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Decisione

10.2006.273

Mancato versamento degli alimenti.

8 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 1930/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 7'809.40, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 giugno 2006;

indetto il dibattimento 8 febbraio 2007,

al quale ha presenziato l’accusato personalmente, una rappresentante della

parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l’accusato, il quale dichiara di

essere stato impossibilitato a pagare per tutti questi anni, ma ha intenzione

di pagare. Dichiara di guadagnare fr. 1'190.-- al mese come dipendente di una

società di Locarno. La sua situazione finanziaria è molto difficile, oltre ai

debiti deve provvedere a versare mensilmente alla sua compagna, nonché

convivente, fr. 300.--. Precisa che la sua compagna svolge un’attività

lucrativa.

Il Giudice fa notare all’accusato che sono

anni che dichiara per iscritto e verbalmente di intendere pagare senza che

detta intenzione si sia mai tramutata in concreta realtà. Fa inoltre presente

che il perdurare di questa situazione di stallo avrebbe dovuto indurre

l’accusato a cambiare professione o perlomeno datore di lavoro, in modo da

poter ottenere un salario più digintorso rispetto a quello dichiarato. Fa

notare poi all’accusato che lo stesso non ha precisato al Giudice di essere

l’amministratore unico della società anonime per la quale dice ora di lavorare,

così come si evince dall’estratto online RC stampato seduta stante ed acquisito

agli atti di causa.

l’accusato a questo punto, a comprova della

sua buona intenzione, l’accusato versa seduta stante fr. 300.— a CIVI 1 e si

impegna formalmente tramite contratto redatto e sottoscritto seduta stante, a

versare a CIVI 1 fr. 300.—mensili fino a totale estinzione del debito, la prima

rata il 1. marzo 2007.

Per non aggravare la sua

situazione finanziaria chiede di potere effettuare lavori di pubblica utilità,

in sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria;

sentita la parte civile, che prende atto

del pagamento di fr. 300.--, da porre in deduzione del credito;

viene sentito per ultimo l'accusato che conferma

quanto detto, in particolare il fatto di essere disposto ad effettuare lavori

di pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento per aver omesso, benché ne avesse i

mezzi per farlo, di prestare al figlio e per esso all'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti

fissati con sentenza di divorzio 15 novembre 1999 del Pretore della

Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.

7'809,40 per il periodo 01.06.2004 – 31.08.2005?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Devono essere accolte le

pretese di parte civile di fr. 7'809.40 a titolo di risarcimento?

4.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rilevato che

dall’istruttoria è emerso in maniera incontrovertibile che l’accusato non ha

fatto il possibile per ottenere introiti e per pagare quindi gli alimenti,

circostanza questa che è sufficiente affinché i requisiti di cui all’art. 217

CP siano adempiuti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 CPS per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1930/2006 del 6 giugno

2006.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 122 (centoventidue) ore da prestare.

§ L’accusato è avvertito che

se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena

pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità

corrispondono ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o ad un giorno di

pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al versamento alla parte

civile CIVI 1, dell'importo di fr. 7'509.40, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- (fr. 700.-- in caso di motivazione

scritta).

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

CIVI 1,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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