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Decisione

10.2006.284

Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di circolazione ed essendo in stato di ubriahcezza (min. 0.87 - max. 1.20).

2 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2. guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto

l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;

fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno

2006 n. 1956/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 (settantacinque)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.-- con

l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso

di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministro Pubblico il 10.10.2005 (art. 41 cifra

3.

cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;

indetto il dibattimento il 2 febbraio

2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente e il suo difensore,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la

conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale ha affermato che, al momento dell’infrazione, credeva in buona fede di

essere autorizzato alla guida di autoveicoli.

Egli è stato infatti colpito da

due decisioni amministrative separate: la prima prevedeva una revoca della

licenza e la seconda, che prolungava il periodo della prima revoca, non gli era

ancora stata intimata. Più precisamente l’accusato è stato oggetto di una prima

decisione della Sezione della circolazione (del 15.12. 2005, che produce), la

quale commina una revoca “dal 18.1 al 9.4.2006”. Poco prima dello

scadere della revoca in questione, il 6.4.2006, la medesima Sezione della

circolazione ha però deciso di prolungare il periodo di revoca “dal 18.1 al

25.4

” in ragione di un’ altra infrazione commessa a __________ l’8

dicembre 2005. La raccomandata, riferita a questa seconda risoluzione (del

6.4

, che produce), che prolungava la revoca di 15 giorni (dal 9.4 al

25.4

) è stata però da lui ritirata solo dopo l’infrazione del 17.4.2006.

Per motivi personali l’accusato ha infatti un “fermo posta” a __________,

circostanza questa che gli ha impedito di verificare giornalmente la

corrispondenza.

L’accusato rileva per il resto

di essere un buon lavoratore alle dipendenze dal settembre 2004 del Consorzio

per la costruzione __________. Al proposito produce il contratto di lavoro,

unitamente alle tabelle di presenza per l’anno 2007 che attestano che i turni

di lavoro con cui sarà confrontato sono assidui e supereranno le 10 ore. Capito

lo scopo delle sanzioni a lui comminate, l’accusato ha ora deciso di stargare

il veicolo e di abbandonare la guida, facendo capo ai mezzi pubblici e a

passaggi di colleghi di lavoro. Precisa inoltre che per poter lavorare ha

dovuto dormire, e dorme tuttora, presso un albergo di __________ e presso i

“container” di cantiere. Precisa di vivere in Svizzera da 20 anni, e che vive

ancora con i genitori, di cui si occupa del sostentamento. La sua situazione

finanziaria può essere riassunta con un salario netto oscillante fra i fr.

60'000.-- e i fr. 90'000.--; la variazione dipende dalle vacanze e dalle ore di

lavoro effettuate. Riguardo ai debiti, l’accusato dichiara di intendere

saldarli e attualmente li sta pagando con un minimo di fr. 3'000.-- al mese

direttamente all’UEF.

sentito il difensore, il quale contesta

prudenzialmente l’infrazione di circolazione senza licenza di condurre,

osservando che l’onere probatorio relativo alla notifica della decisione della

SC incombe all’autorità inquirente. Fa presente la buona condotta tenuta

dall’imputato dopo i fatti che l’hanno visto coinvolto, osservando che dal mese

di aprile del 2006 egli non ha più avuto problemi con la giustizia, anzi si è

adoperato per guadagnare correttamente il proprio salario e per, da un lato,

soddisfare i bisogni propri nonché della famiglia. Rileva che a fronte di un

reddito definito importante di circa fr. 6 -7'000.-- mensili, egli si impegna a

soddisfare le esigenze della propria famiglia nell’ordine di circa 1'500.--, fr

al mese, rispettivamente di far fronte agli impegni nei confronti dell’UEF di

Bellinzona, con versamenti di 2 -3'000.--a dipendenza dei propri redditi . Egli

ha già iniziato nell’opera di spurgo dell’estratto dell’UEF ed è intenzionato

ad eliminare tali debiti entro la fine del corrente anno. Osserva infine che

l’accusato ha finalmente compreso la lezione e che l’attuale revoca della

licenza in vigore fino al 9 agosto 2007 servirà sicuramente a fargli

comprendere gli errori commessi e ad evitare che gli stessi abbiano a

ripetersi.

In quest’ottica l’imputato

postula il beneficio della condizionale per la pena comminata il 10 ottobre

2005;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

1.1

guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________ il 17 aprile 2006, condotto l'autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);

1.2

guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto, a __________

il 17 aprile 2006, l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;

2.

In caso di risposta affermativa,

quale deve essere la pena e se deve essere sospesa condizionalmente?

3.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il

10.10.2005

(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS)?

4.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

. A chi vanno caricate le tasse

e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr, 95

cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti e dato atto che, indipendentemente dalla notifica delle decisioni

dell’Ufficio della Circolazione, il giorno dei fatti penali l’accusato non era

concretamente in possesso della licenza di circolazione. Ritenuto che non era

(ancora) stato giudicato per i fatti di __________ dell’8.11.2005, egli non

poteva legittimamente mettersi al voltante senza avere prima verificato lo

stato della sua pratica presso l’ufficio della Circolazione; in vista

dell’individualizzazione della sanzione si può comunque tener conto del fatto

che, il 17 aprile 2006 (11 giorni dopo l’emissione della decisione) l’accusato non

aveva ancora preso conoscenza della decisione del 6 aprile 2006 e che, stante

il suo comportamento nella vita in genere, l’attuale esecuzione della pena “non

sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o

delitti” (art. 42 cpv. 1 CP), ciò che giustifica di metterlo (ancora) al

beneficio della sospensione condizionale per l’infrazione del 10 ottobre 2005 e

per quella del 17 aprile 2006. Deve tuttavia essere prolungato il periodo di

prova e la multa deve essere confermata. Per la quantificazione delle aliquote

la sentenza si è ispirata al metodo Sollberger.

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o

nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1956/2006 del 6 giugno 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr.

150.

--(centocinquanta), per un totale di fr.

11'250.-(undicimiladuecentocinquanta);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.

Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 10 ottobre 2005;

3.

Alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 400.-- spese giudiziarie

fr. 1'700.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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