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Decisione

10.2006.270

Meccanico che trattiene un autoveicolo al fine di ottenere il saldo di una fattura per prestazioni eseguite sullo stesso.

8 febbraio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 1886/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dalla parte civile;

indetto il dibattimento 8 febbraio 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, la parte

civile n. 2 e la patrocinatrice di parte civile, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice di parte

civile, la quale ha dichiarato che l’accusato non è stato sufficientemente

punito. Infatti egli avrebbe agito con il disegno di ottenere un profitto, con

l’intenzione di rubare il veicolo ed in seguito di trattenerlo in officina, per

poi procedere alla sua vendita illegale. Dette circostanze implicherebbero di

ritenere adempiuti i presupposti del furto e, subordinatamente,

dell’estorsione. La parte civile ha posto l’accento sul fatto che l’accusato

non ha mai promosso una causa civile volta al pagamento della fattura, né una

procedura esecutiva per ottenere il sequestro o il pignoramento dell’auto,

circostanze queste che denoterebbero la sua malafede;

sentito il difensore, il quale chiede la

conferma del decreto d’accusa. Deve essere rigettata qualsiasi argomentazione

in merito al compimento dei reati di furto e estorsione, ritenuto che gli

stessi non sono stati né commessi né provati. L’accusato intendeva esclusivamente

ottenere il pagamento di una mercede a lui dovuta e mai totalmente pagata dalla

parte civile. Egli avrebbe inoltre unicamente esercitato il diritto di

ritenzione sul veicolo, che, ancorché tardivo, sarebbe da ritenersi valido.

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

(formulati in considerazione delle argomentazioni della parte civile, tenuto

conto dei limiti imposti a quest’utlima dalla giurisprudenza secondo cui non

può esprimersi sulla quantificazione della pena, ma può pronunciarsi sulla

qualifica giuridica del reato);

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

sottrazione di una cosa mobile, per avere

per avere, a __________, sul

piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, senza intenzione di

appropriarsene, dopo oltre due anni di richiami verbali tesi al recupero del

saldo di una fattura, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2 (detentore

di fatto) il veicolo marca Chrysler __________ creando un considerevole

pregiudizio?

1.2

furto,

per avere, a __________, sul

piazzale ove era parcheggiato, il 4 gennaio 2006, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, sottratto a CIVI 1 (intestataria) e a CIVI 2

(detentore di fatto), al fine di appropriarsene il veicolo marca Chrysler __________?

1.3

estorsione,

per avere il 4 gennaio 2006 per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usato violenza contro CIVI 2,

minacciandolo di grave danno ed inducendolo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

Se deve essere accolta la

pretesa di parte civile ?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

6.

Se

devono essere riconosciute ripetibili?

la difesa si oppone ai quesiti n. 1.2 e 1.3,

in quanto in merito ai reati in questione non è stata fatta alcuna promozione

dell’accusa e per l’estorsione non è stata esperita alcuna istruttoria;

il giudice ammette i quesiti così come

formulati;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

il giudice riapre il dibattimento alle ore

14.40

e motiva brevemente il giudizio.

Non possono essere prese in

considerazione le nuove imputazioni d’accusa proposte dalla parte lesa:

infatti, per quanto attiene al furto (art. 139 CP), l’istruttoria non ha

minimante dimostrato che l’accusato, impadronendosi dell’autovettura, abbia

inteso procacciarsi un indebito profitto. Dagli atti emerge infatti unicamente

che egli ha trasferito il veicolo nella sua officina con l’unico scopo di

vedersi onorare una fattura scoperta da diversi anni. In effetti, dopo avere

asportato l’automobile ha contattato la parte civile per ottenere il versamento

del dovuto. Pure da respingere è l’imputazione di estorsione per i motivi

soggettivi appena enunciati e per il fatto che l’istruttoria non ha nemmeno

lontanamente provato che l’accusato abbia usato violenza o abbia minacciato il

suo ex cliente. Pure privo di riscontro è la circostanza che lo stesso abbia

indotto qualcuno ad atti pregiudizievoli, avendo egli agito esclusivamente

sull’oggetto (auto) e non sulle persone, se non contattando telefonicamente la

parte civile per ottenere il pagamento della fattura.

Per quanto attiene alle pretese

civili (non contemplate nel DA in quanto formulate solo in data odierna), si

deve giocoforza rinviarle al competente giudice civile, poiché le stesse sono

di difficile quantificazione.

Visto quanto precede e

conformemente alla prassi di questa Pretura, non vengono assegnate ripetibili

all’accusato, in quanto il DA è stato confermato. Vista la particolarità del

caso, si prescinde dal prelevare ulteriori tasse e spese.

visti l’art. 139, 141 e 156 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 2 e 3; negativamente ai quesiti posti sub 1.2 e 1.3 e, come segue,

ai quesiti posti sub 4, 5 e 6;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di sottrazione

di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1886/2006 del 24 maggio 2006.

Condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie, di cui al decreto d’accusa, di complessivi fr. 500.--

3.

Non si prelevano né tasse,

né spese. Non si assegnano ripetibili.

4.

La parte civile è rinviata

al competente foro.

Ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 1'000.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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