10.2006.284
Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di circolazione ed essendo in stato di ubriahcezza (min. 0.87 - max. 1.20).
2 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2006.284
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di circolazione ed essendo in stato di ubriahcezza (min. 0.87 - max. 1.20).
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.284
DA
1956/2006
Bellinzona
2
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida
in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);
fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;
reato previsto
dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto
l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;
fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno
2006 n. 1956/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.-- con
l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso
di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministro Pubblico il 10.10.2005 (art. 41 cifra
3.
cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;
indetto il dibattimento il 2 febbraio
2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente e il suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la
conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale ha affermato che, al momento dell’infrazione, credeva in buona fede di
essere autorizzato alla guida di autoveicoli.
Egli è stato infatti colpito da
due decisioni amministrative separate: la prima prevedeva una revoca della
licenza e la seconda, che prolungava il periodo della prima revoca, non gli era
ancora stata intimata. Più precisamente l’accusato è stato oggetto di una prima
decisione della Sezione della circolazione (del 15.12. 2005, che produce), la
quale commina una revoca “dal 18.1 al 9.4.2006”. Poco prima dello
scadere della revoca in questione, il 6.4.2006, la medesima Sezione della
circolazione ha però deciso di prolungare il periodo di revoca “dal 18.1 al
25.4
” in ragione di un’ altra infrazione commessa a __________ l’8
dicembre 2005. La raccomandata, riferita a questa seconda risoluzione (del
6.4
, che produce), che prolungava la revoca di 15 giorni (dal 9.4 al
25.4
) è stata però da lui ritirata solo dopo l’infrazione del 17.4.2006.
Per motivi personali l’accusato ha infatti un “fermo posta” a __________,
circostanza questa che gli ha impedito di verificare giornalmente la
corrispondenza.
L’accusato rileva per il resto
di essere un buon lavoratore alle dipendenze dal settembre 2004 del Consorzio
per la costruzione __________. Al proposito produce il contratto di lavoro,
unitamente alle tabelle di presenza per l’anno 2007 che attestano che i turni
di lavoro con cui sarà confrontato sono assidui e supereranno le 10 ore. Capito
lo scopo delle sanzioni a lui comminate, l’accusato ha ora deciso di stargare
il veicolo e di abbandonare la guida, facendo capo ai mezzi pubblici e a
passaggi di colleghi di lavoro. Precisa inoltre che per poter lavorare ha
dovuto dormire, e dorme tuttora, presso un albergo di __________ e presso i
“container” di cantiere. Precisa di vivere in Svizzera da 20 anni, e che vive
ancora con i genitori, di cui si occupa del sostentamento. La sua situazione
finanziaria può essere riassunta con un salario netto oscillante fra i fr.
60'000.-- e i fr. 90'000.--; la variazione dipende dalle vacanze e dalle ore di
lavoro effettuate. Riguardo ai debiti, l’accusato dichiara di intendere
saldarli e attualmente li sta pagando con un minimo di fr. 3'000.-- al mese
direttamente all’UEF.
sentito il difensore, il quale contesta
prudenzialmente l’infrazione di circolazione senza licenza di condurre,
osservando che l’onere probatorio relativo alla notifica della decisione della
SC incombe all’autorità inquirente. Fa presente la buona condotta tenuta
dall’imputato dopo i fatti che l’hanno visto coinvolto, osservando che dal mese
di aprile del 2006 egli non ha più avuto problemi con la giustizia, anzi si è
adoperato per guadagnare correttamente il proprio salario e per, da un lato,
soddisfare i bisogni propri nonché della famiglia. Rileva che a fronte di un
reddito definito importante di circa fr. 6 -7'000.-- mensili, egli si impegna a
soddisfare le esigenze della propria famiglia nell’ordine di circa 1'500.--, fr
al mese, rispettivamente di far fronte agli impegni nei confronti dell’UEF di
Bellinzona, con versamenti di 2 -3'000.--a dipendenza dei propri redditi . Egli
ha già iniziato nell’opera di spurgo dell’estratto dell’UEF ed è intenzionato
ad eliminare tali debiti entro la fine del corrente anno. Osserva infine che
l’accusato ha finalmente compreso la lezione e che l’attuale revoca della
licenza in vigore fino al 9 agosto 2007 servirà sicuramente a fargli
comprendere gli errori commessi e ad evitare che gli stessi abbiano a
ripetersi.
In quest’ottica l’imputato
postula il beneficio della condizionale per la pena comminata il 10 ottobre
2005;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
1.1
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________ il 17 aprile 2006, condotto l'autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);
1.2
guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto, a __________
il 17 aprile 2006, l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;
2.
In caso di risposta affermativa,
quale deve essere la pena e se deve essere sospesa condizionalmente?
3.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
10.10.2005
(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS)?
4.
L’eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
. A chi vanno caricate le tasse
e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr, 95
cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti e dato atto che, indipendentemente dalla notifica delle decisioni
dell’Ufficio della Circolazione, il giorno dei fatti penali l’accusato non era
concretamente in possesso della licenza di circolazione. Ritenuto che non era
(ancora) stato giudicato per i fatti di __________ dell’8.11.2005, egli non
poteva legittimamente mettersi al voltante senza avere prima verificato lo
stato della sua pratica presso l’ufficio della Circolazione; in vista
dell’individualizzazione della sanzione si può comunque tener conto del fatto
che, il 17 aprile 2006 (11 giorni dopo l’emissione della decisione) l’accusato non
aveva ancora preso conoscenza della decisione del 6 aprile 2006 e che, stante
il suo comportamento nella vita in genere, l’attuale esecuzione della pena “non
sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o
delitti” (art. 42 cpv. 1 CP), ciò che giustifica di metterlo (ancora) al
beneficio della sospensione condizionale per l’infrazione del 10 ottobre 2005 e
per quella del 17 aprile 2006. Deve tuttavia essere prolungato il periodo di
prova e la multa deve essere confermata. Per la quantificazione delle aliquote
la sentenza si è ispirata al metodo Sollberger.
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1956/2006 del 6 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr.
150.
--(centocinquanta), per un totale di fr.
11'250.-(undicimiladuecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.
Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 10 ottobre 2005;
3.
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'700.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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