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Decisione

10.2006.285

Ripetuta ingiuria, calunnia, diffamazione tramite la divulgazione e distribuzione capillare di scritti, volantini e disegni offensivi; ripetuto abuso di impianti telefonici

30 marzo 2007Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 174 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 179septies CP, art. 180

cpv. 1 CP, art. 33 LARM (combinato con gli artt. 19 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. a

LARM) e art. 19a LStup;

perseguito con

decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. 2192/2006 del AINQ 1, __________, che propone

la condanna:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

3.

Al

versamento alla parte civile CIVI 3 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di

torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 3 è rinviata al

competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al

versamento alla parte civile CIVI 4 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di

torto morale e di fr. 214.-- a titolo di risarcimento del danno. Per ogni

ulteriore pretesa la parte civile CIVI 4 è rinviata al competente foro civile

(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

5.

Al

versamento alla parte civile CIVI 5 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di

torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 5 è rinviata al

competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

6.

Al

versamento alla parte civile CIVI 6 dell'importo di fr. 300.- a titolo di torto

morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 6 è rinviata al

competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

7.

Al

versamento alla parte civile CIVI 7 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di

torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 7 è rinviata al

competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

8.

Per

ogni eventuale pretesa le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 sono rinviate al

competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

9.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 200.00.

ed inoltre 10. Ordina

la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 – Reperto SAD 3186/2005 (art. 58 CPS).

11.

Ordina

la confisca e la distruzione di un silenziatore, indicato nel verbale di

sequestro del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero (art. 58

CPS).

12.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CP, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CP.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;

indetto il

dibattimento 30 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,

assistito dal suo patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

procuratore pubblico il quale ha posto l’accento sull’inattendibilità delle

versioni dei fatti adotte dall’accusato, peraltro contraddittorie,chiedendo la

condanna dell’accusato ad una pena superiore a quella proposta con il decreto

d’accusa di 60 aliquote giornaliere di fr. 100.—cadauna, la multa di fr.

2'000.—e la confisca, per motivi d’ordine pubblico, della scatola contenente,

la pistola, il silenziatore, le munizioni e il silenziatore,

sentite le

parti civili che hanno aggiornato le rispettive pretese,

sentito il

difensore, il quale ha chiesto l’assoluzione del suo patrocinato assolutamente

estraneo ai fatti di cui al decreto d’accusa. Non si è opposto all’uso delle

risultanze predibattimentali, né alla qualifica giuridica dei reati, precisando

comunque che l’autore degli scritti agli atti non è lui; Ha ammesso pertanto i

reati riferiti alla legge sulle armi e a quella sugli stupefacenti di cui ai

punti 5 e 6, non opponendosi alla confisca del “silenziatore”,

sentito da

ultimo l'accusato il quale ha confermato la propria estraneità ai fatti.

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È

ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

calunnia;

1.2

ingiuria;

1.3

abuso

di impianti di telecomunicazioni;

1.4

minaccia;

1.5

infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni;

1.6

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale pena deve essere posta al

beneficio della condizionale?

4.

Le pretese delle parti civili CIVI 3,

CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 7, la CIVI 1 e CIVI 2 devono essere accolte e se

sì in che misura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le

spese?

6.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 reperto SAD

3186/2005 (art. 58 CPS)?

7.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione del silenziatore, indicato nel

verbale di sequestro del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero?

§ Deve

essere confiscata, subordinatamente consegnata al competente ufficio cantonale

la pistola “Beretta” e tutto il contenuto della valigetta?

8.

L’eventuale condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e se sì , a

quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

letti ed esaminati gli

atti;

considerato in

fatto ed in diritto

1.

ACCU 1 e una delle vittime, CIVI 7

di __________, sono stati fidanzati ed hanno convissuto nella casa dell’accusato

a __________. La loro relazione è durata circa sette anni ed è terminata alla

fine del 1997. ACCU 1 non ha accettato la fine di questa relazione: stando agli

scritti da lui redatti a quei tempi, egli sarebbe stato per anni trattato

ingiustamente, ingannato se non addirittura sfruttato dall’allora convivente;

una frase fra tutte: “…io essendo un pezzo di pane, e tu lo sai, ho deciso

d’inviarti questo scritto perché non sopporto l’ingiustizia e tu lo sai”

(doc. 2B, pag. 1). Di diverso avviso era però la ragazza: “l’ACCU 1 non

sopportava il mio modo di essere e di parlare”, “da parte mia cercavo di

assecondarlo sino ad annullare la mia personalità facendomi subire tutte le angherie

possibili e immaginabili”, “se per caso sorridevo o ringraziavo qualcuno per l’ACCU

1.

era un tradimento sicuro tacciandomi di ragazza leggera per non dire di

puttana”, “ho vissuto in questo sistema per 7 lunghissimi anni senza avere il

coraggio di ribellarmi al suo volere” (verb. int. CIVI 3, 6 gennaio 1999,

pag.1-2): in seguito lo ha lasciato.

Non è comunque la storia

sentimentale fra i due che occorre qui approfondire:

pur comprendendo il fatto

che la fine di una relazione possa turbare una

persona, con questo non

si può dedurre che questa possa reagire a proprio piacimento, ritenuto che i

diritti della personalità devono comunque essere rispettati. Va detto che, allo

spirarare della storia fra i due, ACCU 1 ha di gran lunga superato detti

limiti.

È infatti in quest’epoca

che s’inserisce una prima querela penale sporta dall’ex

ragazza nei confronti

dell’accusato, per i medesimi reati (o quasi) di cui al

decreto d’accusa del

presente procedimento: con la querela sporta allora,

CIVI 3 affermava che il ACCU

1.

aveva divulgato scritti e lettere

ingiuriosi.

2.

L’istruttoria che ha fatto seguito a tale querela è sfociata, il 21

marzo 2001, in un decreto di non luogo a procedere, il quale non è stato emesso

non per mancanza di prove (si veda il punto 6), ma per “mancanza d’interesse”

da parte della querelante e per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Il

Procuratore Pubblico aveva comunque “formalmente diffidato” ACCU 1 “a

continuare a rispettare l’impegno da lui assunto in sede di verbale di Polizia

del 23.1.1999, evitando così, anche in futuro, di nuovamente importunare, in

qualsiasi modo o maniera la querelante” (punto 10).

ACCU 1 aveva, all'epoca,

comunque ammesso di essere l’artefice dei memoriali oggetto di querela. In sede

d’interrogatorio di Polizia del 23 gennaio 1999 aveva precisato: “dal

momento in cui ha lasciato la casa ho iniziato a sentire dicerie sul mio conto

e sulla nostra situazione di coppia. Le stesse mi venivano riportate da amici

comuni e dai suoi colleghi di lavoro di cui non voglio fare i nomi. Non potendo

parlare direttamente alla CIVI 3 ho deciso di scriverle delle lettere. Mi

vengono mostrati degli scritti allegati alla presente querela penale. Confermo

di essere stato l’autore degli allegati A -B -D - E. Quest’ultima l’ho fatta in

un momento di rabbia in quanto avevo telefonato alla CIVI 7 e la stessa non mi

aveva riconosciuto”. Lo scritto (allegato C) non l’avrebbe invece redatto

lui; le persone che avrebbero divulgato le dicerie non sono mai state né precisate

né individuate. Tant’è.

Fatte queste premesse, va osservato

che i documenti che all’epoca erano allegati alla querela sono essenziali per

comprendere la fattispecie oggetto della presente causa, in quanto si tratta di

lettere che l’accusato ha ammesso di avere scritto e che possono essere

utilizzate per capire il suo particolare modus agendi e per stabilire se

gli scritti di cui alla querela del presente procedimento sono stati redatti e

divulgati dalla medesima mano.

3.

Il 22 luglio 2005 CIVI 3 (l’ex ragazza di ACCU 1 citata nei due punti

precedenti) ha inoltrato una nuova querela contro l'accusato. Stando a quanto

indicato nell’allegato in questione, egli avrebbe nuovamente commesso reati

contro l’onore nei suoi confronti e avrebbe abusato degli impianti di

telecomunicazione. ACCU 1 avrebbe per di più minacciato la famiglia di CIVI 3.

Per i dettagli si rinvia all’atto introduttivo di causa e ai considerandi che

seguono, con la precisazione che i motivi che hanno indotto la querelante a

rivolgersi nuovamente all’Autorità sono riconducibili a delle lettere anonime

(con disegni allegati) pervenute a lei e ai suoi genitori, oltre che ai

numerosissimi bigliettini disseminati in varie località del Sottoceneri (fra

cui __________, dove la querelante lavorava e __________, comune in cui

abitavano i suoi genitori): uno fra tutti “CIVI 3, “__________, 24h pompini

bevuti, fr.10.--”, recante l’indicazione di vari numeri telefonici privati

e professionali appartenenti alle vittime.

Pure CIVI 4, padre di CIVI 3, e

la madre CIVI 5, che è nel frattempo deceduta, hanno inoltrato una denuncia

penale siccome, fra l'altro, il 25 maggio 2005 alle ore 12.20 hanno subito una

minaccia di morte al telefono. Le persone citate hanno per di più ricevuto,

tramite telefono, le medesime richieste di prestazioni sessuali a causa della

divulgazione di bigliettini indicante il loro recapito telefonico di __________.

Anche CIVI 6 ha sporto querela

contro ignoti.

Egli ha agito in qualità di padre

di un’altra CIVI 3: non la medesima donna che ha querelato il qui accusato e di

cui si è detto poc’anzi, bensì una sua omonima, che, per questo motivo é stata anch’ella

vittima degli scritti sopra citati.

Non vi sono ragioni per credere

che questa CIVI 3 fosse l'obbiettivo effettivamente prefissato dall’autore

degli scritti. A seguito dei fatti di cui alla querela del 1999, l'altra CIVI 3, aveva in effetti celato a tutti il proprio indirizzo , mentre la famiglia di CIVI

6, così come sua figlia CIVI 3, erano regolarmente iscritti nell’elenco

telefonico. Questa famiglia si è vista dunque recapitare a casa i medesimi

scritti e la sua utenza telefonica, appunto di __________, è analogamente stata

oggetto di fastidiose telefonate di richieste di prestazioni sessuali. Il

relativo numero di telefono privato era infatti indicato sui vari bigliettini

sparsi in vari posteggi del Sottoceneri.

Da notare in tal senso che

all'indirizzo di CIVI 3 (l'ex ragazza di ACCU 1) non é mai stato recapitato

alcunché, così come se l'autore fosse convinto che la stessa abitava a __________.

Il 29 luglio 2005 anche CIVI 1,

da sempre datrice di lavoro di CIVI 3 (l'ex ragazza di ACCU 1), ha sporto

querela contro ignoti. Presso questo istituto sono infatti giunte “decine e

decine di telefonate” da parte di persone che richiedevano prestazioni

sessuali e ciò sempre a seguito della divulgazione dei volantini che indicavano

(anche) il numero di telefono dell’ufficio informazioni della Posta di __________.

4.

Ora, il primo indizio che induce ad identificare ACCU 1 come l’autore

degli atti di cui sopra è individuabile nello scritto (firmato) del 1° dicembre

1997.

Con questa lettera ACCU 1 aveva richiesto alla sua ex convivente il

rimborso di determinati importi pecuniari: quelli riferiti al canone di

locazione, quelli riferiti alla sua Jeep, che la ragazza avrebbe

danneggiato e, ciò che qui interessa maggiormente, quelli riferiti a quanto da

lui speso “per aggiustare la cellulite delle gambe” (doc. 1) della sua

ex ragazza. Questo primo scritto lascia trasparire un evidente astio

dell’accusato nei confronti di CIVI 3: una sorta di "conto in sospeso"

con la sua ex fidanzata, a cui già si accennava all’epoca della prima querela

penale (doc. 2). Conto che non é mai stato saldato né dimenticato.

Stando agli accertamenti

istruttori, non sono state individuate persone, al di fuori dell’accusato, che

potevano nutrire, ancora nel 2005, una tale ostilità nei confronti di CIVI 3:

troppo forti erano le frasi da lui scritte immediatamente dopo la rottura. CIVI

7.

gli avrebbe addirittura “rubato” sette anni della sua vita (doc. 2B,

pag. 12): un turbamento che molto verosimilmente non é mai stato cancellato

dalla sua mente. È chiaro però che detto indizio, preso isolatamente, non é

sufficiente per giustificare la condanna dell'accusato. Si osserva tuttavia che

l’autore degli scritti annessi alla querela deve forzatamente conoscere la vita

di CIVI 3 nei dettagli ed avere un motivo (movente) di divulgarli ai sui

parenti e a terzi a ben sei anni di distanza dalla fine della relazione.

5.

Come detto, per meglio identificare la responsabilità di ACCU 1 nei

fatti di cui al decreto d’accusa del 19 giugno 2006, occorre soffermarsi sugli

scritti da lui redatti del 1999, vale a dire immediatamente dopo la fine della

relazione e rubricati agli atti sub docc. 2A, 2B, 2D e 2E. In tali missive

l’accusato si é lamentato, in maniera precisa e circostanziata, della sua ex

convivente CIVI 3; egli ha descritto il loro vissuto fino alla rottura, che è

stata ad un certo punto messa in atto dalla donna, con il sostegno della sua

famiglia. "Pagine di verità saranno inutili alla conoscenza per coloro

che la parentela scavalca ogni verità", scriveva all'epoca a

giustificazione del suo operato.

“Noi non avevamo neppure iniziato…ora siete tutti nei

guai, __________ andicappati bastardi porci”, si dice in un documento (doc.

12) indirizzato nel 2005 ai genitori di CIVI 3. Questo "avvertimento"

sembra proprio richimare uno degli argomenti da lui sollevati nel 1999: l'astio

nei confronti della famiglia __________. Se poi ci si sofferma su tutti gli

atri “temi” toccati e sulle vittime prescelte nelle lettere citate (tutte

persone, amici e parenti vicini a CIVI 3), si trovano numerosi altri elementi

indiziari che portano forzatamente a concludere che siano stati stati elaborati

dalle medesima mente e redatti dalla stessa mano.

6.

Per meglio comprendere quanto

appena riportato, vanno precisate alcune circostanze avvenute nel corso della

relazione fra i due: durante la convivenza con l’accusato, __________ si era

sottoposta ad un intervento chirurgico di liposuzione.

1999: nei suoi memoriali

ACCU 1 afferma di avere “finanziato” tale operazione e, questo, nonostante non

concordasse con la querelante sulla necessità e sull'opportunità di sottoporsi

a tale intervento. Secondo lui quell’operazione sarebbe per di più mal

riuscita, lasciando nella vittima due brutte cicatrici sulle gambe. È

importante porre l’accento su questi due dettagli, in quanto il "tema del

dimagrimento", il finanziamento dell'operazione e il fatto delle cicatrici

sulle gambe ricorrono assiduamente nei vari scritti e disegni oggetto delle

querele.

2005: “coi danni vi

siete indebitati” riporta il doc. 12 indirizzato ai genitori della ex

convivente: proprio come l’accusato scriveva il 12 settembre 1998, “ …diverse

migliaia di Sfr. Svizzeri contabilizzati a decine che __________ deve nei miei

confronti”. Come detto fu proprio ACCU 1 a concedere a CIVI 3 i soldi per pagare

l’operazione estetica, (doc. 2B a pag. 2): “friend gentleman sale cash __________

€ for you head” si riporta nel doc. 10. Va osservato che l’operazione è

effettivamente costata quella cifra e che ACCU 1 ha pagato

fr. __________.

7.

Un altro argomento ricorrente nei

documenti alla base della querela è quello dell’ “ignoranza”. Gli scritti del

1999.

definiscono assiduamente CIVI 3 come una persona priva d’intelligenza: essi

riportano però anche che, per questo motivo, ella non sarebbe stata in grado di

nascondere determinati suoi comportamenti, poi scoperti dall’accusato e giudicati

da quest’ultimo intollerabili. Da qui la sua conclusione “…stramaledico gli

anni 90,” scrive dopo avere appreso di essere stato in un certo qual

senso tradito, “…perché hanno il tuo volto di merda.” La questione dell’“ignoranza”

della vittima e della sua famiglia è come un ritornello negli scritti redatti

nel 1999 dall'accusato: le parti civili sono spesso definite “__________andicappati”

(costantemente scritto senza “h”.)

Si tratta, questo, di un

ulteriore forte indizio a carico dell’accusato, proprio perché, anche il

redattore degli scritti oggetto di querela, accenna a "intellingenza

limitata" (doc. 6) da "bilanciare con il medodo __________ ". ACCU

1.

nella lettera del 12 settembre 1998: aveva già precisato che esistono “personalità

fisicamente e mentalmente migliori e superiori”: per lui CIVI 3 era una

povera “andicappata” “fisica e mentale” d’ “estrema” ignoranza

e “bassezza” (doc. 2A, pag. 1 e 3).

8.

Vi è poi l’uso del termine “__________”,

in gergo famigliare utilizzato per definire una donna o una ragazza molto

brutta. L’istruttoria ha dimostrato che la vittima si faceva ironicamente

chiamare in questa maniera dall'ex ragazzo; la lettera agli atti sub doc. 2A

riporta infatti quanto segue: “…altro che venirmi a dire anni fa: sono

ancora la tua __________”.

La parola “__________” viene

ripresa, sicuramente non casualmente, nello scritto ricevuto da CIVI 4 (doc. 7):

degno di nota è poi il fatto che anche il doc. 2A termina con “…sei solo una

poveretta, una povera __________ morta”. Questo termine, assolutamente non

usuale, è quindi molto caro all’accusato.

9.

Un altro tema ricorrente

negli scritti qui in esame è quello della liposuzione e

dell'obesità.

Come detto più sopra, durante la convivenza CIVI 3 è

stata

oggetto di un intervento estetico: a tal proposito ACCU 1, nel 1999,

con

indescrivibile crudezza già scriveva “…ti sei già dimenticata che quando la

cellulite

era enorme e mi avevi chiesto un prestito, vero?”. Sulle parti trattate

sarebbero,

a suo dire, rimaste “delle cicatrici che ti devi portare dietro” (doc.

2B

pag. 8).

Ora, le cicatrici in

questione e l'immagine del sovrappeso sono presenti in tutti i disegni oggetto

delle querele penali: il doc. 7 raffigura un “mostro” obeso con delle evidenti cicatrici

sulle gambe, il doc. 8 ritrae quel medesimo animale mentre beve del liquido

seminale (su questo tema pure ricorrente torneremo più avanti), il doc. 9

accenna a delle “balene” e a delle “vacche” (che sono

notoriamente termini spregiativi per definire le persone grasse), il doc.10 fa

riferimento alla “the big family pigs” (sulla famiglia __________ si é

detto più sopra).

In definitiva mostri,

balene, maiali e astio per i famigliari: tutte figure e sentimentii presenti nel

doc. 2B a pagina 2: “di un’aringa ne facevi una balena”, a pagina 3 “tu

mostro”, riferendosi a CIVI 3. La questione del dimagrimento è poi menzionata

anche nel doc. 6.

Alla luce di tutto ciò, si

deve concludere che unicamente l’accusato può essere l’autore dei disegni in

questione, proprio perché ritraggono con incredibile somiglianza quei tristi

scenari elaborati nei prolissi scritti del 1999.

Le bestie ricorrono in

effetti sovente nei testi in questione: “la balena” (doc. 2B pag. 1), la

cagna, l’oca.

Sicuramente non

casualmente, questi animali sono presenti anche nei volantini “le balene non

sono mai esistite”,“piuttosto tante oche” (doc. 9), proprio come

l’accusato aveva definito la sua ragazza nel doc. 2A a pag. 4: “oca, hai

schiacciato i piedi della persona sbagliata”, vi è scritto come

avvertimento.

10.

Vi è poi il tema della mancanza di sincerità e della scorrettezza:

stando agli scritti del 1999, CIVI 3 non era un ragazza come l’accusato avrebbe

voluto, e di questo se ne sarebbe accorto solo dopo molto tempo: a suo dire,

lei non gli diceva sempre la verità, macchinava alle sue spalle e non sarebbe

nemmeno mai stata trasparente nei confronti degli altri: “sorridi in faccia

alla gente e un istante dopo la accusi alle spalle ignobilmente e

meschinamente...ti adegui ripetutamente alle circostanze sfornando balle su

balle e falsi sorrisi ignobili…la tua voce gracchiante e falsa…”.

Interessante è

osservare come la problematica della “bugiardaggine”, come

la definisce lui (doc.

2A, pag. 1), è oggetto dei volantini e in particolare del doc.

10, “non avreste mai

dovuto ne rubare ne mentire”.

11.

Il tema più grottesco

degli scritti del 1999 è quello dei cosiddetti “pompini”:

“sporca lurida pompinara”

scriveva nel doc. 2A a pagina 1 all’indirizzo della

sua ex convivente e,

ancora, “bevitrice di spermatozoi”, “succhiacazzi hai mai

calcolato i litri?”

I litri e gli spermatozoi compaiono

nel doc. 9 e nei vari disegnini del 2005.

È un argomento, questo, che

stava assai a cuore all’accusato. Basti, per ciò dimostrare, osservare il doc.

2E, con la relativa fotografia da lui incollata (che ritrae una donna intenta

ad compiere del sesso orale) e raffrontare questo documento con le fotografie

pornografiche trovate in casa dell’accusato, che raffigurano le medesime

pratiche sessuali.

Anche i vari bigliettini

disseminati in tutto il Sottoceneri promettevano questo tipo di prestazioni:

“bevute”, fatte da una “__________”, guarda caso la professione (da sempre) della

vittima, definita negli scritti “liposuzionata”. Si rinvia per il resto al doc.

10.

“pompeur_boire_pombibur”, all’ “ingurgisperm” della “super

offerta speciale” o agli spermatozoi ingurgitati dal mostro dei due

disegni, per concludere che la mente che ha originato tali ignobili scritti non

può essere che una: quella di ACCU 1. Del restro anche il materiale

pornografico sequestrato dalla Polizia a casa sua tratta proprio quel

particolare tipo di prestazione sessuale orale.

12.

Si giunge alle medesima

conclusione di colpevolezza se si analizza il comportamento assunto

dall’accusato durante l’istruttoria.

Innanzitutto poichè le angherie

nei confronti delle parti lese sono terminate immediatamente a seguito

dell’intervento della Polizia dell’11 agosto 2005 a casa del ACCU 1. Va inoltre osservato che proprio al domicilio di quest’ultimo sono stati

rinvenuti gli originali degli scritti oggetto delle querele e che le vittime

hanno ricevuto degli esemplari in fotocopia.

A domanda precisa della

polizia sul motivo della presenza di detta documentazione a __________

l’accusato ha risposto: “li ho ricevuti tutti assieme per posta, in una

busta. (verb. int. 11 agosto 2005, pag. 3), busta che, guarda caso, non è

stata da lui conservata. “Non ho tenuto la busta, ma rammento che il timbro

postale era di __________”.

Detta versione non è

assolutamente credibile, così non era attendibile quanto detto dal ACCU 1

inizialmente in merito al cassetto, chiuso a chiave, in cui conservava il

materiale in questione: in un primo tempo ha dichiarato che la chiave di quel

mobile l’aveva sua madre perché vi conservava i prodotti per la pulizia. Preso

atto in seguito dell’irragionevolezza di detta affermazione, l’accusato ha poi

confessato “che non è la verità” (verb. int. 11 agosto 2005, pag. 3) e

che non aveva voluto fornire la chiave del mobile alla Polizia siccome,

all’interno del cassetto, vi erano anche gli stupefacenti, effettivamente

ritrovati.

13.

Quella appena citata non è

stata l’unica contraddizione in cui é incorso l’accusato. Ve ne sono infatti

altre più evidenti.

In merito alle telefonate

anonime ricevute da CIVI 4 a __________ ACCU 1 in un primo tempo ha dichiarato

“non ho fatto telefonate alla mia ex ed alla sua famiglia”. In seguito

però, dopo che la Polizia gli ha contestato che contrariamente a quanto da lui

affermato, da un controllo telefonico é risultato che dal suo cellulare sono

state effettuate 12 telefonate all’indirizzo di __________, ha confessato che

le chiamate sono realmente avvenute: non però per creare disturbo, ma per

comunicare a CIVI 4 che lui medesimo non aveva niente a che vedere con i

bigliettini sparsi in tutto il Sottoceneri. Dette telefonate venivano

effettuate anche durante la notte “semplicemente perché durante il giorno o

la sera lui non rispondeva alle chiamate” (verb. int. 11 agosto 2005,

15:30, pag. 2). CIVI 4, sotto giuramento, ha comunque detto di non avere mai

interpellato l’accusato telefonicamente. Al che l’accusato ha reagito: "allora

probabilmente è stato qualcuno che aveva la voce che gli assomigliava” (verb.

int. 6 aprile 2006, pag. 7) .

14.

Una persona avrebbe visto gettare, a __________, da una __________,

i bigliettini contenenti le proposte di prestazioni sessuali. Casualmente

l’accusato possiede proprio quel modello di vettura. A tale addebito,

prospettatogli dalla Polizia, ha risposto: “la persona che mi avrebbe visto

gettarli dalla mia vettura non può che essersi sbagliata. Al massimo se i

bigliettini sono così tanti come mi si dice, è possibile che io li abbia una

volta inconsapevolmente calpestati con la vettura e per effetto del risucchio,

forse alzati per aria” (verb. int. 11 agosto 2005, 15:30, pag. 4).

Risucchio.

Per giustificare quanto appena indicato davanti al

Procuratore Pubblico l’accusato ha affermato: “secondo me la famiglia __________

è probabilmente al corrente dei veicoli che ho poiché CIVI 3 ha verosimilmente

tenuto dei contatti con delle persone che abitano vicino a me, le quali possono

sapere tutto di me e quindi anche che veicolo ho” (verb. int. 6 aprile

2006, pag. 4). Una versione questa assolutamente incredibile, ritenuto che CIVI

3.

ha sempre dichiarato che, a far tempo dalla fine della convivenza “non ha

mai chiesto altro che venir lasciata in pace” (v. scritto 14 settembre

1998, doc. 2F). Al processo l'accusato ha precisato vi son in circolazione

molte vetture simili alle sua. È vero. Si tratta comunque di un'ulteriore

coincidenza indiziaria.

15.

L’ultimo indizio analizzato è quello riferito alla società __________ di

__________. Questa società, la cui ragione sociale compare sulla “super

offerta speciale” di cui al doc. 6, sarebbe però la stessa che lo avrebbe

personalmente importunato con delle molestie telefoniche. Al Procuratore

Pubblico, giustamente, sembrava anomalo che questa società, che si occupano

effettivamente di tele-marketing (doc. 18) in un primo momento telefonato all’istante

l’8 novembre e il 1 dicembre 2004 (v. scritto Swisscom del 3 dicembre 2004

annesso al doc. 15) per poi comparire (ancora) sul doc. 6 inviato alle parti

lese.

Comunque anche in questa circostanza l’accusato ha risposto

in maniera assolutamente non convincente: come detto, é molto probabile che la __________

abbia telefonato a ACCU 1 per delle promozioni e che quindi lui trovi anomala

una chiamata entrante da parte di questa persona giuridica. È però altrettanto

probabile che l’accusato avendo già sentito il nome di tale società, abbia

riportato la sua ragione sociale nello scritto ingiurioso. Egli ha comunque

affermato: “durante un’estate delle telefonate anonime ricevute a casa ne ho

parlato con un amico. Avevo le finestre aperte ed è quindi possibile che

qualcuno abbia sentito quanto ci andavamo dicendo” (verb. int. 6 aprile

2006, pag. 6). Secondo l’accusato quindi, l’autore del volantino di cui al doc.

6.

avrebbe preso spunto da una discussione di __________, origliando dalle

finestre sotto casa sua: una teoria questa assolutamente inverosimile.

Successivamente ha

asserito che “le sue utenze telefoniche sono le medesime da vent’anni”

ed “è quindi possibile che CIVI 3, quando viveva con me a __________ …abbia

interpellato delle ditte che forniscono o pubblicizzano dei metodi per

dimagrire. È possibile che una di queste ditte sia proprio la __________ di __________

che mi ha ancora chiamato a casa, pensando che CIVI 3 viveva ancora lì". Detta

versione è però contrastata dal fatto (incontrovertibile) che la società citata

è stata fondata nell’anno 2000, quindi dopo la partenza di CIVI 3 da __________:

ciò denota comunque l’assoluta inattendibilità delle versioni addotte

dall’accusato.

16.

Secondo l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia,

chi, comunicando con un terzo, sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere

alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale accusa

o un tale sospetto. Il reato di calunnia si configura come una diffamazione

qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che

l’autore sa di dire cosa non vera (cfr. Riklin, Basler Kommentar StGB II, ad

art. 173 CP, n. 4; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, pag. 324 e seg.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 174 CP). Se l’allegazione sia

tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non

secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo

un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze

concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (Riklin, StGB II,

ad art. 173 ss. CP, n. 23 segg.).

Fatte queste premesse appare chiaro ed inequivocabile che

distribuire biglietti stampati mediante i quali venivano proposte, tramite

l’indicazione di utenze telefoniche fisse, disinibite pratiche sessuali (scambi

di coppia, sesso orale e orge) con i nominativi delle parti lese costituisce reato

di calunnia, ritenuto che i passanti, fra cui il teste __________, hanno potuto

raccogliere e leggere i foglietti abbandonati, risalendo a loro attraverso i

numeri telefonici indicati e ritenuto che quanto scritto era una falsità.

17.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP,

chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di

fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con una pena

pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Se l’ingiuria è stata provocata

direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può

mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è

immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar

esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Oggetto della protezione di cui

alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173

CP) ed alla calunnia (art. 174 CP) è l’onore di una persona. Il bene protetto è

il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e

dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi

come lo impone la convenienza (Corboz, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 177, pag.

580.

e segg.).

Dal profilo soggettivo

l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve

concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 126, pag. 154 e n. 24 ad art. 177,

pag. 583).

È chiaro che con i due disegni

ingiuriosi agli atti, in quanto raffiguranti un essere con le corna e due zampe

da animale intento a raccogliere spermatozoi e a bere liquido seminale nonché

ad urinare e defecare, costituisce grave ingiuria. Pure evidente che i sette

fogli A4 anonimi con stampate le seguenti ingiuriose frasi:“__________

andicappati siete tutti nella merda più profonda …”; “Hei __________

andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure

iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti

nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non basta (…)”;“(…)

Super-offerta speciale !! (…) Compresse effervescenti concentrate per Donne

Esasperate / Limitate / Irrecuperabili dalla nascita (…) Cura-Elimina le

identificate rare ma GRAVI Malattie tipo: Limitazioni di ogni genere chiamate __________

o __________ o __________ – (…)”; Non avreste mai dovuto ne rubare ne

mentire (…) bastarda (…);“__________”; “Buon appetito alle vacche (…)” adempiono

perfettamente ai requisiti di cui sopra.

18.

Per l’art. 179septies CP chiunque, per malizia o per celia,

utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o

importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa. L’utilizzo è

considerato abusivo quando traspare che l’autore non intende veramente comunicare

delle informazioni o dei pensieri, ma utilizza piuttosto tale metodo di

contatto con lo scopo di importunare o intimorire la persona contattata; la

nozione di abuso soggiace all’apprezzamento del giudice (DTF 121 IV 137; Corboz,

op. cit., n. 4 e 5 ad art. 179septies CP). I casi tipici sono costituiti dalle

telefonate notturne, dalle telefonate ripetute come pure dalle chiamate inutili

o senza alcun messaggio (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP con vari

riferimenti). La malizia è data quando l’autore commette il fatto poiché il

danno o il malessere che provoca gli procura soddisfazione (cfr. DTF 121 IV

136), mentre l’atto è commesso per celia allorquando l’autore agisce

sconsideratamente, per commettere una bravata o senza scrupoli, con lo scopo di

soddisfare un capriccio momentaneo (Ins/Wyder, Basler Kommentar, StGB II, n. 9

e seg. ad art. 179septies CP).

ACCU 1 ha ammesso di avere, a __________

nel periodo 30.07.2005/09.08.2005, ripetutamente abusato di un impianto

telefonico soggetto alla privativa dei telefoni. L'istruttoria ha dimostrato

che non aveva nessun valido motivo per farlo se non per inquietare i coniugi __________,

selezionando in 13 occasioni e anche di notte l’utenza telefonica fissa __________

in uso alle citate parti civili; deve pertanto essere condannato anche per

questo reato.

19.

L’art. 180 CP punisce, su querela di parte, con la pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria chi, usando grave minaccia, incute spavento

o timore a una persona. Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono

l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave

spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.

E’ considerata minaccia grave ai sensi della norma

penale in questione quella

che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è

stato preso di mira il

timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui

vicine, la cui realizzazione

appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV

128.

consid. a). Non è

però necessario che quest’ultimo abbia

effettivamente la possibilità

d’influenzare la realizzazione di quanto da lui

paventato. Nemmeno richiesto è

che l’atto pregiudizievole possa effettivamente

verificarsi. La gravità

dell’intimidazione deve essere soppesata in maniera

neutrale, sulla scorta di

criteri generici e non con riferimento alla

sensibilità soggettiva della vittima. Un

simile esame deve avvenire in considerazione di

tutte le circostanze nelle quali

i fatti si sono svolti. Affinché si possa giungere

ad una condanna ex art. 180

CP è necessario che la minaccia in questione abbia

effettivamente incusso

timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che

questa abbia preso coscienza

di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia

stata realmente allarmata.

I due fogli A4, anonimi, con

stampate le seguenti frasi “__________andicappati" (senza h), "siete

tutti nella merda più profonda. L’artefice sarà fatta a pezzi”; “Hei __________

andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure iniziato

coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti nei guai __________

andicappati bastardi porci a voi la galera non basta. La vera guerra comincia

solo ora. Bastardi capitolerete tutti. __________”; costituiscono

senz’altro il reato di minaccia, in considerazione della particolare situazione

famigliare, della loro figlia che aveva loro raccontato il suo particolare

vissuto e del fatto che l’autore aveva già inviato numerosi altri scritti che

lasciavano chiaramente che intendeva andare oltre. Nel caso specifico è

indubbio quindi che gli stessi siano oggettivamente idonei a spaventare i

destinatari, apparsi concretamente intimoriti. Per il resto va osservato che

essendo, l’evento preannunciato, cioè l’eliminazione fisica di tutta la

famiglia della parte civile, illecito, deve essere considerata tale anche la

minaccia (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, pag.

645). Trattandosi di azioni separate e

distinte, i reati di calunnia, ingiuria e minaccia entrano in concorrenza.

20.

Secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. a Larm è punito con la detenzione o con

la multa chiunque intenzionalmente senza diritto aliena, procura per

mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi

essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi

di munizioni. L’art. 19 LARM prevede inoltre che è vietato fabbricare a titolo

non professionale armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni

ed elementi di munizioni nonché modificare armi in armi soggette a divieto

(art. 5 cpv. 1). A norma di legge i silenziatori sono considerati accessori di

armi (art. 4 cpv. 2 lett. a) Larm).

ACCU 1 per sua stessa

ammissione ha fabbricato, senza diritto, a titolo non professionale, nel corso

dell’anno 2001, un accessorio di un’arma, segnatamente un silenziatore e ciò

per comodamente poter sparare nel suo magazzino senza essere sentito dai vicini

e passanti, ciò che costituisce un indubbio reato.

Per quanto attiene invece alla

pistola Beretta e alla relative munizioni, ancorché regolarmente acquistate da ACCU

1, va osservato che non possono in questa sede essere restituite. Al

dibattimento l’accusato ha infatti dichiarato che ultilizzava quell’arma

sparando nel suo magazzino di __________ e di avere costruito il silenziatore “per

non disturbare i passanti e gli utenti del nuovo distributore __________ vicino”.

Arma e proiettili devono per questi motivi essere trasmessi alla competente

Autorità cantonale per le necessarie valutazioni in merito.

21.

Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma

intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta

l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

Nella seconda metà dell’anno

2004.

ACCU 1 ha consumato un

quantitativo non determinato di marijuana, ma almeno 60 grammi; senza essere autorizzato, ha detenuto per il suo consumo personale 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia

cantonale presso il suo domicilio. Detto agire costituisce reato.

22.

Devono per finire essere riconosciute le pretese civili avanzate dalle

vittime il 27 e il 28 marzo 2007. Per quanto attiene al torto morale, va

osservato che gli importi fatti valere sono assai esigui, rispetto alle

sofferenze patite a seguito delle ripetute azioni messe in atto dall’accusato.

Pure riconosciute devono essere le spese di patrocinio, ritenuto che l’assidua

reticenza dell’accusato durante gli interrogatori, la particolarità e la

gravità degli argomenti toccati dallo stesso, imponevano alle parti di doversi

difendere tramite un professionista. Le note d’onorario esposte appaiono per il

resto perfettamente congrue rispetto al lavoro svolto e alla difficoltà della

delicata pratica.

23.

L’accusato non ha comprovato la propria situazione finanziaria. Al

dibattimento ha dichiarato di non percepire alcunché, circostanza anche questa

del tutto non credibile ritenuto che, non ha esecuzioni a carico, vive in un

appartamento la cui pigione supera i fr. 2'000.-- mensili ed ha un dipendente

apprendista presso la sua ditta di lattoniere. Si deve quindi procedere

d’ufficio per la determinazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere

ispirandosi, come di rito, al metodo Sollberger, tenuto conto dell’ultima

notifica di tassazione agli atti di causa e del fatto che l’accusato non ha

persone a carico.

visti gli

art.174 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 179 septies CP, art. 180 cpv. 1 CP, art.

33.

Larm (combinato con gli artt. 19 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. a Larm) e art. 19a

LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

richiamati richiamati

gli art. 41 cifra 1 CP, art. 50 cpv. 2 CP e art. 58 CP;

rispondendo ai

quesiti posti

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di calunnia, art. 174 cifra 1 CP, ingiuria, art. 177 CP, abuso di

impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CP, minaccia, art. 180 CP,

infrazione alla LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm, contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2192/2006 del 19 giugno 2006.

condanna ACCU

1.

1.

Alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per

un totale di fr. 3'000.-- (tremila);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 3 (tre) anni.

2.

Alla

multa di fr. 2'000.-- (duemila);

§ in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in

20.

(venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte civile CIVI 3

dell'importo di fr.

500.

--

a titolo di torto morale e fr. 8'701.30 per spese di patrocinio per sé e per

suo

padre. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 3

è

rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al

versamento alla parte civile CIVI 4 dell'importo di fr.

500.

--

a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile

CIVI

4.

è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b

CPPT).

5.

Al

versamento alla parte civile CIVI 6 dell'importo di fr. 300.- a titolo

di

torto morale e di fr. 3'742.20 per spese di patrocinio per sé e per sua figlia

__________.

Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 6 è rinviata al

competente

foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

6.

Al

versamento alla parte civile CIVI 7 dell'importo di fr.

500.

--

a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile

CIVI

7.

è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv.

1.

lett. b CPPT).

7.

Per

ogni eventuale pretesa le parti civili CIVI 1 e CIVI 2

sono

riviate al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

8.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'800.--.

ordina la

confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38

grammi

di marijuana sequestrati l’11.08.2005 – Reperto SAD 3186/2005;

ordina la

confisca e la distruzione del silenziatore, indicato nel verbale di sequestro

del

11.08.2005

come oggetto artigianale nastrato di nero (art. 58 CPS);

ordina la

trasmissione di tutto il rimanente materiale sequestrato, pistola, munizioni e

altri

accessori all’Ufficio permessi e passaporti,

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 2'000.-- multa

fr.

1'200.-- tassa

di giustizia

fr. 600.-- spese giudiziarie

fr. 3'800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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