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Decisione

10.2006.271

circolare con un'autovettura senza assicurazione RC e provocare un tamponamento

3 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano il 5.04.2006;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34

cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno

2006 n. 1953/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 giugno 2006;

indetto il

dibattimento in data 3 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, accompagnato dal proprio difensore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ammette il reato di cui al punto 1 del decreto d’accusa,

contestando tuttavia il reato di cui al punto 2 e chiedendo per quest’ultimo il

proscioglimento del proprio assistito ;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

ripetuta circolazione senza

assicurazione RC?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione?

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv.

1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

ritenuto che

il reato di ripetuta circolazione senza l’assicurazione RC non è contestato e

che, per quanto attiene all’ulteriore infrazione in concorso, riferita all’art.

90.

cifra 1 LCS, la stessa è da ritenersi commessa, dovendosi esigere dall’automobilisti

di essere in ogni momento in grado di arrestare il proprio veicolo;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

circolazione senza assicurazione RC, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr, infrazione

alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1953/2006 del 6 giugno

2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 12

(dodici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

720.

-- (settecentoventi);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.2

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

alla multa di fr. 700.-- (settecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione

scritta).

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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