10.2006.281
Dovere di prudenza dell'automobilista; incidente in rotatoria con ferimento di un ciclista
5 giugno 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2006.281
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, PRPEN
Titolo:
Dovere di prudenza dell'automobilista; incidente in rotatoria con ferimento di un ciclista
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.281
DA
1801/2006
Bellinzona
5
giugno 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: DI 1,)
prevenuto colpevole di lesioni colpose,
per avere,
in data __________, a __________, per imprevidenza colpevole, cagionato a CIVI
1 un danno al corpo e meglio, circolando alla guida del veicolo __________
corsa targato __________, all’interno dell’intersezione rotatoria,
nell’affrontare l’uscita verso __________ omesso di prestare la richiesta
attenzione al traffico ivi circolante, con la conseguenza che non concedette la
precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva sulla sua destra in direzione di __________,
urtandolo, il quale, cadendo, riportò le lesioni descritte nel certificato
medico agli atti;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 22 maggio 2006 n. 1801/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre 3. La parte
civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 giugno 2006;
indetto il
dibattimento 5 giugno 2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente,
il suo difensore DI 1e la patrocinatrice di parte civile PR 1, mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 4 giugno 2007 ha rinunciato ad
intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
presente
pure quale interprete per la lingua araba la signora __________ la quale – resa
edotta delle conseguenze penali di una falsa traduzione nel senso dell'art. 307
CP – promette di adempiere fedelmente il suo compito;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti la patrocinatorice
della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo
l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose, per avere, in data __________, a __________,
per imprevidenza colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio,
circolando alla guida del veicolo __________ corsa targato __________,
all’interno dell’intersezione rotatoria, nell’affron-tare l’uscita verso __________
omesso di prestare la richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la
conseguenza che non concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva
sulla sua destra in direzione di __________, urtan-dolo, il quale, cadendo,
riportò le lesioni descritte nel certificato medico agli atti?
2.
In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data
11/12 giugno 2007 l’accusato, per il tramite del suo difensore, ha inoltrato
tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo
contestualmente la motivazione della sentenza;
da qui le
presenti motivazioni.
Considerato in fatto e in
diritto,
1.
L’accusato,
classe __________, ha svolto la propria formazione in __________, suo Paese natìo:
frequentate le scuole dell’obbligo ha ottenuto il diploma di elettromeccanico-elettricista
dopo ulteriori tre anni di scuola superiore.
In aula egli
ha indicato che “il destino” ha voluto che lui incontrasse 11 anni fa in
__________ una cittadina svizzera, dal 2001 divenuta sua moglie e dalla quale
ha avuto un figlio piccolo, che ancora non ha compiuto il primo anno di vita.
Parlando
della sua condizione attuale, ACCU 1 si è definito “casalingo”,
dichiarando di vivere grazie al solo sostegno della moglie, di cui non conosce
il reddito. Al beneficio dell’indennità di disoccupazione sino al 2005, da
allora egli non percepisce più alcuna entrata.
L’accusato
ha ottenuto nel 2004 la patente di guida svizzera, atteso che, a suo dire,
quella __________ non era qui riconosciuta.
2.
Il 20
settembre 2004, verso le 12.50, l’accusato si trovava a transitare, alla guida
del veicolo __________, di proprietà di suo suocero __________, in territorio
di __________.
Giunto da __________
proveniente dalla zona denominata “__________” e diretto verso la stazione ferroviaria
di __________, all’interno della rotatoria egli è entrato in collisione con il
ciclista CIVI 1, qui parte civile, che ha riportato le seguenti lesioni
accertate con certificato medico 4 maggio 2006 (doc. 16): frattura della
vertebra Th 12 e ferita da taglio al gomito sinistro con lesione parziale del
tendine del tricipite.
La
dinamica dell’incidente è oggetto di versioni differenti e verrà ripresa nei considerandi
che seguono.
3.
Rimasto
degente dal 20 al 24 settembre 2004 presso l’Ospedale Regionale di __________, __________
è poi stato trasferito alla __________ Klinik di __________. Egli è rimasto
inabile al lavoro per circa tre mesi.
In data 27
ottobre 2004 CIVI 1 ha sporto querela penale per lesioni nei confronti di ACCU
1.
Interrogati i protagonisti diretti dalla Polizia nonché (l’accusato) dal
magistrato inquirente, questi ha emesso in data 20 dicembre 2004 un decreto di
non luogo a procedere “stante le divergenti versioni agli atti, in assenza
di riscontri oggettivi esterni nel caso di specie, non potendo determinare
l’esatto punto di collisione” (doc. 6).
Su istanza
di promozione dell’accusa inoltrata da CIVI 1, la Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello con decisione 7 dicembre 2005 (doc. 10) ha accolto
parzialmente la domanda, annullando il decreto di non luogo a procedere e
ordinando al Sostituto Procuratore Pubblico di completare le informazioni
preliminari, in specie con l’assunzione testimoniale della moglie della parte
civile, __________, che aveva potuto assistere ai fatti in quanto, anch’essa in
sella ad una bicicletta, era a pochi metri dal marito quando vi è stato l’urto
con l’autovettura di ACCU 1.
Proceduto
all’audizione di __________ (doc. 12) e assunte informazioni di tipo medico
sulla salute del marito CIVI 1 (doc. 16), il magistrato inquirente ha emesso il
decreto d’accusa 22 maggio 2006 ravvisando nel comportamento di ACCU 1, gli
estremi del reato di lesioni colpose “per avere (...) per imprevidenza
colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio, circolando alla guida
del veicolo __________ corsa targato __________, all’interno dell’intersezione
rotatoria, nell’affrontare l’uscita verso __________ omesso di prestare la
richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la conseguenza che non
concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva sulla sua destra in
direzione di __________, urtandolo, il quale, cadendo, riportò le lesioni
descritte nel certificato medico agli atti”.
Al decreto
d’accusa si è tempestivamente opposto l’accusato. Da qui il dibattimento.
4.
Sulla dinamica di quanto accaduto in quei
pochi istanti le versioni rese dai protagonisti divergono su più punti, ma,
come si vedrà più avanti, presentano anche qualche (fondamentale) punto in
comune.
4.1
L’accusato è stato sentito in quattro
occasioni: due volte davanti alla Polizia (sub a e b), una volta davanti
al magistrato inquirente (sub c) e l’ultima al dibattimento (sub
d).
a) Nel corso del’interrogatorio 20 settembre
2004.
egli si è così espresso: “Percorrendo la rotonda ho visto due ciclisti.
Erano un uomo e una donna. Erano fermi quasi all’uscita per la Stazione. Sono
sicuro che erano fermi perché avevano un piede a terra e l’altro sul pedalino.
Stavano discutendo come per cercare la strada da percorrere. Quando sono giunto
alla loro altezza l’uomo è ripartito continuando a girare nella rotonda proprio
nel momento in cui io sono arrivato alla sua altezza (...) La mia velocità era
limitata. Mi ero fermato al dare precedenza per lasciare passare un’auto. Ero
appena ripartito e avevo ancora la prima inserita. Quindi posso stimare la
velocità fra i 10 e i 15 km/h (...) Quando ho visto i ciclisti la donna era
davanti all’uomo che quindi si trovava ancora nella rotonda. La sua distanza
dal bordo esterno era poca poiché erano fermi e molto vicini al bordo stesso”.
b) Nel secondo interrogatorio davanti alla
Polizia, dieci giorni dopo, ACCU 1 ha precisato che “l’uomo era quasi fermo
ma stava ancora circolando. Era girato con la bicicletta verso la moglie ferma.
Ho pensato che volessero uscire dalla strada e andare verso il prato. Per cui
ho continuato svoltando a destra per immettermi sulla strada per la stazione”,
riconfermando poco oltre che “l’uomo stava viaggiando adagio ma era in
movimento”.
c) Davanti al magistrato inquirente e alla
presenza dell’interprete e del proprio difensore, in data 29 novembre 2004, ACCU
1.
ha espressamente confermato quanto riferito il 30 settembre 2004. Più in là
ha ribadito che “il marito non l’ho mai visto fermo”, che “il marito
era dietro la moglie” e che la collisione è avvenuta “ancora all’interno
della rotatoria”.
Da quel verbale, nonché dallo schizzo
allegatovi, si evince che l’accusato, non appena entrato nella rotatoria ha
individuato i ciclisti in mezzo al campo stradale (“al centro della
carreggiata”) e che poi questi “si sono spostati verso il bordo esterno
e la moglie si è fermata”; inoltre che “il loro sguardo era rivolto
verso il prato dove c’era il sentiero come se volessero imboccare il sentiero
sotto la rotonda”.
Egli spiega così poi la collisione: “Ritenuto
come il loro sguardo era rivolto verso la parte che porta ai sentieri, la
moglie era già ferma e il marito la guardava, io ero sicuro che loro avrebbero
lasciato la carreggiata proseguendo verso la destra in direzione di questo.
(...) Invece il ciclista come detto ha cambiato direzione ed ha superato la
moglie, venendo verso di me”. (...). “Il ciclista stava andando in
un’altra direzione, è lui ad aver cambiato la direzione di marcia all’ultimo
momento”.
d) In aula ACCU 1 ha sostenuto che poco prima
che lui uscisse dalla rotatoria, ad una velocità di 20-25 km/h, con inserita la
seconda marcia, il ciclista ( “che forse aveva un piede appoggiato a terra”
e che forse “era quasi fermo o andava piano”) abbia repentinamente accelerato,
cambiando direzione. Egli ha segnalato sul piano dei luoghi allegato al verbale
le posizioni dei vari protagonisti.
Per lui la donna era davanti all’uomo;
entrambi erano sulla strada (“secondo me erano sul bordo”), uno dietro
l’altro, quasi paralleli, il marito più verso l’interno.
Il ciclista avrebbe quindi urtato la sua
autovettura sulla porta anteriore destra e sullo specchietto e poi sarebbe
caduto sul posto. Così richiesto, l’accusato ha negato tanto che la parte
civile a seguito dell’urto sia finita sul cofano quanto che subito dopo si sia
rialzata per andare a stendersi sul prato, come sostenuto da CIVI 1 (cfr. sub
cons. 4.3.).
e) Le contraddizioni dell’accusato, rilevate
anche dalla Camera dei ricorsi penali (doc. 10, cons. 2.3.), in specie per
quanto attiene le sue prime parole dopo i fatti, sono state giustificate dal
suo difensore in aula con le difficoltà linguistiche e con il fatto che,
davanti alla Polizia, egli non avesse potuto contare sull’ausilio di un
interprete.
Messo a confronto lo schizzo dei luoghi completato
davanti a questo Giudice con quello redatto davanti al Sostituto Procuratore
Pubblico e mostrate le differenze all’accusato, questi non ha saputo fornire
spiegazioni e ha dichiarato di non riconoscere la propria grafia nelle scritte
di cui al doc. 5. Nell’indicazione delle posizioni diverge in particolare, rispetto
a quanto esposto in aula, la posizione dei ciclisti nella rotatoria quando sono
stati notati la prima volta: nell’ultima versione l’accusato ha sostenuto
fossero già a bordo rotatoria; precedentemente aveva affermato fossero al
centro e solo in seguito si fossero spostati.
Occorre per contro dare atto che ACCU 1 ha
sempre coerentemente affermato (ad esclusione del primo verbale, da lui stesso
indicato come “viziato”) che il ciclista CIVI 1 fosse in (pur minimo) movimento
e che i ciclisti erano stati da lui notati (in condizione di visuale perfetta e
di meteo ottimale) al momento della sua entrata nella rotonda. Infine che la
collisione fosse avvenuta ancora all’interno di questa.
4.2
Così la parte civile CIVI 1 ha descritto
quegli istanti (verbale 22 settembre 2004): “Imboccata la rotonda (...)
eravamo intenzionati a prendere l’uscita che porta al porto di __________.
Percorso poco meno di metà rotonda venivo urtato da un’auto che stava
imboccando l’uscita che conduce poi in stazione. Preciso che io circolavo
davanti, mentre mia moglie mi seguiva. Intendo precisare inoltre che non mi
sono accorto del veicolo che sopraggiungeva, quindi non ho neppure tentato di
frenare”.
CIVI 1 ha negato di essersi fermato
all’interno della rotonda, anche perché cognito della zona (“quindi sapevamo
già dove andare”).
4.3
La teste CIVI 1, moglie della parte civile,
ne ha riferito il 28 febbraio 2006: “Noi provenivamo da __________ e ci
siamo immessi nella rotonda con l’intenzione di proseguire in direzione di __________.
Dinnanzi vi era mio marito e dietro io a circa 4/5 metri (...) ricordo
di una macchina presente nella rotonda (...) l’auto si stava dirigendo
velocemente contro mio marito tanto che io non ho avuto il tempo di avvisarlo
del pericolo urlando (...). Mio marito è caduto prima sopra il cofano
dell’autovettura e da lì sulla strada”. A specifiche domande la teste ha
risposto che “l’urto è avvenuto dentro la rotonda”, che né lei né il
marito si erano fermati, che entrambi erano perfettamente cogniti della strada
da percorrere e che “siamo sempre andati ai bordi esterni della rotonda”.
4.4
Le versioni, contrastanti su più aspetti,
collimano, per quanto qui d’interesse, in primis sul fatto che CIVI 1
fosse sempre rimasto in movimento e all’interno della rotonda, in secondo luogo
che la collisione fosse avvenuta sulla strada, all’interno della rotatoria.
5.
Il Sostituto Procuratore Pubblico ha
ravvisato nell’agire dell’accusato gli estremi del reato di lesioni colpose
semplici.
A querela di parte, qui tempestivamente
avvenuta, è punito per lesioni colpose semplici chi, per negligenza, cagiona un
danno al corpo o alla salute di una persona (art. 125 CP).
Quanto ad acta (doc. 16) attesta di
lesioni quali una frattura della vertebra Th 12 e una ferita da taglio al
gomito sinistro con lesione parziale del tendine del tricipite.
Le lesioni in sé non sono state contestate,
né del resto avrebbero potuto esserlo con successo.
6.
Nel diritto penale il concetto di
negligenza non dipende dalla violazione di una specifica norma. In materia di
circolazione stradale il conducente di un veicolo può essere riconosciuto
colpevole di lesioni corporali per negligenza anche allorquando non ha fatto
altro che violare il dovere generale di prudenza che gli incombeva, senza che
venga disattesa una disposizione particolare in materia di circolazione
stradale (DTF 78 IV 73; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 3.2. ad
art. 26 LCStr). In altre parole la violazione del dovere di prudenza può essere
dedotta anche da principi generali (DTF 122 IV 20; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4
ad art. 125 CP).
Un comportamento viola i doveri di prudenza
quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue
conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui
e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129
IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz,
op. cit., n. 2 ad art. 125 CP).
L’art. 26 LCStr (dal titolo marginale “Norma
fondamentale”) indica al suo cpv. 1 che “ciascuno, nella
circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo
per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”. Per il
cpv. 2 ancor maggiore prudenza “deve essere usata verso i fanciulli, gli
infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un
utente della strada non si comporti correttamente”.
Se è vero che ogni conducente deve poter
ritenere che anche gli altri utenti si conformino alle norme di circolazione,
lo stesso deve anche valutare secondo le circostanze se non vi sia
un’accresciuta richiesta di attenzione per la possibile violazione di queste
regole da parte di altri (DTF 95 IV 92). Altrimenti espresso, con l’art. 26
cpv. 2 LCStr, una prudenza particolare s’impone allorquando possa sembrare che
un utente della strada si possa comportare in modo non corretto; ciò poiché
ogni utente deve fare il possibile per evitare che si verifichi un incidente (cfr.
Von Werra, Du principe de la confiance
dans le droit de la circulation routière, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral
(étude présentée à la Conférence annuelle 1970 des juges d’instruction romands,
in: RVJ 1970, pagg. 205 seg. e rif. ivi citati). Così ad esempio allorquando il
conducente ravvisa - in tempo sufficiente per reagire - che l’attenzione di un
utente si distoglie dal traffico o sussiste indizio che questi possa
comportarsi in modo scorretto (Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 51.1, ad art. 26 LCStr).
Di più, l’art. 35 cpv. 3 LCStr sancisce che
chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in
particolare a coloro che vuole sorpassare. Nella fase di sorpasso il margine di
sicurezza dovrà essere calcolato in modo ampio per tenere conto non solo delle
difficoltà di apprezzare velocità e distanza, ma anche del fatto che le
condizioni esistenti all’inizio del sorpasso possono modificarsi durante lo
stesso e che un numero innumerevole di avvenimenti possono complicare la
manovra del sorpasso (Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 2.17 ad art. 35 LCStr).
7.
Richiamando i punti univocamente
riconosciuti dai protagonisti e pur facendo fede, per la rimanenza, alle parole
dell’accusato ne deriva il quadro di un automobilista che alla sua entrata
nella rotatoria nota perfettamente due ciclisti (di cui uno sicuramente in
movimento, per quanto minimo) in sella alla loro bicicletta, all’interno della
rotatoria, davanti a lui. I due ciclisti, per voce di ACCU 1, appaiono indecisi
e titubanti, come se non sapessero decidersi sulla strada da seguire; l’uomo ha
lo sguardo in direzione del prato e guarda la moglie che lo segue. L’accusato,
intento a percorrere la prima parte di rotatoria ad una velocità da lui
indicata fra 15 e 25 km/h, malgrado essi si trovino quasi all’altezza
dell’uscita per la stazione di __________ (che lui vuole imboccare), non
rallenta né fa loro segni e li sorpassa. Poi, l’impatto.
8.
La fattispecie, per come descritta dallo
stesso automobilista, evidenzia come questi non potesse desumere con certezza
(come invece da lui perorato nel verbale 30 settembre 2004) quali fossero le
intenzioni dei due ciclisti e quale direzione essi avrebbero preso.
Avendo notato - ipse dixit - che CIVI
1.
non guardava la strada (e quindi non prestava attenzione al veicolo che stava
sopraggiungendo), ma volgeva lo sguardo verso la moglie e in direzione del
prato, l’accusato doveva mostrare diversa diligenza e aumentare la propria
attenzione: il comportamento dei ciclisti poteva lasciar presagire una manovra
non corretta o perlomeno pericolosa. Le circostanze imponevano insomma
all’accusato di rallentare, se del caso addirittura di fermarsi, e/o di “chiarire”
la situazione (ad esempio per mezzo di segnali con la mano), non certo di
proseguire a velocità inalterata la sua marcia, sorpassando chi, per quanto di
lato, si trovava davanti a lui.
L’accusato ha così violato il suo dovere di
prudenza, che gli imponeva ben maggior riguardo verso gli utenti (oltretutto
“più deboli”) della strada che lo precedevano. Prudenza accresciuta si poteva
altresì attendere da ACCU 1 in quanto fresco di patente, ottenuta nel nostro
Paese solo qualche mese prima, e quindi privo di esperienza.
Egli avrebbe dovuto reagire (prima
dell’incidente) comportandosi in modo diverso e ciò deve essergli posto a
carico quale imprevidenza colpevole. L’accusato ha in conclusione disatteso le
regole di prudenza che le circostanze gli richiedevano affinché non eccedesse i
limiti del rischio ammissibile; nemmeno egli ha prestato l’attenzione e
compiuto gli sforzi che si potevano da lui attendere (cfr. TF 12.05.2006,
6P.59/2006, cons. 1).
9.
Pur se la difesa non ne ha fatto menzione,
rimane da esaminare se il comportamento del ciclista possa avere interrotto il
nesso causale, atteso che tra il comportamento colpevole contrario a un dovere
di prudenza e l’esito deve infatti sussistere un rapporto di causalità naturale
ed adeguata.
9.1
La causalità naturale è una questione di
fatto (cfr. Jenny, Strafgesetzbuch
I, Basilea 2003, n. 71 ad art. 18 CP) e richiede che il comportamento da
giudicare costituisca una conditio sine qua non dell’evento
verificatosi, In altri termini: se il comportamento dell’agente fosse stato tralasciato
pure l’evento, con alto grado di verosimiglianza, sarebbe venuto meno (DTF 125
IV 197; 122 IV 17 cons. 2c/aa; 118 IV 130 cons. 6a). Non è per contro
necessario che questo comportamento costituisca la causa unica dell’evento (DTF
115.
IV 205 cons. 5b).
In casu si potrebbe ammettere
l’interruzione del nesso di causalità naturale soltanto se l’accusato avesse
reso verosimile che l’investimento si sarebbe prodotto anche se avesse frenato
e avesse cercato di capire le intenzioni dei ciclisti. L’esercizio non è
evidentemente riuscito, e, come detto, nemmeno è stato tentato.
9.2
Il rapporto di causalità è adeguato qualora
il comportamento dell’autore sia idoneo, secondo l’andamento normale delle cose
e l’esperienza generale della vita, a produrre o favorire l’evento (DTF 130 IV
13.
cons. 7a/bb; 127 IV 65; 127 IV 39). Esso viene meno soltanto se altre cause
concomitanti, quali, ad esempio, l’imprudenza di un terzo o della vittima,
costituiscono circostanze del tutto eccezionali o appaiono dovute a un
comportamento così straordinario, insensato o stravagante da non poter essere
in alcun modo previste (DTF 100 IV 203-204, cons. 3). L’imprevedibilità di una
colpa concorrente o concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere
il nesso di causalità adeguata; occorre infatti che tale colpa abbia una
gravità tale da apparire come la causa più probabile ed immediata dell’evento
considerato, relegando in un secondo piano gli altri fattori che hanno
contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell’agente e le sue
conseguenze dirette (TF 12.05.2006 inc.6P.59/2006, cons. 1; DTF 130 IV 7 cons.
3.2
; CCRP 2.11.2004 inc. 17.2003.5, cons. 4). Sull’interruzione del nesso
causale la giurisprudenza appare oltremodo restrittiva (DTF 120 IV 312; 121 IV
213; 122 IV 23; Rep. 1997 n. 11,
pag. 91; 1994 n. 12, pag. 263).
Pur sottoscrivendo la versione resa
dall’accusato, per i motivi più volte esposti, nelle circostanze concrete,
quanto compiuto da CIVI 1 non era del tutto imprevedibile (DTF 106 IV
395; 94 IV 27). Anzi, l’indecisione dei ciclisti, ben ravvisata dall’accusato,
nonché il fatto che la parte civile non guardasse la strada, non poteva certo
far escludere che questi si sarebbe comportato come ha poi fatto. Il suo
comportamento non era affatto insensato o talmente stravagante da non poter
essere previsto nelle circostanze concrete.
Ne consegue che non vi è interruzione del
rapporto di causalità fra il comportamento dell’accusato e l’evento
verificatosi.
11.
Esaminato l’aspetto - ritenuto fondamentale
anche dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello nella propria
decisione 7 dicembre 2005, al cons. 2.1. (doc. 10) - della violazione del
dovere di prudenza, indubbiamente data già solo rimanendo fedeli ai fatti per
come raccontati da ACCU 1, non occorre spendere altre parole su quanto emerso
dalle descrizioni dei fatti per bocca dei coniugi __________.
Nemmeno risulta in alcun modo determinante
- ancora come rilevato dalla Camera dei ricorsi penali sub cons. 2.4. -
riuscire a stabilire l’esatto punto di collisione, indiscutibilmente avvenuta
all’interno della rotonda.
12.
In conclusione ACCU 1 va riconosciuto
colpevole di lesioni semplici colpose ex art. 125 CP.
Per quanto riguarda la concorrenza con le disposizioni
penali della LCStr, sia ricordato che l’applicazione dell’art. 90 LCStr non
entra in considerazione allorquando, per violazione dell’art. 26 LCStr, vi è un
incidente che causa morte o lesioni corporali ai sensi del CP (DTF 106 IV 391).
13.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del Codice
penale che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a
giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore
della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al
condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP).
Il nuovo diritto prevede che di principio
non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CP).
Queste pene sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in
aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal
giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore
al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi
obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP).
Il numero delle aliquote, fino ad un
massimo di 360, viene invece stabilito commisurandolo alla colpevolezza
dell’autore (art. 34 cpv. 1 e 47 CP).
Riconosciuto il principio che la pena
pecuniaria deve intendersi come lex mitior rispetto alla pena detentiva
(Popp, Basler Kommentar, n. 11 ad
art. 2 CP; Chimichella, Die Geldstrafe
im schweizerischen Strafrecht, Berna, 2006, pag. 59) e considerato che comunque
nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per pronunciare secondo il
nuovo diritto una pena privativa della libertà inferiore a sei mesi (art. 41
cpv. 1 CP), tenuto conto infine dell’attenuante sopra citata, si giustifica di
punire l’accusato con 3 aliquote giornaliere di pena pecuniaria.
14.
L’accusato non lavora e non ha entrate da
attività lucrativa da ormai due anni. In questi termini non appare arbitrario
fissare l’aliquota giornaliera di pena pecuniaria in fr. 30.--, per cui
l’accusato va condannato alla pena di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.--
cadauna, per un totale di pena pecuniaria di fr. 90.--.
Conformemente all’art. 42 cpv. 1 CP la pena
pecuniaria deve essere sospesa condizionalmente, ritenuto che l’accusato è
incensurato (doc. 14), mentre che per quanto riguarda il periodo di prova si
ritiene giustificata una sospensione di due anni (art. 44 CP), come proposto
dall’accusa.
Infine, come consentito dall’art. 42 cpv.
4.
CP, a lato della pena pecuniaria sospesa condizionalmente viene inflitta una
multa di fr. 200.--, commisurata alle condizioni economiche del reo.
15.
Per l’art. 276 cpv. 5 CPP la sentenza
decide simultaneamente sulle spese di giudizio e sugli indennizzi alla parte
civile.
Trattandosi di sentenza di condanna le
tasse e le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del
condannato.
P.q.m.,
visti gli art.
125.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
al quesito posto sub 1, come segue agli altri quesiti posti,
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1801/2006 del 22 maggio 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un
totale di fr. 90.-- (novanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.-- per complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta);
comunica che la
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e che sarà cancellata trascorso
il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, una volta cresciuta in giudicato, a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1:
fr. 200.-- multa
fr. 600.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 950.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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