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Decisione

10.2006.280

Persona che svolgendo la propria attività lavorativa approfitta dell'occasione per infilare una mano sotto la maglietta della persona di cui si sta occupando.

26 febbraio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 1897/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 800.—

(ottocento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre)

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.— e delle spese giudiziarie di fr. 100.—.

la

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2006;

indetto il

dibattimento 26 febbraio 2007 alle ore 8:30 al quale hanno presenziato

l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sostituto Procuratore Pubblico e

la parte lesa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la

parte lesa;

sentito il

sost. Procuratore pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa;

sentito il

difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato per insufficienza

di prove;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

molestie sessuali per avere, a __________ il 04 aprile 2006, mediante vie di

fatto molestato sessualmente una persona, e meglio per avere, nello Studio

della società __________, durante una dimostrazione di prodotti per la cura dei

capelli, introdotto la mano destra sotto la maglietta ed il reggiseno di LESA 1

palpeggiandole il seno sinistro?

2.

In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena e

quest’ultima deve essere iscritta casellario giudiziale? In caso affermativo a

quali condizioni può ò avvenire la sua cancellazione?

3.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 198 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente

ai quesiti 1 e come segue ai quesiti 2 e 3;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di molestie

sessuali,(art. 198 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1897/2006 del 24 maggio 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

3.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 800.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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