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Decisione

10.2006.275

Utilizzare epiteti contro terzi quali "stronzo, figlio di puttana, svizzero di merda, vaffanculo"; minacciare e dare manate sul torace.

9 febbraio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

180 cpv. 1, 126 cpv. 1 CP; richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio

2006 n. 1882/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.--

(mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS).

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 maggio 2006;

indetto il

dibattimento 9 febbraio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il

difensore, la parte civile e il patrocinatore di parte civile mentre la

Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto della richiesta di risarcimento

della parte civile formulata in data 1.12. 2006 riferita alla nota

professionale dell’avv. PR 1 (fr. 1'181.45) e ad un’indennità per torto morale

di fr. 1'000.--;

sentito l'accusato il quale precisa di

non avere mai proferito i termini di cui al decreto d’accusa, anzi, egli si

sarebbe sempre comportato con correttezza reagendo esclusivamente alle

provocazioni della parte lesa, il quale lo ha più volte insultato e il 28

gennaio 2006, prima che lui gli mettesse le mani addosso, lo aveva minacciato

con la pala. Anche la sua ex moglie, non si sarebbe comportata bene con lui e

questo a partire dal giorno in cui la figlia gli aveva portato il PC da

riparare, PC che però apparteneva alla parte lesa e che non poteva dunque

finire nelle mani dell’accusato, con cui non c’era un buona rapporto.

L’accusato descrive la situazione famigliare in cui si sono svolti i fatti, caratterizzata

da un conflitto permanente, sia nei rapporti “accusato-ex moglie” che nei

rapporti “accusato-partelesa”. Le liti sono scaturite al momento in cui

l’accusato si è recato nell’abitazione della ex moglie per esercitare il

diritto di visita sui figli, con i quali, dice, ha un buon rapporto. Rapporto

che però non può essere definito nei confronti della madre, la quale non sopporta

l’accusato. A monte delle tensioni tra i due ex coniugi vi sarebbe, fra le

altre cose un fatto increscioso e meglio che la madre avrebbe provocato qualche

anno fa un “occhio nero” al figlio minore. Per il resto l’accusato ammmette di

avere insultato la parte lesa, dicendogli parole come“vaffanculo”, e di avergli

messo le mani addosso dopo che lo aveva provocato.

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il riconoscimento

delle pretese civili;

sentito il difensore dell’accusato, la

quale ha contestato fermamente le affermazioni addotte dalla parte civile:

questa persona non sarebbe infatti per nulla credibile, tant’è che nei suoi

verbali si sarebbe più volte contraddetto e la versione da lei addotta

collimerebbe solo parzialmente con quanto dichiarato con la sua attuale

compagna, nonché ex moglie dell’accusato. L’accusato avrebbe unicamente reagito

a serie provocazioni della parte civile e della sua compagna, in modo del tutto

giustificato.

Le risultanze istruttorie non

sarebbero per finire utilizzabili per i motivi appena esposti e siccome

l’attuale companga della parte civile non avrebbe detto il vero davanti al

Procuratore Pubblico;

sentita la parte civile in replica, la

quale ha definito assolutamente inaccettabile quanto dichiarato dal difensore

dell’accusato, la quale ha praticamente affermato che l’attuale compagna della

parte civile avrebbe detto il falso sotto giuramento. Ora, detta accusa, al

limite del temerario, è assolutamente infondata, in quanto se così fosse,

l’accusato avrebbe dovuto opporsi all’utilizzo in sede dibattimentale delle

risultanze istruttorie di polizia e di MP;

sentita la

difesa in duplica, la quale ha dichiarato che, indipendentemente dall’opposizione

dell’utilizzo dei verbali in questione, una condanna non potrà comunque essere

pronunciata, in quanto la stessa testimone (compagna della parte civile) ha

espressamente dichiarato di nutrire inimicizia per l’accusato. Ha chiesto

quindi il proscioglimento o una massiccia riduzione della pena;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

Ripetuta ingiuria, per avere a

Bellinzona, in date imprecisate ma comunque nel periodo dicembre 2005/28

gennaio 2006 ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, e meglio per avere, nel

periodo dicembre 2005/25 gennaio 2006, nel corso di quattro conversazioni

telefoniche tacciato CIVI 1 di “stronzo, figlio di puttana,” il 28

gennaio 2006 tacciato CIVI 1 di “stronzo svizzero di merda” e dicendogli

in altre circostanze “Vaffanculo” ?

1.2

Ripetuta minaccia, per

avere a Bellinzona, il 5 dicembre 2005 e il 28 gennaio 2006, usando grave

minaccia, incusso timore e spavento a CIVI 1 dicendogli che lo avrebbe

ammazzato e che gliel’avrebbe fatta pagare?

1.3

Vie di fatto, per avere a

Bellinzona, il 28 gennaio 2006, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo

con delle manate?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni può

avvenire la cancellazione?

4.

Devono essere accolte le

pretese di parte civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le spese e vanno assegnate

ripetibili?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177, 180 cpv. 1, 126

cpv. 1 CP, richiamato l’art. 68 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti e non potendosi in particolare dare per assodato che la ex moglie

dell’accusato abbia dichiarato il falso davanti al Procuratore pubblico, viste

per il resto anche le particolari ammissioni dell’accusato in merito agli

epiteti utilizzati nei confronti della parte civile,

dichiara ACCU

1.

1.

Alla

multa di fr. 600.-- (seicento);

2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

3.

L’accusato rifonderà alla parte

civile fr. 400.— (quattrocento) a titolo di ripetibili.

condanna ACCU 1

1.

Alla multa di fr. 600.--

(seicento);

1.1

In caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6

(sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

3.

L’accusato rifonderà alla

parte civile fr. 400.— (quattrocento) a titolo di ripetibili.

conferma il rinvio della parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. 1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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