10.2006.275
Utilizzare epiteti contro terzi quali "stronzo, figlio di puttana, svizzero di merda, vaffanculo"; minacciare e dare manate sul torace.
9 febbraio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2006.275
Data decisione, Autorità:
09.02.2007, PRPEN
Titolo:
Utilizzare epiteti contro terzi quali "stronzo, figlio di puttana, svizzero di merda, vaffanculo"; minacciare e dare manate sul torace.
INGIURIA
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.275
DA
1882/2006
Bellinzona
9
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta ingiuria,
per avere a Bellinzona, in date
imprecisate ma comunque nel periodo dicembre 2005/28 gennaio 2006 ripetutamente
offeso l’onore di CIVI 1, e meglio per avere, nel periodo dicembre 2005/25
gennaio 2006, nel corso di quattro conversazioni telefoniche tacciato CIVI 1 di
“stronzo, figlio di puttana,” il 28 gennaio 2006 tacciato CIVI 1 di “stronzo
svizzero di merda”;
2. ripetuta minaccia,
per avere a Bellinzona, il 5
dicembre 2005 e il 28 gennaio 2006, usando grave minaccia, incusso timore e
spavento a CIVI 1 dicendogli che lo avrebbe ammazzato e che gliel’avrebbe fatta
pagare;
3. vie di fatto,
per avere a Bellinzona, il 28
gennaio 2006, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo con delle manate
sul torace;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177,
Fatti
180 cpv. 1, 126 cpv. 1 CP; richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio
2006 n. 1882/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 maggio 2006;
indetto il
dibattimento 9 febbraio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il
difensore, la parte civile e il patrocinatore di parte civile mentre la
Sostituto Procuratore Pubblico con lettera 21 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto della richiesta di risarcimento
della parte civile formulata in data 1.12. 2006 riferita alla nota
professionale dell’avv. PR 1 (fr. 1'181.45) e ad un’indennità per torto morale
di fr. 1'000.--;
sentito l'accusato il quale precisa di
non avere mai proferito i termini di cui al decreto d’accusa, anzi, egli si
sarebbe sempre comportato con correttezza reagendo esclusivamente alle
provocazioni della parte lesa, il quale lo ha più volte insultato e il 28
gennaio 2006, prima che lui gli mettesse le mani addosso, lo aveva minacciato
con la pala. Anche la sua ex moglie, non si sarebbe comportata bene con lui e
questo a partire dal giorno in cui la figlia gli aveva portato il PC da
riparare, PC che però apparteneva alla parte lesa e che non poteva dunque
finire nelle mani dell’accusato, con cui non c’era un buona rapporto.
L’accusato descrive la situazione famigliare in cui si sono svolti i fatti, caratterizzata
da un conflitto permanente, sia nei rapporti “accusato-ex moglie” che nei
rapporti “accusato-partelesa”. Le liti sono scaturite al momento in cui
l’accusato si è recato nell’abitazione della ex moglie per esercitare il
diritto di visita sui figli, con i quali, dice, ha un buon rapporto. Rapporto
che però non può essere definito nei confronti della madre, la quale non sopporta
l’accusato. A monte delle tensioni tra i due ex coniugi vi sarebbe, fra le
altre cose un fatto increscioso e meglio che la madre avrebbe provocato qualche
anno fa un “occhio nero” al figlio minore. Per il resto l’accusato ammmette di
avere insultato la parte lesa, dicendogli parole come“vaffanculo”, e di avergli
messo le mani addosso dopo che lo aveva provocato.
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il riconoscimento
delle pretese civili;
sentito il difensore dell’accusato, la
quale ha contestato fermamente le affermazioni addotte dalla parte civile:
questa persona non sarebbe infatti per nulla credibile, tant’è che nei suoi
verbali si sarebbe più volte contraddetto e la versione da lei addotta
collimerebbe solo parzialmente con quanto dichiarato con la sua attuale
compagna, nonché ex moglie dell’accusato. L’accusato avrebbe unicamente reagito
a serie provocazioni della parte civile e della sua compagna, in modo del tutto
giustificato.
Le risultanze istruttorie non
sarebbero per finire utilizzabili per i motivi appena esposti e siccome
l’attuale companga della parte civile non avrebbe detto il vero davanti al
Procuratore Pubblico;
sentita la parte civile in replica, la
quale ha definito assolutamente inaccettabile quanto dichiarato dal difensore
dell’accusato, la quale ha praticamente affermato che l’attuale compagna della
parte civile avrebbe detto il falso sotto giuramento. Ora, detta accusa, al
limite del temerario, è assolutamente infondata, in quanto se così fosse,
l’accusato avrebbe dovuto opporsi all’utilizzo in sede dibattimentale delle
risultanze istruttorie di polizia e di MP;
sentita la
difesa in duplica, la quale ha dichiarato che, indipendentemente dall’opposizione
dell’utilizzo dei verbali in questione, una condanna non potrà comunque essere
pronunciata, in quanto la stessa testimone (compagna della parte civile) ha
espressamente dichiarato di nutrire inimicizia per l’accusato. Ha chiesto
quindi il proscioglimento o una massiccia riduzione della pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
Ripetuta ingiuria, per avere a
Bellinzona, in date imprecisate ma comunque nel periodo dicembre 2005/28
gennaio 2006 ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, e meglio per avere, nel
periodo dicembre 2005/25 gennaio 2006, nel corso di quattro conversazioni
telefoniche tacciato CIVI 1 di “stronzo, figlio di puttana,” il 28
gennaio 2006 tacciato CIVI 1 di “stronzo svizzero di merda” e dicendogli
in altre circostanze “Vaffanculo” ?
1.2
Ripetuta minaccia, per
avere a Bellinzona, il 5 dicembre 2005 e il 28 gennaio 2006, usando grave
minaccia, incusso timore e spavento a CIVI 1 dicendogli che lo avrebbe
ammazzato e che gliel’avrebbe fatta pagare?
1.3
Vie di fatto, per avere a
Bellinzona, il 28 gennaio 2006, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo
con delle manate?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni può
avvenire la cancellazione?
4.
Devono essere accolte le
pretese di parte civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese e vanno assegnate
ripetibili?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 cpv. 1, 126
cpv. 1 CP, richiamato l’art. 68 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti e non potendosi in particolare dare per assodato che la ex moglie
dell’accusato abbia dichiarato il falso davanti al Procuratore pubblico, viste
per il resto anche le particolari ammissioni dell’accusato in merito agli
epiteti utilizzati nei confronti della parte civile,
dichiara ACCU
1.
1.
Alla
multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
3.
L’accusato rifonderà alla parte
civile fr. 400.— (quattrocento) a titolo di ripetibili.
condanna ACCU 1
1.
Alla multa di fr. 600.--
(seicento);
1.1
In caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6
(sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
3.
L’accusato rifonderà alla
parte civile fr. 400.— (quattrocento) a titolo di ripetibili.
conferma il rinvio della parte civile CIVI
1.
al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 1'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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