10.2006.273
Mancato versamento degli alimenti.
8 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.273
Data decisione, Autorità:
08.02.2007, PRPEN
Titolo:
Mancato versamento degli alimenti.
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.273/GEJ
DA
1930/2006
Bellinzona
8
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio e per esso a CIVI 1 che li
anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 15 novembre
1999 del Pretore della Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato
per complessivi fr. 7'809,40 per il periodo 01.06.2004 – 31.08.2005;
fatti avvenuti a Bellinzona nel
periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno
Fatti
2006 n. 1930/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 7'809.40, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 giugno 2006;
indetto il dibattimento 8 febbraio 2007,
al quale ha presenziato l’accusato personalmente, una rappresentante della
parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l’accusato, il quale dichiara di
essere stato impossibilitato a pagare per tutti questi anni, ma ha intenzione
di pagare. Dichiara di guadagnare fr. 1'190.-- al mese come dipendente di una
società di Locarno. La sua situazione finanziaria è molto difficile, oltre ai
debiti deve provvedere a versare mensilmente alla sua compagna, nonché
convivente, fr. 300.--. Precisa che la sua compagna svolge un’attività
lucrativa.
Il Giudice fa notare all’accusato che sono
anni che dichiara per iscritto e verbalmente di intendere pagare senza che
detta intenzione si sia mai tramutata in concreta realtà. Fa inoltre presente
che il perdurare di questa situazione di stallo avrebbe dovuto indurre
l’accusato a cambiare professione o perlomeno datore di lavoro, in modo da
poter ottenere un salario più digintorso rispetto a quello dichiarato. Fa
notare poi all’accusato che lo stesso non ha precisato al Giudice di essere
l’amministratore unico della società anonime per la quale dice ora di lavorare,
così come si evince dall’estratto online RC stampato seduta stante ed acquisito
agli atti di causa.
l’accusato a questo punto, a comprova della
sua buona intenzione, l’accusato versa seduta stante fr. 300.— a CIVI 1 e si
impegna formalmente tramite contratto redatto e sottoscritto seduta stante, a
versare a CIVI 1 fr. 300.—mensili fino a totale estinzione del debito, la prima
rata il 1. marzo 2007.
Per non aggravare la sua
situazione finanziaria chiede di potere effettuare lavori di pubblica utilità,
in sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria;
sentita la parte civile, che prende atto
del pagamento di fr. 300.--, da porre in deduzione del credito;
viene sentito per ultimo l'accusato che conferma
quanto detto, in particolare il fatto di essere disposto ad effettuare lavori
di pubblica utilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento per aver omesso, benché ne avesse i
mezzi per farlo, di prestare al figlio e per esso all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento che li anticipa al beneficiario, gli alimenti
fissati con sentenza di divorzio 15 novembre 1999 del Pretore della
Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.
7'809,40 per il periodo 01.06.2004 – 31.08.2005?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
Devono essere accolte le
pretese di parte civile di fr. 7'809.40 a titolo di risarcimento?
4.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevato che
dall’istruttoria è emerso in maniera incontrovertibile che l’accusato non ha
fatto il possibile per ottenere introiti e per pagare quindi gli alimenti,
circostanza questa che è sufficiente affinché i requisiti di cui all’art. 217
CP siano adempiuti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, art. 217 CPS per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1930/2006 del 6 giugno
2006.
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 122 (centoventidue) ore da prestare.
§ L’accusato è avvertito che
se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena
pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o ad un giorno di
pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 7'509.40, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- (fr. 700.-- in caso di motivazione
scritta).
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
CIVI 1,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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