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Decisione

10.2006.272

Condurre in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 1.83) e cozzare contro il cordolo di un marciapiede

1 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione

alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro

il cordolo del marciapiede posto sulla sua destra;

fatti avvenuti a Lugano il 22.04.2006;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 12

giugno 2006 n. 2046/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'500.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 giugno 2006;

indetto il

dibattimento il 2 febbraio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente e

il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi,

postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale pone

l’accento sul fatto che l’accusato non ha mai commesso reati, nemmeno di

circolazione. È da sempre una persona seria, ha lavorato in passato, ma ora non

percepisce alcun reddito; di ciò occorre tener conto nella commisurazione della

pena e della multa, così come per le spese e tasse di giustizia. La multa

proposta dal PP è assolutamente sproporzionata e al momento attuale impossibile

da pagare se non ricorrendo ad ulteriori prestiti. Precisa che i genitori gli

hanno finanziato gli studi, e che gli importi ottenuti dovranno essere

restituiti una volta terminati gli studi e propone quindi la riduzione della

multa a massimo fr. 300.— e che venga accolta la proposta di lavori di pubblica

utilità;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

chiede espressamente e con ferma convinzione di poter scontare la sua pena con

lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso una casa anziani o istituto

analogo;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine,

per avere, a Lugano in data 22 aprile 2006, condotto l'autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 1.83 grammi per mille)?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, a Lugano in data 22

aprile 2006, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per

lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando

conseguentemente contro il cordolo del marciapiede posto sulla sua destra?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena e deve essere concesso il beneficio

della condizionale?

3.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 Cifra 1 e 91 cpv. 1

prima frase LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr,

e di infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2046/2006 del 12 giugno 2006;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica utilità

di 128 (centoventotto) ore da effettuare;

1.1

La pena non è sospesa

condizionalmente.

1.2

L’accusato è avvertito che se

non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena

pecuniaria, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad

un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva

(art. 39 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-- ;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 400.-- spese giudiziarie

fr. 700.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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