il quale - per stessa ammissione
dell’accusata (cfr. act 9, verbale di interrogatorio del 30 agosto 2005, pagina
3) - è giunto a lavorare nella clinica di__________ dopo di lei; questi infatti
ha ammesso che “anche io quando lavoravo in __________ avevo capito e preso
in considerazione che questa documentazione fittizia che noi infermieri
allestivamo sarebbe potuta servire da base per le fatture poi presentate alle
casse malati dei pazienti” (cfr. classificatore n° 4 con gli atti dei
coindagati, verbale di interrogatorio del 31 agosto 2005 davanti al Procuratore
pubblico, pagina 16).
La difesa si è chiesta il
motivo per il quale nessuno ha ricattato __________, se fosse veramente stata a
conoscenza di tutti la circostanza secondo cui le iscrizioni fittizie servivano
per ottenere i pagamenti indebiti dalle casse malati; orbene, a prescindere dal
fatto che a denunciarlo è stata proprio la gerente della buvette di una delle
cliniche poiché non era soddisfatta della situazione di lavoro e della retribuzione
propostale dal medico (cfr. act 7, pagine 48 e 49), è evidente che nelle
cliniche il personale (fra cui molti frontalieri e stranieri) era ben
retribuito, senza dimenticare poi che il dottor __________ all’epoca monopolizzava
il settore della psichiatria in Ticino. All’infuori delle sue cliniche non era
per niente facile, soprattutto per le categorie di persone evocate, trovare nel
Cantone un altro lavoro nel ramo psichiatrico.
8c. ACCU 1, che ha dichiarato
di non sentirsi colpevole, nel corso del dibattimento ha fra l’altro negato che
vi siano state discussioni specifiche sul disagio venutosi a creare a causa
delle iscrizioni fittizie; semmai il disagio era legato alla difficoltà di
presa a carico del paziente, motivo per cui le discussioni erano in particolare
rivolte alla maniera di gestire i pazienti, ritenuto che gli infermieri si
sentivano poco coinvolti e considerati. In sostanza non ci si sentiva
tranquilli per il modo con il quale venivano curate le persone (cfr. verbale
del dibattimento del 14 settembre 2006).
L’accusata ha dichiarato
altresì che i fogli di decorso venivano allestiti in fretta perché non c’era
tempo per riflettere (cfr. ibidem), che non ha avuto il sospetto che __________
presentasse fatture false alla cassa malati sulla scorta della documentazione
allestita e relativa a pazienti non degenti in clinica (cfr. act 9, verbale di
interrogatorio del 30 agosto 2005, pagina 13) e inoltre veniva detto, per
giustificare le iscrizioni fittizie, che vi erano ragioni terapeutiche o che si
trattava di pazienti particolari, in special modo del dottor __________ (cfr.
verbale del dibattimento del 14 settembre 2006).
Senonché dal primo
verbale di interrogatorio emergono elementi che contraddicono quanto testé
sostenuto che, del resto, non trova alcun riscontro da parte dei colleghi nella
copiosa documentazione agli atti.
Preliminarmente si
rileva che all’inizio di quel verbale ACCU 1 è stata resa edotta della sua
facoltà di non rispondere dopo esser stata informata che veniva “interrogata
in qualità di indiziata in relazione ad inchiesta in corso a fronte del
procedimento penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di
cura [...] per reati di truffa, falsità in documenti, commessi
nell’ambito della gestione delle case di cura” (cfr. act 1, verbale di
interrogatorio del 15 dicembre 1998, pagina 1 in alto, sottolineature nostre).
ACCU 1 in quell’occasione ha
dichiarato che “al momento che io ho iniziato a lavorare per __________
questa consuetudine dei pazienti che noi chiamavamo pazienti fantasmi
era già instaurata per cui io ho dovuto adattarmi alle regole vigenti. Tengo a
precisare che in effetti eravamo tutti scontenti e contrari a tale modo di
agire e sebbene non potessimo fare le nostre rimostranze al dr. __________,
ne parlavamo comunque con i nostri superiori ovvero capo reparto e capo
clinica” (cfr. ibidem, pagina 3, sottolineature nostre). È evidente quindi che
Fatti
i motivi per i quali l’accusata ne discuteva con gli altri avevano a che fare
con il sistema dei pazienti fittizzi e non con le modalità di cura, delle quali
non v’è il benché minimo riscontro in tutto il verbale; a confermare ciò emerge
addirittura che alla clinica __________ di __________ all’inizio della gestione
__________ il personale “si era rifiutato in corpore di eseguire le
disposizioni relative a delle irregolarità che si pretendevano da noi. In
particolare ci siamo rifiutate di iscrivere il decorso dei malati nei cardex,
su ordine medico, di quei malati che non erano in clinica nel momento in cui
veniva scritto il decorso ovvero scrivendo falsità” (cfr. ibidem, pagina 2).
Il motivo di questa opposizione o contrarietà a iscrivere fittiziamente i dati
nei fogli di decorso lo dice in modo chiarissimo l’imputata medesima, secondo
cui “ci rendevamo conto del fatto che stavamo compiendo dei reati ma
vista la situazione nella quale ci trovavamo non potevamo rifiutarci” (cfr.
ibidem, pagina 3, sottolineatura nostra).
A mente di questo giudice
l’imputata - anche per il suo atteggiamento in aula e davanti al Procuratore
pubblico (cfr. ad esempio act 9, pagine 5 a metà e 7 con riferimento a __________,
paziente sulla quale si è soffermata molto in aula benché all’interrogatorio
del 30 agosto 2005 aveva sostenuto di non ricordarsi di lei) - non è credibile
quando afferma di non aver mai avuto il sospetto, prima che l’ispettore di
polizia glielo avesse spiegato (cfr. act 1), che __________ presentasse fatture
false alla cassa malati sulla scorta della documentazione fittizia allestita anche
da lei in relazione a pazienti non degenti in clinica (cfr. act 9, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 davanti al Procuratore pubblico, pagina 13). Innanzitutto,
se fosse stata vera, tale circostanza, tenuto conto che non era irrilevante ai
fini del chiarimento della sua posizione di indiziata, avrebbe dovuto farla
precisare a verbale, che invece ha regolarmente firmato senza contestazione
alcuna.
Inoltre a convincere ancor di
più questo giudice che quanto da lei dichiarato davanti al magistrato
inquirente - in presenza del suo avvocato e a distanza di parecchi anni - non
corrisponde a verità, è la motivazione lapidaria addotta dall’accusata a
conforto della sua tesi: “pensavo che__________ facesse tutto questo per il
bene del paziente e per ragioni terapeutiche. __________ era una persona
benestante e quindi io non pensavo che avesse bisogno di truffare le casse
malati per guadagnare altro denaro” (cfr. ibidem).
In realtà l’imputata, così
come i suoi colleghi, aveva preso in considerazione le conseguenze che potevano
avere certe loro azioni dovute al sistema di degenze fittizie imposto da __________;
altrimenti perché hanno tentato di opporsi al sistema, discusso tra loro,
manifestato il disagio e addirittura alcuni lasciato un posto di lavoro sicuro?
Un atteggiamento del genere
non può che significare implicitamente il riconoscimento di una situazione
illegale, tanto più che lei stessa ha affermato di esser “consapevole che
si stavano commettendo delle irregolarità poiché non è corretto riportare
fatti inveritieri nei fogli di decorso” (cfr. ibidem, sottolineatura
nostra).
8d. L’accusata è una persona sensibile,
sicuramente appassionata delle professioni del ramo sanitario (cfr. supra,
consid 1), intelligente e impegnata, tanto è vero che mentre lavorava in una delle
cliniche __________, ha frequentato dei corsi che le hanno permesso di
conseguire la maturità a Varese (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU
1 del 15 dicembre 1998, pagina 3). Inoltre - come è emerso al dibattimento -
dal 2000 ha intrapreso, concludendola, la formazione triennale in naturopatia,
professione che svolge attualmente part-time accanto a quella di infermiera.
Anche __________ ha avuto parole di elogio nei suoi confronti, giungendo
perfino a dire che la ACCU 1 era sprecata come infermiera (cfr. verbale del
dibattimento del 14 settembre 2006).
Tenuto conto di tutto
ciò altri suoi colleghi infermieri hanno addirittura dichiarato che bisognava
essere dei ritardati per non capire lo scopo delle iscrizioni e che non
occorreva essere dei geni per comprendere che le annotazioni servivano per
fatturare alle Casse malati le degenze non avvenute (cfr. classificatore
n° 2 con i verbali dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del
19 gennaio 2005, pagina 18 a metà e classificatore n° 3 con i verbali
dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 15 dicembre 2004,
pagina 15).
Lo stesso __________,
sebbene ha smesso di lavorare a __________ prima dell’arrivo dell’accusata
proprio per le irregolarità che venivano commesse, ha dichiarato di essersi
reso perfettamente conto che la documentazione falsificata “serviva da base
anche per preparare le fatture da presentare alle casse malati dei pazienti. Mi
ero quindi reso conto che in buona sostanza si chiedevano delle prestazioni a
favore di pazienti che non erano mai state fornite. Per me si trattava di una
vera e propria truffa e l’avevo detto anche al capo-infermiere __________ prima
di andarmene. Come l’avevo capito io dopo circa una settimana di lavoro,
l’avevano capito tutti quelli che lavoravano in clinica” (cfr. ibidem,
pagina 10 in alto, sottolineatura nostra).
Alla luce di queste
chiare e colorite espressioni, che non fanno che confermare quanto già emerso,
non si può credere che una persona come l’imputata, di fronte al disagio
nel quale era chiamata ad operare non prendesse in considerazione tale ipotesi.
Pertanto questo giudice non
crede che ACCU 1, nel periodo in cui ha operato nelle cliniche __________ di __________
e __________ di__________, non abbia tratto le medesime conclusioni delle
persone menzionate, di __________, di __________ e di tante altre sue
colleghe infermiere i cui verbali sono agli atti. D’altra parte non risulta
neppure, a ben vedere da tutta la documentazione agli atti, che l’accusata si
sia estraneata dal gruppo infermieristico, anzi.
Di conseguenza questo giudice è
convinto che ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il
castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa.
L’accusata non poteva non
vedere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare il disegno di __________
e non poteva nemmeno non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze
totalmente o parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate - per le quali
ha personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano
fittizi o fantasmi come li definisce anche lei (cfr. act 1, verbale di
interrogatorio del 15 dicembre 1998, pagina 3) - sarebbero state pagate (per il
tramite dei pazienti) dalle casse malati dietro presentazione della relativa
fattura.
8e. La Corte delle assise
criminali ha accertato che il dottor __________ “non ebbe mai a minacciare
alcuno affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte”
(cfr. act 7, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005,
pagina 93).
Nessuno è stato
costretto (nel vero senso della parola) ad agire così, tanto è vero che alcuni
dipendenti, come ad esempio __________ (cfr. classificatore n° 3, atti
istruttori dei coidagati, verbale di interrogatorio del 15 dicembre 2004,
pagina 15 in alto), non hanno accettato il sistema __________ e se ne sono
andati. Anche l’accusata ha affermato di non esser “mai stata minacciata né
direttamente né indirettamente di licenziamento” (cfr. act 9, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 del 30 agosto 2005, pagina 4 a metà).
Non corrisponde a verità quindi
che l’imputata non aveva possibilità di scelta; le alternative - a prescindere
dalla questione relativa al posto di lavoro, la quale tuttavia non può giustificare
sempre tutto - non mancavano.
Il torto di ACCU 1 è stato
quello di non essersi opposta, come invece altri hanno fatto, a una situazione
di cui riconosceva l’illegalità.
8f. Per tutte le
argomentazioni esposte ACCU 1 ha adempiuto il reato in questione anche dal
profilo soggettivo; pertanto è autrice colpevole di truffa per complicità
ripetuta.
9. Per quel che concerne la
commisurazione della pena la richiesta del Procuratore pubblico, per i motivi
che verrano esposti qui di seguito, risulta correttamente proporzionata alla
gravità del reato, al ruolo marginale avuto e alla colpa dell’imputata.
Infatti se da un lato vi sono
delle attenuanti specifiche quali l’incensuratezza, le pressioni psicologiche
subite (con particolare riferimento alla paura di perdere il posto di lavoro),
l’aver agito su ordini precisi da parte dei medici e dei capi infermieri, il
non aver tratto alcun beneficio economico a seguito dell’indebito profitto
messo a segno e il lungo tempo trascorso dai fatti (dovuto tuttavia alla
complessità dell’inchiesta e alla circostanza secondo cui prima dei complici
doveva essere processato __________), d’altro canto sono pure presenti delle
aggravanti. Queste ultime sono riconducibili essenzialmente all’ambito di lavoro
nel quale si inserisce tutta la vicenda e cioé quello sociale e sanitario; si
tratta di un settore delicato e sensibile che tocca da vicino - oltre che per
lo stato di salute anche più semplicemente per l’elevato premio assicurativo
della cassa malati - tutti i cittadini, i quali proprio per questo hanno ampie
aspettative e nutrono stima e fiducia per il personale sanitario, dal quale
però si aspettano un alto grado di professionalità e una correttezza esemplare.
Non vi è infine alcun
motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo
di prova minimo di due anni.
visti gli art. 25, 41, 63, 146 cpv. 1
CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di complicità
in truffa, ripetuta, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4120/2005 del 7 novembre 2005.
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'190.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1,
ACCU 1,
Avv. DI 1,
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 850.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 90.00 teste
fr. 1190.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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