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Decisione

10.2006.281

Dovere di prudenza dell'automobilista; incidente in rotatoria con ferimento di un ciclista

5 giugno 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 22 maggio 2006 n. 1801/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre 3. La parte

civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura

(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 giugno 2006;

indetto il

dibattimento 5 giugno 2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente,

il suo difensore DI 1e la patrocinatrice di parte civile PR 1, mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 4 giugno 2007 ha rinunciato ad

intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

presente

pure quale interprete per la lingua araba la signora __________ la quale – resa

edotta delle conseguenze penali di una falsa traduzione nel senso dell'art. 307

CP – promette di adempiere fedelmente il suo compito;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentiti la patrocinatorice

della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo

l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose, per avere, in data __________, a __________,

per imprevidenza colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio,

circolando alla guida del veicolo __________ corsa targato __________,

all’interno dell’intersezione rotatoria, nell’affron-tare l’uscita verso __________

omesso di prestare la richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la

conseguenza che non concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva

sulla sua destra in direzione di __________, urtan-dolo, il quale, cadendo,

riportò le lesioni descritte nel certificato medico agli atti?

2.

In caso di

risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data

11/12 giugno 2007 l’accusato, per il tramite del suo difensore, ha inoltrato

tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo

contestualmente la motivazione della sentenza;

da qui le

presenti motivazioni.

Considerato in fatto e in

diritto,

1.

L’accusato,

classe __________, ha svolto la propria formazione in __________, suo Paese natìo:

frequentate le scuole dell’obbligo ha ottenuto il diploma di elettromeccanico-elettricista

dopo ulteriori tre anni di scuola superiore.

In aula egli

ha indicato che “il destino” ha voluto che lui incontrasse 11 anni fa in

__________ una cittadina svizzera, dal 2001 divenuta sua moglie e dalla quale

ha avuto un figlio piccolo, che ancora non ha compiuto il primo anno di vita.

Parlando

della sua condizione attuale, ACCU 1 si è definito “casalingo”,

dichiarando di vivere grazie al solo sostegno della moglie, di cui non conosce

il reddito. Al beneficio dell’indennità di disoccupazione sino al 2005, da

allora egli non percepisce più alcuna entrata.

L’accusato

ha ottenuto nel 2004 la patente di guida svizzera, atteso che, a suo dire,

quella __________ non era qui riconosciuta.

2.

Il 20

settembre 2004, verso le 12.50, l’accusato si trovava a transitare, alla guida

del veicolo __________, di proprietà di suo suocero __________, in territorio

di __________.

Giunto da __________

proveniente dalla zona denominata “__________” e diretto verso la stazione ferroviaria

di __________, all’interno della rotatoria egli è entrato in collisione con il

ciclista CIVI 1, qui parte civile, che ha riportato le seguenti lesioni

accertate con certificato medico 4 maggio 2006 (doc. 16): frattura della

vertebra Th 12 e ferita da taglio al gomito sinistro con lesione parziale del

tendine del tricipite.

La

dinamica dell’incidente è oggetto di versioni differenti e verrà ripresa nei considerandi

che seguono.

3.

Rimasto

degente dal 20 al 24 settembre 2004 presso l’Ospedale Regionale di __________, __________

è poi stato trasferito alla __________ Klinik di __________. Egli è rimasto

inabile al lavoro per circa tre mesi.

In data 27

ottobre 2004 CIVI 1 ha sporto querela penale per lesioni nei confronti di ACCU

1.

Interrogati i protagonisti diretti dalla Polizia nonché (l’accusato) dal

magistrato inquirente, questi ha emesso in data 20 dicembre 2004 un decreto di

non luogo a procedere “stante le divergenti versioni agli atti, in assenza

di riscontri oggettivi esterni nel caso di specie, non potendo determinare

l’esatto punto di collisione” (doc. 6).

Su istanza

di promozione dell’accusa inoltrata da CIVI 1, la Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello con decisione 7 dicembre 2005 (doc. 10) ha accolto

parzialmente la domanda, annullando il decreto di non luogo a procedere e

ordinando al Sostituto Procuratore Pubblico di completare le informazioni

preliminari, in specie con l’assunzione testimoniale della moglie della parte

civile, __________, che aveva potuto assistere ai fatti in quanto, anch’essa in

sella ad una bicicletta, era a pochi metri dal marito quando vi è stato l’urto

con l’autovettura di ACCU 1.

Proceduto

all’audizione di __________ (doc. 12) e assunte informazioni di tipo medico

sulla salute del marito CIVI 1 (doc. 16), il magistrato inquirente ha emesso il

decreto d’accusa 22 maggio 2006 ravvisando nel comportamento di ACCU 1, gli

estremi del reato di lesioni colpose “per avere (...) per imprevidenza

colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio, circolando alla guida

del veicolo __________ corsa targato __________, all’interno dell’intersezione

rotatoria, nell’affrontare l’uscita verso __________ omesso di prestare la

richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la conseguenza che non

concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva sulla sua destra in

direzione di __________, urtandolo, il quale, cadendo, riportò le lesioni

descritte nel certificato medico agli atti”.

Al decreto

d’accusa si è tempestivamente opposto l’accusato. Da qui il dibattimento.

4.

Sulla dinamica di quanto accaduto in quei

pochi istanti le versioni rese dai protagonisti divergono su più punti, ma,

come si vedrà più avanti, presentano anche qualche (fondamentale) punto in

comune.

4.1

L’accusato è stato sentito in quattro

occasioni: due volte davanti alla Polizia (sub a e b), una volta davanti

al magistrato inquirente (sub c) e l’ultima al dibattimento (sub

d).

a) Nel corso del’interrogatorio 20 settembre

2004.

egli si è così espresso: “Percorrendo la rotonda ho visto due ciclisti.

Erano un uomo e una donna. Erano fermi quasi all’uscita per la Stazione. Sono

sicuro che erano fermi perché avevano un piede a terra e l’altro sul pedalino.

Stavano discutendo come per cercare la strada da percorrere. Quando sono giunto

alla loro altezza l’uomo è ripartito continuando a girare nella rotonda proprio

nel momento in cui io sono arrivato alla sua altezza (...) La mia velocità era

limitata. Mi ero fermato al dare precedenza per lasciare passare un’auto. Ero

appena ripartito e avevo ancora la prima inserita. Quindi posso stimare la

velocità fra i 10 e i 15 km/h (...) Quando ho visto i ciclisti la donna era

davanti all’uomo che quindi si trovava ancora nella rotonda. La sua distanza

dal bordo esterno era poca poiché erano fermi e molto vicini al bordo stesso”.

b) Nel secondo interrogatorio davanti alla

Polizia, dieci giorni dopo, ACCU 1 ha precisato che “l’uomo era quasi fermo

ma stava ancora circolando. Era girato con la bicicletta verso la moglie ferma.

Ho pensato che volessero uscire dalla strada e andare verso il prato. Per cui

ho continuato svoltando a destra per immettermi sulla strada per la stazione”,

riconfermando poco oltre che “l’uomo stava viaggiando adagio ma era in

movimento”.

c) Davanti al magistrato inquirente e alla

presenza dell’interprete e del proprio difensore, in data 29 novembre 2004, ACCU

1.

ha espressamente confermato quanto riferito il 30 settembre 2004. Più in là

ha ribadito che “il marito non l’ho mai visto fermo”, che “il marito

era dietro la moglie” e che la collisione è avvenuta “ancora all’interno

della rotatoria”.

Da quel verbale, nonché dallo schizzo

allegatovi, si evince che l’accusato, non appena entrato nella rotatoria ha

individuato i ciclisti in mezzo al campo stradale (“al centro della

carreggiata”) e che poi questi “si sono spostati verso il bordo esterno

e la moglie si è fermata”; inoltre che “il loro sguardo era rivolto

verso il prato dove c’era il sentiero come se volessero imboccare il sentiero

sotto la rotonda”.

Egli spiega così poi la collisione: “Ritenuto

come il loro sguardo era rivolto verso la parte che porta ai sentieri, la

moglie era già ferma e il marito la guardava, io ero sicuro che loro avrebbero

lasciato la carreggiata proseguendo verso la destra in direzione di questo.

(...) Invece il ciclista come detto ha cambiato direzione ed ha superato la

moglie, venendo verso di me”. (...). “Il ciclista stava andando in

un’altra direzione, è lui ad aver cambiato la direzione di marcia all’ultimo

momento”.

d) In aula ACCU 1 ha sostenuto che poco prima

che lui uscisse dalla rotatoria, ad una velocità di 20-25 km/h, con inserita la

seconda marcia, il ciclista ( “che forse aveva un piede appoggiato a terra”

e che forse “era quasi fermo o andava piano”) abbia repentinamente accelerato,

cambiando direzione. Egli ha segnalato sul piano dei luoghi allegato al verbale

le posizioni dei vari protagonisti.

Per lui la donna era davanti all’uomo;

entrambi erano sulla strada (“secondo me erano sul bordo”), uno dietro

l’altro, quasi paralleli, il marito più verso l’interno.

Il ciclista avrebbe quindi urtato la sua

autovettura sulla porta anteriore destra e sullo specchietto e poi sarebbe

caduto sul posto. Così richiesto, l’accusato ha negato tanto che la parte

civile a seguito dell’urto sia finita sul cofano quanto che subito dopo si sia

rialzata per andare a stendersi sul prato, come sostenuto da CIVI 1 (cfr. sub

cons. 4.3.).

e) Le contraddizioni dell’accusato, rilevate

anche dalla Camera dei ricorsi penali (doc. 10, cons. 2.3.), in specie per

quanto attiene le sue prime parole dopo i fatti, sono state giustificate dal

suo difensore in aula con le difficoltà linguistiche e con il fatto che,

davanti alla Polizia, egli non avesse potuto contare sull’ausilio di un

interprete.

Messo a confronto lo schizzo dei luoghi completato

davanti a questo Giudice con quello redatto davanti al Sostituto Procuratore

Pubblico e mostrate le differenze all’accusato, questi non ha saputo fornire

spiegazioni e ha dichiarato di non riconoscere la propria grafia nelle scritte

di cui al doc. 5. Nell’indicazione delle posizioni diverge in particolare, rispetto

a quanto esposto in aula, la posizione dei ciclisti nella rotatoria quando sono

stati notati la prima volta: nell’ultima versione l’accusato ha sostenuto

fossero già a bordo rotatoria; precedentemente aveva affermato fossero al

centro e solo in seguito si fossero spostati.

Occorre per contro dare atto che ACCU 1 ha

sempre coerentemente affermato (ad esclusione del primo verbale, da lui stesso

indicato come “viziato”) che il ciclista CIVI 1 fosse in (pur minimo) movimento

e che i ciclisti erano stati da lui notati (in condizione di visuale perfetta e

di meteo ottimale) al momento della sua entrata nella rotonda. Infine che la

collisione fosse avvenuta ancora all’interno di questa.

4.2

Così la parte civile CIVI 1 ha descritto

quegli istanti (verbale 22 settembre 2004): “Imboccata la rotonda (...)

eravamo intenzionati a prendere l’uscita che porta al porto di __________.

Percorso poco meno di metà rotonda venivo urtato da un’auto che stava

imboccando l’uscita che conduce poi in stazione. Preciso che io circolavo

davanti, mentre mia moglie mi seguiva. Intendo precisare inoltre che non mi

sono accorto del veicolo che sopraggiungeva, quindi non ho neppure tentato di

frenare”.

CIVI 1 ha negato di essersi fermato

all’interno della rotonda, anche perché cognito della zona (“quindi sapevamo

già dove andare”).

4.3

La teste CIVI 1, moglie della parte civile,

ne ha riferito il 28 febbraio 2006: “Noi provenivamo da __________ e ci

siamo immessi nella rotonda con l’intenzione di proseguire in direzione di __________.

Dinnanzi vi era mio marito e dietro io a circa 4/5 metri (...) ricordo

di una macchina presente nella rotonda (...) l’auto si stava dirigendo

velocemente contro mio marito tanto che io non ho avuto il tempo di avvisarlo

del pericolo urlando (...). Mio marito è caduto prima sopra il cofano

dell’autovettura e da lì sulla strada”. A specifiche domande la teste ha

risposto che “l’urto è avvenuto dentro la rotonda”, che né lei né il

marito si erano fermati, che entrambi erano perfettamente cogniti della strada

da percorrere e che “siamo sempre andati ai bordi esterni della rotonda”.

4.4

Le versioni, contrastanti su più aspetti,

collimano, per quanto qui d’interesse, in primis sul fatto che CIVI 1

fosse sempre rimasto in movimento e all’interno della rotonda, in secondo luogo

che la collisione fosse avvenuta sulla strada, all’interno della rotatoria.

5.

Il Sostituto Procuratore Pubblico ha

ravvisato nell’agire dell’accusato gli estremi del reato di lesioni colpose

semplici.

A querela di parte, qui tempestivamente

avvenuta, è punito per lesioni colpose semplici chi, per negligenza, cagiona un

danno al corpo o alla salute di una persona (art. 125 CP).

Quanto ad acta (doc. 16) attesta di

lesioni quali una frattura della vertebra Th 12 e una ferita da taglio al

gomito sinistro con lesione parziale del tendine del tricipite.

Le lesioni in sé non sono state contestate,

né del resto avrebbero potuto esserlo con successo.

6.

Nel diritto penale il concetto di

negligenza non dipende dalla violazione di una specifica norma. In materia di

circolazione stradale il conducente di un veicolo può essere riconosciuto

colpevole di lesioni corporali per negligenza anche allorquando non ha fatto

altro che violare il dovere generale di prudenza che gli incombeva, senza che

venga disattesa una disposizione particolare in materia di circolazione

stradale (DTF 78 IV 73; Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 3.2. ad

art. 26 LCStr). In altre parole la violazione del dovere di prudenza può essere

dedotta anche da principi generali (DTF 122 IV 20; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4

ad art. 125 CP).

Un comportamento viola i doveri di prudenza

quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue

conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui

e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129

IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz,

op. cit., n. 2 ad art. 125 CP).

L’art. 26 LCStr (dal titolo marginale “Norma

fondamentale”) indica al suo cpv. 1 che “ciascuno, nella

circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo

per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”. Per il

cpv. 2 ancor maggiore prudenza “deve essere usata verso i fanciulli, gli

infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un

utente della strada non si comporti correttamente”.

Se è vero che ogni conducente deve poter

ritenere che anche gli altri utenti si conformino alle norme di circolazione,

lo stesso deve anche valutare secondo le circostanze se non vi sia

un’accresciuta richiesta di attenzione per la possibile violazione di queste

regole da parte di altri (DTF 95 IV 92). Altrimenti espresso, con l’art. 26

cpv. 2 LCStr, una prudenza particolare s’impone allorquando possa sembrare che

un utente della strada si possa comportare in modo non corretto; ciò poiché

ogni utente deve fare il possibile per evitare che si verifichi un incidente (cfr.

Von Werra, Du principe de la confiance

dans le droit de la circulation routière, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral

(étude présentée à la Conférence annuelle 1970 des juges d’instruction romands,

in: RVJ 1970, pagg. 205 seg. e rif. ivi citati). Così ad esempio allorquando il

conducente ravvisa - in tempo sufficiente per reagire - che l’attenzione di un

utente si distoglie dal traffico o sussiste indizio che questi possa

comportarsi in modo scorretto (Bussy/Rusconi,

op. cit., n. 51.1, ad art. 26 LCStr).

Di più, l’art. 35 cpv. 3 LCStr sancisce che

chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in

particolare a coloro che vuole sorpassare. Nella fase di sorpasso il margine di

sicurezza dovrà essere calcolato in modo ampio per tenere conto non solo delle

difficoltà di apprezzare velocità e distanza, ma anche del fatto che le

condizioni esistenti all’inizio del sorpasso possono modificarsi durante lo

stesso e che un numero innumerevole di avvenimenti possono complicare la

manovra del sorpasso (Bussy/Rusconi,

op. cit., n. 2.17 ad art. 35 LCStr).

7.

Richiamando i punti univocamente

riconosciuti dai protagonisti e pur facendo fede, per la rimanenza, alle parole

dell’accusato ne deriva il quadro di un automobilista che alla sua entrata

nella rotatoria nota perfettamente due ciclisti (di cui uno sicuramente in

movimento, per quanto minimo) in sella alla loro bicicletta, all’interno della

rotatoria, davanti a lui. I due ciclisti, per voce di ACCU 1, appaiono indecisi

e titubanti, come se non sapessero decidersi sulla strada da seguire; l’uomo ha

lo sguardo in direzione del prato e guarda la moglie che lo segue. L’accusato,

intento a percorrere la prima parte di rotatoria ad una velocità da lui

indicata fra 15 e 25 km/h, malgrado essi si trovino quasi all’altezza

dell’uscita per la stazione di __________ (che lui vuole imboccare), non

rallenta né fa loro segni e li sorpassa. Poi, l’impatto.

8.

La fattispecie, per come descritta dallo

stesso automobilista, evidenzia come questi non potesse desumere con certezza

(come invece da lui perorato nel verbale 30 settembre 2004) quali fossero le

intenzioni dei due ciclisti e quale direzione essi avrebbero preso.

Avendo notato - ipse dixit - che CIVI

1.

non guardava la strada (e quindi non prestava attenzione al veicolo che stava

sopraggiungendo), ma volgeva lo sguardo verso la moglie e in direzione del

prato, l’accusato doveva mostrare diversa diligenza e aumentare la propria

attenzione: il comportamento dei ciclisti poteva lasciar presagire una manovra

non corretta o perlomeno pericolosa. Le circostanze imponevano insomma

all’accusato di rallentare, se del caso addirittura di fermarsi, e/o di “chiarire”

la situazione (ad esempio per mezzo di segnali con la mano), non certo di

proseguire a velocità inalterata la sua marcia, sorpassando chi, per quanto di

lato, si trovava davanti a lui.

L’accusato ha così violato il suo dovere di

prudenza, che gli imponeva ben maggior riguardo verso gli utenti (oltretutto

“più deboli”) della strada che lo precedevano. Prudenza accresciuta si poteva

altresì attendere da ACCU 1 in quanto fresco di patente, ottenuta nel nostro

Paese solo qualche mese prima, e quindi privo di esperienza.

Egli avrebbe dovuto reagire (prima

dell’incidente) comportandosi in modo diverso e ciò deve essergli posto a

carico quale imprevidenza colpevole. L’accusato ha in conclusione disatteso le

regole di prudenza che le circostanze gli richiedevano affinché non eccedesse i

limiti del rischio ammissibile; nemmeno egli ha prestato l’attenzione e

compiuto gli sforzi che si potevano da lui attendere (cfr. TF 12.05.2006,

6P.59/2006, cons. 1).

9.

Pur se la difesa non ne ha fatto menzione,

rimane da esaminare se il comportamento del ciclista possa avere interrotto il

nesso causale, atteso che tra il comportamento colpevole contrario a un dovere

di prudenza e l’esito deve infatti sussistere un rapporto di causalità naturale

ed adeguata.

9.1

La causalità naturale è una questione di

fatto (cfr. Jenny, Strafgesetzbuch

I, Basilea 2003, n. 71 ad art. 18 CP) e richiede che il comportamento da

giudicare costituisca una conditio sine qua non dell’evento

verificatosi, In altri termini: se il comportamento dell’agente fosse stato tralasciato

pure l’evento, con alto grado di verosimiglianza, sarebbe venuto meno (DTF 125

IV 197; 122 IV 17 cons. 2c/aa; 118 IV 130 cons. 6a). Non è per contro

necessario che questo comportamento costituisca la causa unica dell’evento (DTF

115.

IV 205 cons. 5b).

In casu si potrebbe ammettere

l’interruzione del nesso di causalità naturale soltanto se l’accusato avesse

reso verosimile che l’investimento si sarebbe prodotto anche se avesse frenato

e avesse cercato di capire le intenzioni dei ciclisti. L’esercizio non è

evidentemente riuscito, e, come detto, nemmeno è stato tentato.

9.2

Il rapporto di causalità è adeguato qualora

il comportamento dell’autore sia idoneo, secondo l’andamento normale delle cose

e l’esperienza generale della vita, a produrre o favorire l’evento (DTF 130 IV

13.

cons. 7a/bb; 127 IV 65; 127 IV 39). Esso viene meno soltanto se altre cause

concomitanti, quali, ad esempio, l’imprudenza di un terzo o della vittima,

costituiscono circostanze del tutto eccezionali o appaiono dovute a un

comportamento così straordinario, insensato o stravagante da non poter essere

in alcun modo previste (DTF 100 IV 203-204, cons. 3). L’imprevedibilità di una

colpa concorrente o concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere

il nesso di causalità adeguata; occorre infatti che tale colpa abbia una

gravità tale da apparire come la causa più probabile ed immediata dell’evento

considerato, relegando in un secondo piano gli altri fattori che hanno

contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell’agente e le sue

conseguenze dirette (TF 12.05.2006 inc.6P.59/2006, cons. 1; DTF 130 IV 7 cons.

3.2

; CCRP 2.11.2004 inc. 17.2003.5, cons. 4). Sull’interruzione del nesso

causale la giurisprudenza appare oltremodo restrittiva (DTF 120 IV 312; 121 IV

213; 122 IV 23; Rep. 1997 n. 11,

pag. 91; 1994 n. 12, pag. 263).

Pur sottoscrivendo la versione resa

dall’accusato, per i motivi più volte esposti, nelle circostanze concrete,

quanto compiuto da CIVI 1 non era del tutto imprevedibile (DTF 106 IV

395; 94 IV 27). Anzi, l’indecisione dei ciclisti, ben ravvisata dall’accusato,

nonché il fatto che la parte civile non guardasse la strada, non poteva certo

far escludere che questi si sarebbe comportato come ha poi fatto. Il suo

comportamento non era affatto insensato o talmente stravagante da non poter

essere previsto nelle circostanze concrete.

Ne consegue che non vi è interruzione del

rapporto di causalità fra il comportamento dell’accusato e l’evento

verificatosi.

11.

Esaminato l’aspetto - ritenuto fondamentale

anche dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello nella propria

decisione 7 dicembre 2005, al cons. 2.1. (doc. 10) - della violazione del

dovere di prudenza, indubbiamente data già solo rimanendo fedeli ai fatti per

come raccontati da ACCU 1, non occorre spendere altre parole su quanto emerso

dalle descrizioni dei fatti per bocca dei coniugi __________.

Nemmeno risulta in alcun modo determinante

- ancora come rilevato dalla Camera dei ricorsi penali sub cons. 2.4. -

riuscire a stabilire l’esatto punto di collisione, indiscutibilmente avvenuta

all’interno della rotonda.

12.

In conclusione ACCU 1 va riconosciuto

colpevole di lesioni semplici colpose ex art. 125 CP.

Per quanto riguarda la concorrenza con le disposizioni

penali della LCStr, sia ricordato che l’applicazione dell’art. 90 LCStr non

entra in considerazione allorquando, per violazione dell’art. 26 LCStr, vi è un

incidente che causa morte o lesioni corporali ai sensi del CP (DTF 106 IV 391).

13.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del Codice

penale che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a

giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore

della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al

condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP).

Il nuovo diritto prevede che di principio

non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CP).

Queste pene sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in

aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal

giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore

al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi

obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP).

Il numero delle aliquote, fino ad un

massimo di 360, viene invece stabilito commisurandolo alla colpevolezza

dell’autore (art. 34 cpv. 1 e 47 CP).

Riconosciuto il principio che la pena

pecuniaria deve intendersi come lex mitior rispetto alla pena detentiva

(Popp, Basler Kommentar, n. 11 ad

art. 2 CP; Chimichella, Die Geldstrafe

im schweizerischen Strafrecht, Berna, 2006, pag. 59) e considerato che comunque

nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per pronunciare secondo il

nuovo diritto una pena privativa della libertà inferiore a sei mesi (art. 41

cpv. 1 CP), tenuto conto infine dell’attenuante sopra citata, si giustifica di

punire l’accusato con 3 aliquote giornaliere di pena pecuniaria.

14.

L’accusato non lavora e non ha entrate da

attività lucrativa da ormai due anni. In questi termini non appare arbitrario

fissare l’aliquota giornaliera di pena pecuniaria in fr. 30.--, per cui

l’accusato va condannato alla pena di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.--

cadauna, per un totale di pena pecuniaria di fr. 90.--.

Conformemente all’art. 42 cpv. 1 CP la pena

pecuniaria deve essere sospesa condizionalmente, ritenuto che l’accusato è

incensurato (doc. 14), mentre che per quanto riguarda il periodo di prova si

ritiene giustificata una sospensione di due anni (art. 44 CP), come proposto

dall’accusa.

Infine, come consentito dall’art. 42 cpv.

4.

CP, a lato della pena pecuniaria sospesa condizionalmente viene inflitta una

multa di fr. 200.--, commisurata alle condizioni economiche del reo.

15.

Per l’art. 276 cpv. 5 CPP la sentenza

decide simultaneamente sulle spese di giudizio e sugli indennizzi alla parte

civile.

Trattandosi di sentenza di condanna le

tasse e le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del

condannato.

P.q.m.,

visti gli art.

125.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

al quesito posto sub 1, come segue agli altri quesiti posti,

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1801/2006 del 22 maggio 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un

totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 150.-- per complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta);

comunica che la

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e che sarà cancellata trascorso

il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, una volta cresciuta in giudicato, a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

giuridico della circolazione, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1:

fr. 200.-- multa

fr. 600.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 950.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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