10.2006.270
Meccanico che trattiene un autoveicolo al fine di ottenere il saldo di una fattura per prestazioni eseguite sullo stesso.
8 febbraio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2006.270
Data decisione, Autorità:
08.02.2007, PRPEN
Titolo:
Meccanico che trattiene un autoveicolo al fine di ottenere il saldo di una fattura per prestazioni eseguite sullo stesso.
SOTTRAZIONE DI UNA COSA MOBILE
art. 141 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti patr.ti da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.270
DA
1886/2006
Bellinzona
8
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: Avv. DI 1, __________)
prevenuto colpevole di sottrazione
di una cosa mobile,
per avere, a __________, sul
piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, senza intenzione di
appropriarsene, dopo oltre due anni di richiami verbali tesi al recupero del
saldo di una fattura, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2 (detentore
di fatto) il veicolo marca Chrysler __________ targato TI __________ creando un
considerevole pregiudizio;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 141
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 maggio
Fatti
2006 n. 1886/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 8 febbraio 2007,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, la parte
civile n. 2 e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice di parte
civile, la quale ha dichiarato che l’accusato non è stato sufficientemente
punito. Infatti egli avrebbe agito con il disegno di ottenere un profitto, con
l’intenzione di rubare il veicolo ed in seguito di trattenerlo in officina, per
poi procedere alla sua vendita illegale. Dette circostanze implicherebbero di
ritenere adempiuti i presupposti del furto e, subordinatamente,
dell’estorsione. La parte civile ha posto l’accento sul fatto che l’accusato
non ha mai promosso una causa civile volta al pagamento della fattura, né una
procedura esecutiva per ottenere il sequestro o il pignoramento dell’auto,
circostanze queste che denoterebbero la sua malafede;
sentito il difensore, il quale chiede la
conferma del decreto d’accusa. Deve essere rigettata qualsiasi argomentazione
in merito al compimento dei reati di furto e estorsione, ritenuto che gli
stessi non sono stati né commessi né provati. L’accusato intendeva esclusivamente
ottenere il pagamento di una mercede a lui dovuta e mai totalmente pagata dalla
parte civile. Egli avrebbe inoltre unicamente esercitato il diritto di
ritenzione sul veicolo, che, ancorché tardivo, sarebbe da ritenersi valido.
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
(formulati in considerazione delle argomentazioni della parte civile, tenuto
conto dei limiti imposti a quest’utlima dalla giurisprudenza secondo cui non
può esprimersi sulla quantificazione della pena, ma può pronunciarsi sulla
qualifica giuridica del reato);
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
sottrazione di una cosa mobile, per avere
per avere, a __________, sul
piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, senza intenzione di
appropriarsene, dopo oltre due anni di richiami verbali tesi al recupero del
saldo di una fattura, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2 (detentore
di fatto) il veicolo marca Chrysler __________ creando un considerevole
pregiudizio?
1.2
furto,
per avere, a __________, sul
piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2
(detentore di fatto), al fine di appropriarsene il veicolo marca Chrysler __________?
1.3
estorsione,
per avere il 4 gennaio 2006 per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usato violenza contro CIVI 2,
minacciandolo di grave danno ed inducendolo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
Se deve essere accolta la
pretesa di parte civile ?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
6.
Se
devono essere riconosciute ripetibili?
la difesa si oppone ai quesiti n. 1.2 e 1.3,
in quanto in merito ai reati in questione non è stata fatta alcuna promozione
dell’accusa e per l’estorsione non è stata esperita alcuna istruttoria;
il giudice ammette i quesiti così come
formulati;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
il giudice riapre il dibattimento alle ore
14.40
e motiva brevemente il giudizio.
Non possono essere prese in
considerazione le nuove imputazioni d’accusa proposte dalla parte lesa:
infatti, per quanto attiene al furto (art. 139 CP), l’istruttoria non ha
minimante dimostrato che l’accusato, impadronendosi dell’autovettura, abbia
inteso procacciarsi un indebito profitto. Dagli atti emerge infatti unicamente
che egli ha trasferito il veicolo nella sua officina con l’unico scopo di
vedersi onorare una fattura scoperta da diversi anni. In effetti, dopo avere
asportato l’automobile ha contattato la parte civile per ottenere il versamento
del dovuto. Pure da respingere è l’imputazione di estorsione per i motivi
soggettivi appena enunciati e per il fatto che l’istruttoria non ha nemmeno
lontanamente provato che l’accusato abbia usato violenza o abbia minacciato il
suo ex cliente. Pure privo di riscontro è la circostanza che lo stesso abbia
indotto qualcuno ad atti pregiudizievoli, avendo egli agito esclusivamente
sull’oggetto (auto) e non sulle persone, se non contattando telefonicamente la
parte civile per ottenere il pagamento della fattura.
Per quanto attiene alle pretese
civili (non contemplate nel DA in quanto formulate solo in data odierna), si
deve giocoforza rinviarle al competente giudice civile, poiché le stesse sono
di difficile quantificazione.
Visto quanto precede e
conformemente alla prassi di questa Pretura, non vengono assegnate ripetibili
all’accusato, in quanto il DA è stato confermato. Vista la particolarità del
caso, si prescinde dal prelevare ulteriori tasse e spese.
visti l’art. 139, 141 e 156 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
, 2 e 3; negativamente ai quesiti posti sub 1.2 e 1.3 e, come segue,
ai quesiti posti sub 4, 5 e 6;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di sottrazione
di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1886/2006 del 24 maggio 2006.
Condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie, di cui al decreto d’accusa, di complessivi fr. 500.--
3.
Non si prelevano né tasse,
né spese. Non si assegnano ripetibili.
4.
La parte civile è rinviata
al competente foro.
Ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 1'000.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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