10.2006.285
Ripetuta ingiuria, calunnia, diffamazione tramite la divulgazione e distribuzione capillare di scritti, volantini e disegni offensivi; ripetuto abuso di impianti telefonici
30 marzo 2007Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.285
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, PRPEN
Titolo:
Ripetuta ingiuria, calunnia, diffamazione tramite la divulgazione e distribuzione capillare di scritti, volantini e disegni offensivi; ripetuto abuso di impianti telefonici
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
CALUNNIA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
INFRAZIONE LARM
INGIURIA
MINACCIA
art. 174 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 33 LARM
art. 19 let. a LSTUP
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
5. CIVI 5
3, 4, 5 patr.ti
da: PR 2
6. CIVI 6
7. CIVI 7
6, 7 patr.ti
da: PR 1
Incarto n.
10.2006.285
DA 2192/2006
Bellinzona
30 marzo 2007
Sentenza con motivazione
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. calunnia,
per
avere, in date imprecisate nel periodo metà luglio 2005/07.08.2005, a __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________, comunicando con un terzo e sapendo di dire
cosa non vera, incolpato o reso sospette diverse persone di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione, in
particolare per avere, lasciando su suolo pubblico numerosi biglietti stampati
fronte/retro mediante i quali venivano proposte, tramite l’indicazione di
utenze telefoniche fisse, disinibite pratiche sessuali (scambi di coppia, sesso
orale e orge) con i nominativi di “CIVI 4 & CIVI 5”, ““CIVI 4
& CIVI 5 & __________”, “CIVI 6 & CIVI 7”, “____________________”,
“__________& CIVI 7 __________”, “__________& CIVI 2 __________”,
CIVI 6 CIVI 2 & __________”, ritenuto che alcuni passanti, fra cui __________,
hanno potuto raccogliere e leggere i foglietti abbandonati, risalendo
attraverso i seguenti numeri telefonici:
-
__________ a CIVI 4, CIVI 5 e alla loro figlia CIVI 3,
-
__________ a CIVI 6 e a sua figlia CIVI 7,
-
__________ a CIVI 2,
-
__________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________,
__________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________, __________
a __________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di
__________, __________ a __________ di __________, __________ a __________ di __________,
__________ a __________ di __________ e __________ a __________ di __________,
incolpato
o reso perlomeno sospetti CIVI 4, CIVI 5, CIVI 3, CIVI 6, CIVI 7, CIVI 2 e CIVI
1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro
reputazione, sapendo che i servizi sessuali proposti a pagamento, di
conseguenza alludenti all’attività del meretricio e pertanto lesivi dell’onore,
in realtà non erano offerti dalle vittime;
2. ingiuria,
per
avere, a __________ e a __________ in date imprecisate nel periodo settembre
2004/giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 3 e CIVI 7,
inviando per posta ai domicili dei genitori di queste ultime:
·
due disegni ingiuriosi, in quanto raffiguranti una persona con le
corna e due zampe da animale intenta a raccogliere spermatozoi e a bere liquido
seminale nonché a urinare e defecare,
sette fogli A4 anonimi con
stampate le seguenti ingiuriose frasi:
·
“__________andicappati siete tutti nella merda più profonda
…”;
·
“Hei __________ andicappati accertati avete fatto le vostre scelte
noi non avevamo neppure iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ €
ora siete tutti nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera
non basta (…)”;
·
“(…) Super-offerta speciale !! (…) Compresse effervescenti
concentrate per Donne Esasperate / Limitate / Irrecuperabili dalla nascita (…)
Cura-Elimina le identificate rare ma GRAVI Malattie tipo: Limitazioni di ogni
genere chiamate __________ o __________ o __________ – (…)”;
·
“Non avreste mai dovuto ne rubare ne mentire (…) bastarda (…);”
·
“La __________”;
·
“Buon appetito alle vacche (…)”;
3. Abuso
di impianti di telecomunicazioni,
per
avere, a __________ nel periodo 30.07.2005/09.08.2005, ripetutamente abusato per
malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per
inquietare CIVI 4 e CIVI 5, selezionando in 13 occasioni l’utenza telefonica
fissa __________ in uso alle parti civili;
4. minaccia,
per
avere, a __________ e a __________ in date imprecisate nel periodo settembre
2004/giugno 2005, incusso timore a CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 3 e CIVI 7,
inviando per posta ai domicili dei genitori di queste ultime, due fogli A4
anonimi con stampate le seguenti frasi intimidatorie:
“__________andicappati,
siete tutti nella merda più profonda. L’artefice sarà fatta a pezzi”; “Hei
__________ andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo
neppure iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora
siete tutti nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non
basta. La vera guerra comincia solo ora. Bastardi capitolerete tutti. __________”;
5. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni,
per
avere, senza diritto, a titolo non professionale, ad __________ e a __________
in data imprecisata nel corso dell’anno 2001, fabbricato un accessorio di
un’arma, segnatamente un silenziatore;
6. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, ad __________ in data imprecisata della
seconda metà dell’anno 2004, consumato un quantitativo non determinato di
marijuana, ma almeno 60 grammi, nonché per avere, senza essere autorizzato, ad __________
in data 11.08.2005, detenuto per il suo consumo personale 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia
cantonale presso il suo domicilio;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 174 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 179septies CP, art. 180
cpv. 1 CP, art. 33 LARM (combinato con gli artt. 19 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. a
LARM) e art. 19a LStup;
perseguito con
decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. 2192/2006 del AINQ 1, __________, che propone
la condanna:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
3.
Al
versamento alla parte civile CIVI 3 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di
torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 3 è rinviata al
competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al
versamento alla parte civile CIVI 4 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di
torto morale e di fr. 214.-- a titolo di risarcimento del danno. Per ogni
ulteriore pretesa la parte civile CIVI 4 è rinviata al competente foro civile
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
5.
Al
versamento alla parte civile CIVI 5 dell'importo di fr. 200.-- a titolo di
torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 5 è rinviata al
competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
6.
Al
versamento alla parte civile CIVI 6 dell'importo di fr. 300.- a titolo di torto
morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 6 è rinviata al
competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
7.
Al
versamento alla parte civile CIVI 7 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di
torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 7 è rinviata al
competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
8.
Per
ogni eventuale pretesa le parti civili CIVI 1 e CIVI 2 sono rinviate al
competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
9.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 200.00.
ed inoltre 10. Ordina
la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 – Reperto SAD 3186/2005 (art. 58 CPS).
11.
Ordina
la confisca e la distruzione di un silenziatore, indicato nel verbale di
sequestro del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero (art. 58
CPS).
12.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CP, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CP.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;
indetto il
dibattimento 30 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente,
assistito dal suo patrocinatore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
procuratore pubblico il quale ha posto l’accento sull’inattendibilità delle
versioni dei fatti adotte dall’accusato, peraltro contraddittorie,chiedendo la
condanna dell’accusato ad una pena superiore a quella proposta con il decreto
d’accusa di 60 aliquote giornaliere di fr. 100.—cadauna, la multa di fr.
2'000.—e la confisca, per motivi d’ordine pubblico, della scatola contenente,
la pistola, il silenziatore, le munizioni e il silenziatore,
sentite le
parti civili che hanno aggiornato le rispettive pretese,
sentito il
difensore, il quale ha chiesto l’assoluzione del suo patrocinato assolutamente
estraneo ai fatti di cui al decreto d’accusa. Non si è opposto all’uso delle
risultanze predibattimentali, né alla qualifica giuridica dei reati, precisando
comunque che l’autore degli scritti agli atti non è lui; Ha ammesso pertanto i
reati riferiti alla legge sulle armi e a quella sugli stupefacenti di cui ai
punti 5 e 6, non opponendosi alla confisca del “silenziatore”,
sentito da
ultimo l'accusato il quale ha confermato la propria estraneità ai fatti.
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È
ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
calunnia;
1.2
ingiuria;
1.3
abuso
di impianti di telecomunicazioni;
1.4
minaccia;
1.5
infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni;
1.6
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale pena deve essere posta al
beneficio della condizionale?
4.
Le pretese delle parti civili CIVI 3,
CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6, CIVI 7, la CIVI 1 e CIVI 2 devono essere accolte e se
sì in che misura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le
spese?
6.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana sequestrati l’11.08.2005 reperto SAD
3186/2005 (art. 58 CPS)?
7.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione del silenziatore, indicato nel
verbale di sequestro del 11.08.2005 come oggetto artigianale nastrato di nero?
§ Deve
essere confiscata, subordinatamente consegnata al competente ufficio cantonale
la pistola “Beretta” e tutto il contenuto della valigetta?
8.
L’eventuale condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e se sì , a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
letti ed esaminati gli
atti;
considerato in
fatto ed in diritto
1.
ACCU 1 e una delle vittime, CIVI 7
di __________, sono stati fidanzati ed hanno convissuto nella casa dell’accusato
a __________. La loro relazione è durata circa sette anni ed è terminata alla
fine del 1997. ACCU 1 non ha accettato la fine di questa relazione: stando agli
scritti da lui redatti a quei tempi, egli sarebbe stato per anni trattato
ingiustamente, ingannato se non addirittura sfruttato dall’allora convivente;
una frase fra tutte: “…io essendo un pezzo di pane, e tu lo sai, ho deciso
d’inviarti questo scritto perché non sopporto l’ingiustizia e tu lo sai”
(doc. 2B, pag. 1). Di diverso avviso era però la ragazza: “l’ACCU 1 non
sopportava il mio modo di essere e di parlare”, “da parte mia cercavo di
assecondarlo sino ad annullare la mia personalità facendomi subire tutte le angherie
possibili e immaginabili”, “se per caso sorridevo o ringraziavo qualcuno per l’ACCU
1.
era un tradimento sicuro tacciandomi di ragazza leggera per non dire di
puttana”, “ho vissuto in questo sistema per 7 lunghissimi anni senza avere il
coraggio di ribellarmi al suo volere” (verb. int. CIVI 3, 6 gennaio 1999,
pag.1-2): in seguito lo ha lasciato.
Non è comunque la storia
sentimentale fra i due che occorre qui approfondire:
pur comprendendo il fatto
che la fine di una relazione possa turbare una
persona, con questo non
si può dedurre che questa possa reagire a proprio piacimento, ritenuto che i
diritti della personalità devono comunque essere rispettati. Va detto che, allo
spirarare della storia fra i due, ACCU 1 ha di gran lunga superato detti
limiti.
È infatti in quest’epoca
che s’inserisce una prima querela penale sporta dall’ex
ragazza nei confronti
dell’accusato, per i medesimi reati (o quasi) di cui al
decreto d’accusa del
presente procedimento: con la querela sporta allora,
CIVI 3 affermava che il ACCU
1.
aveva divulgato scritti e lettere
ingiuriosi.
2.
L’istruttoria che ha fatto seguito a tale querela è sfociata, il 21
marzo 2001, in un decreto di non luogo a procedere, il quale non è stato emesso
non per mancanza di prove (si veda il punto 6), ma per “mancanza d’interesse”
da parte della querelante e per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Il
Procuratore Pubblico aveva comunque “formalmente diffidato” ACCU 1 “a
continuare a rispettare l’impegno da lui assunto in sede di verbale di Polizia
del 23.1.1999, evitando così, anche in futuro, di nuovamente importunare, in
qualsiasi modo o maniera la querelante” (punto 10).
ACCU 1 aveva, all'epoca,
comunque ammesso di essere l’artefice dei memoriali oggetto di querela. In sede
d’interrogatorio di Polizia del 23 gennaio 1999 aveva precisato: “dal
momento in cui ha lasciato la casa ho iniziato a sentire dicerie sul mio conto
e sulla nostra situazione di coppia. Le stesse mi venivano riportate da amici
comuni e dai suoi colleghi di lavoro di cui non voglio fare i nomi. Non potendo
parlare direttamente alla CIVI 3 ho deciso di scriverle delle lettere. Mi
vengono mostrati degli scritti allegati alla presente querela penale. Confermo
di essere stato l’autore degli allegati A -B -D - E. Quest’ultima l’ho fatta in
un momento di rabbia in quanto avevo telefonato alla CIVI 7 e la stessa non mi
aveva riconosciuto”. Lo scritto (allegato C) non l’avrebbe invece redatto
lui; le persone che avrebbero divulgato le dicerie non sono mai state né precisate
né individuate. Tant’è.
Fatte queste premesse, va osservato
che i documenti che all’epoca erano allegati alla querela sono essenziali per
comprendere la fattispecie oggetto della presente causa, in quanto si tratta di
lettere che l’accusato ha ammesso di avere scritto e che possono essere
utilizzate per capire il suo particolare modus agendi e per stabilire se
gli scritti di cui alla querela del presente procedimento sono stati redatti e
divulgati dalla medesima mano.
3.
Il 22 luglio 2005 CIVI 3 (l’ex ragazza di ACCU 1 citata nei due punti
precedenti) ha inoltrato una nuova querela contro l'accusato. Stando a quanto
indicato nell’allegato in questione, egli avrebbe nuovamente commesso reati
contro l’onore nei suoi confronti e avrebbe abusato degli impianti di
telecomunicazione. ACCU 1 avrebbe per di più minacciato la famiglia di CIVI 3.
Per i dettagli si rinvia all’atto introduttivo di causa e ai considerandi che
seguono, con la precisazione che i motivi che hanno indotto la querelante a
rivolgersi nuovamente all’Autorità sono riconducibili a delle lettere anonime
(con disegni allegati) pervenute a lei e ai suoi genitori, oltre che ai
numerosissimi bigliettini disseminati in varie località del Sottoceneri (fra
cui __________, dove la querelante lavorava e __________, comune in cui
abitavano i suoi genitori): uno fra tutti “CIVI 3, “__________, 24h pompini
bevuti, fr.10.--”, recante l’indicazione di vari numeri telefonici privati
e professionali appartenenti alle vittime.
Pure CIVI 4, padre di CIVI 3, e
la madre CIVI 5, che è nel frattempo deceduta, hanno inoltrato una denuncia
penale siccome, fra l'altro, il 25 maggio 2005 alle ore 12.20 hanno subito una
minaccia di morte al telefono. Le persone citate hanno per di più ricevuto,
tramite telefono, le medesime richieste di prestazioni sessuali a causa della
divulgazione di bigliettini indicante il loro recapito telefonico di __________.
Anche CIVI 6 ha sporto querela
contro ignoti.
Egli ha agito in qualità di padre
di un’altra CIVI 3: non la medesima donna che ha querelato il qui accusato e di
cui si è detto poc’anzi, bensì una sua omonima, che, per questo motivo é stata anch’ella
vittima degli scritti sopra citati.
Non vi sono ragioni per credere
che questa CIVI 3 fosse l'obbiettivo effettivamente prefissato dall’autore
degli scritti. A seguito dei fatti di cui alla querela del 1999, l'altra CIVI 3, aveva in effetti celato a tutti il proprio indirizzo , mentre la famiglia di CIVI
6, così come sua figlia CIVI 3, erano regolarmente iscritti nell’elenco
telefonico. Questa famiglia si è vista dunque recapitare a casa i medesimi
scritti e la sua utenza telefonica, appunto di __________, è analogamente stata
oggetto di fastidiose telefonate di richieste di prestazioni sessuali. Il
relativo numero di telefono privato era infatti indicato sui vari bigliettini
sparsi in vari posteggi del Sottoceneri.
Da notare in tal senso che
all'indirizzo di CIVI 3 (l'ex ragazza di ACCU 1) non é mai stato recapitato
alcunché, così come se l'autore fosse convinto che la stessa abitava a __________.
Il 29 luglio 2005 anche CIVI 1,
da sempre datrice di lavoro di CIVI 3 (l'ex ragazza di ACCU 1), ha sporto
querela contro ignoti. Presso questo istituto sono infatti giunte “decine e
decine di telefonate” da parte di persone che richiedevano prestazioni
sessuali e ciò sempre a seguito della divulgazione dei volantini che indicavano
(anche) il numero di telefono dell’ufficio informazioni della Posta di __________.
4.
Ora, il primo indizio che induce ad identificare ACCU 1 come l’autore
degli atti di cui sopra è individuabile nello scritto (firmato) del 1° dicembre
1997.
Con questa lettera ACCU 1 aveva richiesto alla sua ex convivente il
rimborso di determinati importi pecuniari: quelli riferiti al canone di
locazione, quelli riferiti alla sua Jeep, che la ragazza avrebbe
danneggiato e, ciò che qui interessa maggiormente, quelli riferiti a quanto da
lui speso “per aggiustare la cellulite delle gambe” (doc. 1) della sua
ex ragazza. Questo primo scritto lascia trasparire un evidente astio
dell’accusato nei confronti di CIVI 3: una sorta di "conto in sospeso"
con la sua ex fidanzata, a cui già si accennava all’epoca della prima querela
penale (doc. 2). Conto che non é mai stato saldato né dimenticato.
Stando agli accertamenti
istruttori, non sono state individuate persone, al di fuori dell’accusato, che
potevano nutrire, ancora nel 2005, una tale ostilità nei confronti di CIVI 3:
troppo forti erano le frasi da lui scritte immediatamente dopo la rottura. CIVI
7.
gli avrebbe addirittura “rubato” sette anni della sua vita (doc. 2B,
pag. 12): un turbamento che molto verosimilmente non é mai stato cancellato
dalla sua mente. È chiaro però che detto indizio, preso isolatamente, non é
sufficiente per giustificare la condanna dell'accusato. Si osserva tuttavia che
l’autore degli scritti annessi alla querela deve forzatamente conoscere la vita
di CIVI 3 nei dettagli ed avere un motivo (movente) di divulgarli ai sui
parenti e a terzi a ben sei anni di distanza dalla fine della relazione.
5.
Come detto, per meglio identificare la responsabilità di ACCU 1 nei
fatti di cui al decreto d’accusa del 19 giugno 2006, occorre soffermarsi sugli
scritti da lui redatti del 1999, vale a dire immediatamente dopo la fine della
relazione e rubricati agli atti sub docc. 2A, 2B, 2D e 2E. In tali missive
l’accusato si é lamentato, in maniera precisa e circostanziata, della sua ex
convivente CIVI 3; egli ha descritto il loro vissuto fino alla rottura, che è
stata ad un certo punto messa in atto dalla donna, con il sostegno della sua
famiglia. "Pagine di verità saranno inutili alla conoscenza per coloro
che la parentela scavalca ogni verità", scriveva all'epoca a
giustificazione del suo operato.
“Noi non avevamo neppure iniziato…ora siete tutti nei
guai, __________ andicappati bastardi porci”, si dice in un documento (doc.
12) indirizzato nel 2005 ai genitori di CIVI 3. Questo "avvertimento"
sembra proprio richimare uno degli argomenti da lui sollevati nel 1999: l'astio
nei confronti della famiglia __________. Se poi ci si sofferma su tutti gli
atri “temi” toccati e sulle vittime prescelte nelle lettere citate (tutte
persone, amici e parenti vicini a CIVI 3), si trovano numerosi altri elementi
indiziari che portano forzatamente a concludere che siano stati stati elaborati
dalle medesima mente e redatti dalla stessa mano.
6.
Per meglio comprendere quanto
appena riportato, vanno precisate alcune circostanze avvenute nel corso della
relazione fra i due: durante la convivenza con l’accusato, __________ si era
sottoposta ad un intervento chirurgico di liposuzione.
1999: nei suoi memoriali
ACCU 1 afferma di avere “finanziato” tale operazione e, questo, nonostante non
concordasse con la querelante sulla necessità e sull'opportunità di sottoporsi
a tale intervento. Secondo lui quell’operazione sarebbe per di più mal
riuscita, lasciando nella vittima due brutte cicatrici sulle gambe. È
importante porre l’accento su questi due dettagli, in quanto il "tema del
dimagrimento", il finanziamento dell'operazione e il fatto delle cicatrici
sulle gambe ricorrono assiduamente nei vari scritti e disegni oggetto delle
querele.
2005: “coi danni vi
siete indebitati” riporta il doc. 12 indirizzato ai genitori della ex
convivente: proprio come l’accusato scriveva il 12 settembre 1998, “ …diverse
migliaia di Sfr. Svizzeri contabilizzati a decine che __________ deve nei miei
confronti”. Come detto fu proprio ACCU 1 a concedere a CIVI 3 i soldi per pagare
l’operazione estetica, (doc. 2B a pag. 2): “friend gentleman sale cash __________
€ for you head” si riporta nel doc. 10. Va osservato che l’operazione è
effettivamente costata quella cifra e che ACCU 1 ha pagato
fr. __________.
7.
Un altro argomento ricorrente nei
documenti alla base della querela è quello dell’ “ignoranza”. Gli scritti del
1999.
definiscono assiduamente CIVI 3 come una persona priva d’intelligenza: essi
riportano però anche che, per questo motivo, ella non sarebbe stata in grado di
nascondere determinati suoi comportamenti, poi scoperti dall’accusato e giudicati
da quest’ultimo intollerabili. Da qui la sua conclusione “…stramaledico gli
anni 90,” scrive dopo avere appreso di essere stato in un certo qual
senso tradito, “…perché hanno il tuo volto di merda.” La questione dell’“ignoranza”
della vittima e della sua famiglia è come un ritornello negli scritti redatti
nel 1999 dall'accusato: le parti civili sono spesso definite “__________andicappati”
(costantemente scritto senza “h”.)
Si tratta, questo, di un
ulteriore forte indizio a carico dell’accusato, proprio perché, anche il
redattore degli scritti oggetto di querela, accenna a "intellingenza
limitata" (doc. 6) da "bilanciare con il medodo __________ ". ACCU
1.
nella lettera del 12 settembre 1998: aveva già precisato che esistono “personalità
fisicamente e mentalmente migliori e superiori”: per lui CIVI 3 era una
povera “andicappata” “fisica e mentale” d’ “estrema” ignoranza
e “bassezza” (doc. 2A, pag. 1 e 3).
8.
Vi è poi l’uso del termine “__________”,
in gergo famigliare utilizzato per definire una donna o una ragazza molto
brutta. L’istruttoria ha dimostrato che la vittima si faceva ironicamente
chiamare in questa maniera dall'ex ragazzo; la lettera agli atti sub doc. 2A
riporta infatti quanto segue: “…altro che venirmi a dire anni fa: sono
ancora la tua __________”.
La parola “__________” viene
ripresa, sicuramente non casualmente, nello scritto ricevuto da CIVI 4 (doc. 7):
degno di nota è poi il fatto che anche il doc. 2A termina con “…sei solo una
poveretta, una povera __________ morta”. Questo termine, assolutamente non
usuale, è quindi molto caro all’accusato.
9.
Un altro tema ricorrente
negli scritti qui in esame è quello della liposuzione e
dell'obesità.
Come detto più sopra, durante la convivenza CIVI 3 è
stata
oggetto di un intervento estetico: a tal proposito ACCU 1, nel 1999,
con
indescrivibile crudezza già scriveva “…ti sei già dimenticata che quando la
cellulite
era enorme e mi avevi chiesto un prestito, vero?”. Sulle parti trattate
sarebbero,
a suo dire, rimaste “delle cicatrici che ti devi portare dietro” (doc.
2B
pag. 8).
Ora, le cicatrici in
questione e l'immagine del sovrappeso sono presenti in tutti i disegni oggetto
delle querele penali: il doc. 7 raffigura un “mostro” obeso con delle evidenti cicatrici
sulle gambe, il doc. 8 ritrae quel medesimo animale mentre beve del liquido
seminale (su questo tema pure ricorrente torneremo più avanti), il doc. 9
accenna a delle “balene” e a delle “vacche” (che sono
notoriamente termini spregiativi per definire le persone grasse), il doc.10 fa
riferimento alla “the big family pigs” (sulla famiglia __________ si é
detto più sopra).
In definitiva mostri,
balene, maiali e astio per i famigliari: tutte figure e sentimentii presenti nel
doc. 2B a pagina 2: “di un’aringa ne facevi una balena”, a pagina 3 “tu
mostro”, riferendosi a CIVI 3. La questione del dimagrimento è poi menzionata
anche nel doc. 6.
Alla luce di tutto ciò, si
deve concludere che unicamente l’accusato può essere l’autore dei disegni in
questione, proprio perché ritraggono con incredibile somiglianza quei tristi
scenari elaborati nei prolissi scritti del 1999.
Le bestie ricorrono in
effetti sovente nei testi in questione: “la balena” (doc. 2B pag. 1), la
cagna, l’oca.
Sicuramente non
casualmente, questi animali sono presenti anche nei volantini “le balene non
sono mai esistite”,“piuttosto tante oche” (doc. 9), proprio come
l’accusato aveva definito la sua ragazza nel doc. 2A a pag. 4: “oca, hai
schiacciato i piedi della persona sbagliata”, vi è scritto come
avvertimento.
10.
Vi è poi il tema della mancanza di sincerità e della scorrettezza:
stando agli scritti del 1999, CIVI 3 non era un ragazza come l’accusato avrebbe
voluto, e di questo se ne sarebbe accorto solo dopo molto tempo: a suo dire,
lei non gli diceva sempre la verità, macchinava alle sue spalle e non sarebbe
nemmeno mai stata trasparente nei confronti degli altri: “sorridi in faccia
alla gente e un istante dopo la accusi alle spalle ignobilmente e
meschinamente...ti adegui ripetutamente alle circostanze sfornando balle su
balle e falsi sorrisi ignobili…la tua voce gracchiante e falsa…”.
Interessante è
osservare come la problematica della “bugiardaggine”, come
la definisce lui (doc.
2A, pag. 1), è oggetto dei volantini e in particolare del doc.
10, “non avreste mai
dovuto ne rubare ne mentire”.
11.
Il tema più grottesco
degli scritti del 1999 è quello dei cosiddetti “pompini”:
“sporca lurida pompinara”
scriveva nel doc. 2A a pagina 1 all’indirizzo della
sua ex convivente e,
ancora, “bevitrice di spermatozoi”, “succhiacazzi hai mai
calcolato i litri?”
I litri e gli spermatozoi compaiono
nel doc. 9 e nei vari disegnini del 2005.
È un argomento, questo, che
stava assai a cuore all’accusato. Basti, per ciò dimostrare, osservare il doc.
2E, con la relativa fotografia da lui incollata (che ritrae una donna intenta
ad compiere del sesso orale) e raffrontare questo documento con le fotografie
pornografiche trovate in casa dell’accusato, che raffigurano le medesime
pratiche sessuali.
Anche i vari bigliettini
disseminati in tutto il Sottoceneri promettevano questo tipo di prestazioni:
“bevute”, fatte da una “__________”, guarda caso la professione (da sempre) della
vittima, definita negli scritti “liposuzionata”. Si rinvia per il resto al doc.
10.
“pompeur_boire_pombibur”, all’ “ingurgisperm” della “super
offerta speciale” o agli spermatozoi ingurgitati dal mostro dei due
disegni, per concludere che la mente che ha originato tali ignobili scritti non
può essere che una: quella di ACCU 1. Del restro anche il materiale
pornografico sequestrato dalla Polizia a casa sua tratta proprio quel
particolare tipo di prestazione sessuale orale.
12.
Si giunge alle medesima
conclusione di colpevolezza se si analizza il comportamento assunto
dall’accusato durante l’istruttoria.
Innanzitutto poichè le angherie
nei confronti delle parti lese sono terminate immediatamente a seguito
dell’intervento della Polizia dell’11 agosto 2005 a casa del ACCU 1. Va inoltre osservato che proprio al domicilio di quest’ultimo sono stati
rinvenuti gli originali degli scritti oggetto delle querele e che le vittime
hanno ricevuto degli esemplari in fotocopia.
A domanda precisa della
polizia sul motivo della presenza di detta documentazione a __________
l’accusato ha risposto: “li ho ricevuti tutti assieme per posta, in una
busta. (verb. int. 11 agosto 2005, pag. 3), busta che, guarda caso, non è
stata da lui conservata. “Non ho tenuto la busta, ma rammento che il timbro
postale era di __________”.
Detta versione non è
assolutamente credibile, così non era attendibile quanto detto dal ACCU 1
inizialmente in merito al cassetto, chiuso a chiave, in cui conservava il
materiale in questione: in un primo tempo ha dichiarato che la chiave di quel
mobile l’aveva sua madre perché vi conservava i prodotti per la pulizia. Preso
atto in seguito dell’irragionevolezza di detta affermazione, l’accusato ha poi
confessato “che non è la verità” (verb. int. 11 agosto 2005, pag. 3) e
che non aveva voluto fornire la chiave del mobile alla Polizia siccome,
all’interno del cassetto, vi erano anche gli stupefacenti, effettivamente
ritrovati.
13.
Quella appena citata non è
stata l’unica contraddizione in cui é incorso l’accusato. Ve ne sono infatti
altre più evidenti.
In merito alle telefonate
anonime ricevute da CIVI 4 a __________ ACCU 1 in un primo tempo ha dichiarato
“non ho fatto telefonate alla mia ex ed alla sua famiglia”. In seguito
però, dopo che la Polizia gli ha contestato che contrariamente a quanto da lui
affermato, da un controllo telefonico é risultato che dal suo cellulare sono
state effettuate 12 telefonate all’indirizzo di __________, ha confessato che
le chiamate sono realmente avvenute: non però per creare disturbo, ma per
comunicare a CIVI 4 che lui medesimo non aveva niente a che vedere con i
bigliettini sparsi in tutto il Sottoceneri. Dette telefonate venivano
effettuate anche durante la notte “semplicemente perché durante il giorno o
la sera lui non rispondeva alle chiamate” (verb. int. 11 agosto 2005,
15:30, pag. 2). CIVI 4, sotto giuramento, ha comunque detto di non avere mai
interpellato l’accusato telefonicamente. Al che l’accusato ha reagito: "allora
probabilmente è stato qualcuno che aveva la voce che gli assomigliava” (verb.
int. 6 aprile 2006, pag. 7) .
14.
Una persona avrebbe visto gettare, a __________, da una __________,
i bigliettini contenenti le proposte di prestazioni sessuali. Casualmente
l’accusato possiede proprio quel modello di vettura. A tale addebito,
prospettatogli dalla Polizia, ha risposto: “la persona che mi avrebbe visto
gettarli dalla mia vettura non può che essersi sbagliata. Al massimo se i
bigliettini sono così tanti come mi si dice, è possibile che io li abbia una
volta inconsapevolmente calpestati con la vettura e per effetto del risucchio,
forse alzati per aria” (verb. int. 11 agosto 2005, 15:30, pag. 4).
Risucchio.
Per giustificare quanto appena indicato davanti al
Procuratore Pubblico l’accusato ha affermato: “secondo me la famiglia __________
è probabilmente al corrente dei veicoli che ho poiché CIVI 3 ha verosimilmente
tenuto dei contatti con delle persone che abitano vicino a me, le quali possono
sapere tutto di me e quindi anche che veicolo ho” (verb. int. 6 aprile
2006, pag. 4). Una versione questa assolutamente incredibile, ritenuto che CIVI
3.
ha sempre dichiarato che, a far tempo dalla fine della convivenza “non ha
mai chiesto altro che venir lasciata in pace” (v. scritto 14 settembre
1998, doc. 2F). Al processo l'accusato ha precisato vi son in circolazione
molte vetture simili alle sua. È vero. Si tratta comunque di un'ulteriore
coincidenza indiziaria.
15.
L’ultimo indizio analizzato è quello riferito alla società __________ di
__________. Questa società, la cui ragione sociale compare sulla “super
offerta speciale” di cui al doc. 6, sarebbe però la stessa che lo avrebbe
personalmente importunato con delle molestie telefoniche. Al Procuratore
Pubblico, giustamente, sembrava anomalo che questa società, che si occupano
effettivamente di tele-marketing (doc. 18) in un primo momento telefonato all’istante
l’8 novembre e il 1 dicembre 2004 (v. scritto Swisscom del 3 dicembre 2004
annesso al doc. 15) per poi comparire (ancora) sul doc. 6 inviato alle parti
lese.
Comunque anche in questa circostanza l’accusato ha risposto
in maniera assolutamente non convincente: come detto, é molto probabile che la __________
abbia telefonato a ACCU 1 per delle promozioni e che quindi lui trovi anomala
una chiamata entrante da parte di questa persona giuridica. È però altrettanto
probabile che l’accusato avendo già sentito il nome di tale società, abbia
riportato la sua ragione sociale nello scritto ingiurioso. Egli ha comunque
affermato: “durante un’estate delle telefonate anonime ricevute a casa ne ho
parlato con un amico. Avevo le finestre aperte ed è quindi possibile che
qualcuno abbia sentito quanto ci andavamo dicendo” (verb. int. 6 aprile
2006, pag. 6). Secondo l’accusato quindi, l’autore del volantino di cui al doc.
6.
avrebbe preso spunto da una discussione di __________, origliando dalle
finestre sotto casa sua: una teoria questa assolutamente inverosimile.
Successivamente ha
asserito che “le sue utenze telefoniche sono le medesime da vent’anni”
ed “è quindi possibile che CIVI 3, quando viveva con me a __________ …abbia
interpellato delle ditte che forniscono o pubblicizzano dei metodi per
dimagrire. È possibile che una di queste ditte sia proprio la __________ di __________
che mi ha ancora chiamato a casa, pensando che CIVI 3 viveva ancora lì". Detta
versione è però contrastata dal fatto (incontrovertibile) che la società citata
è stata fondata nell’anno 2000, quindi dopo la partenza di CIVI 3 da __________:
ciò denota comunque l’assoluta inattendibilità delle versioni addotte
dall’accusato.
16.
Secondo l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia,
chi, comunicando con un terzo, sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere
alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale accusa
o un tale sospetto. Il reato di calunnia si configura come una diffamazione
qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che
l’autore sa di dire cosa non vera (cfr. Riklin, Basler Kommentar StGB II, ad
art. 173 CP, n. 4; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, pag. 324 e seg.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 174 CP). Se l’allegazione sia
tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non
secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo
un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze
concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (Riklin, StGB II,
ad art. 173 ss. CP, n. 23 segg.).
Fatte queste premesse appare chiaro ed inequivocabile che
distribuire biglietti stampati mediante i quali venivano proposte, tramite
l’indicazione di utenze telefoniche fisse, disinibite pratiche sessuali (scambi
di coppia, sesso orale e orge) con i nominativi delle parti lese costituisce reato
di calunnia, ritenuto che i passanti, fra cui il teste __________, hanno potuto
raccogliere e leggere i foglietti abbandonati, risalendo a loro attraverso i
numeri telefonici indicati e ritenuto che quanto scritto era una falsità.
17.
Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP,
chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di
fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con una pena
pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Se l’ingiuria è stata provocata
direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può
mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è
immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar
esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3). Oggetto della protezione di cui
alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173
CP) ed alla calunnia (art. 174 CP) è l’onore di una persona. Il bene protetto è
il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e
dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi
come lo impone la convenienza (Corboz, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 177, pag.
580.
e segg.).
Dal profilo soggettivo
l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve
concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è
sufficiente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 126, pag. 154 e n. 24 ad art. 177,
pag. 583).
È chiaro che con i due disegni
ingiuriosi agli atti, in quanto raffiguranti un essere con le corna e due zampe
da animale intento a raccogliere spermatozoi e a bere liquido seminale nonché
ad urinare e defecare, costituisce grave ingiuria. Pure evidente che i sette
fogli A4 anonimi con stampate le seguenti ingiuriose frasi:“__________
andicappati siete tutti nella merda più profonda …”; “Hei __________
andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure
iniziato coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti
nei guai __________ andicappati bastardi porci a voi la galera non basta (…)”;“(…)
Super-offerta speciale !! (…) Compresse effervescenti concentrate per Donne
Esasperate / Limitate / Irrecuperabili dalla nascita (…) Cura-Elimina le
identificate rare ma GRAVI Malattie tipo: Limitazioni di ogni genere chiamate __________
o __________ o __________ – (…)”; Non avreste mai dovuto ne rubare ne
mentire (…) bastarda (…);“__________”; “Buon appetito alle vacche (…)” adempiono
perfettamente ai requisiti di cui sopra.
18.
Per l’art. 179septies CP chiunque, per malizia o per celia,
utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o
importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa. L’utilizzo è
considerato abusivo quando traspare che l’autore non intende veramente comunicare
delle informazioni o dei pensieri, ma utilizza piuttosto tale metodo di
contatto con lo scopo di importunare o intimorire la persona contattata; la
nozione di abuso soggiace all’apprezzamento del giudice (DTF 121 IV 137; Corboz,
op. cit., n. 4 e 5 ad art. 179septies CP). I casi tipici sono costituiti dalle
telefonate notturne, dalle telefonate ripetute come pure dalle chiamate inutili
o senza alcun messaggio (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP con vari
riferimenti). La malizia è data quando l’autore commette il fatto poiché il
danno o il malessere che provoca gli procura soddisfazione (cfr. DTF 121 IV
136), mentre l’atto è commesso per celia allorquando l’autore agisce
sconsideratamente, per commettere una bravata o senza scrupoli, con lo scopo di
soddisfare un capriccio momentaneo (Ins/Wyder, Basler Kommentar, StGB II, n. 9
e seg. ad art. 179septies CP).
ACCU 1 ha ammesso di avere, a __________
nel periodo 30.07.2005/09.08.2005, ripetutamente abusato di un impianto
telefonico soggetto alla privativa dei telefoni. L'istruttoria ha dimostrato
che non aveva nessun valido motivo per farlo se non per inquietare i coniugi __________,
selezionando in 13 occasioni e anche di notte l’utenza telefonica fissa __________
in uso alle citate parti civili; deve pertanto essere condannato anche per
questo reato.
19.
L’art. 180 CP punisce, su querela di parte, con la pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria chi, usando grave minaccia, incute spavento
o timore a una persona. Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono
l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave
spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.
E’ considerata minaccia grave ai sensi della norma
penale in questione quella
che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è
stato preso di mira il
timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui
vicine, la cui realizzazione
appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV
128.
consid. a). Non è
però necessario che quest’ultimo abbia
effettivamente la possibilità
d’influenzare la realizzazione di quanto da lui
paventato. Nemmeno richiesto è
che l’atto pregiudizievole possa effettivamente
verificarsi. La gravità
dell’intimidazione deve essere soppesata in maniera
neutrale, sulla scorta di
criteri generici e non con riferimento alla
sensibilità soggettiva della vittima. Un
simile esame deve avvenire in considerazione di
tutte le circostanze nelle quali
i fatti si sono svolti. Affinché si possa giungere
ad una condanna ex art. 180
CP è necessario che la minaccia in questione abbia
effettivamente incusso
timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che
questa abbia preso coscienza
di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia
stata realmente allarmata.
I due fogli A4, anonimi, con
stampate le seguenti frasi “__________andicappati" (senza h), "siete
tutti nella merda più profonda. L’artefice sarà fatta a pezzi”; “Hei __________
andicappati accertati avete fatto le vostre scelte noi non avevamo neppure iniziato
coi danni vi siete indebitati per __________ € ora siete tutti nei guai __________
andicappati bastardi porci a voi la galera non basta. La vera guerra comincia
solo ora. Bastardi capitolerete tutti. __________”; costituiscono
senz’altro il reato di minaccia, in considerazione della particolare situazione
famigliare, della loro figlia che aveva loro raccontato il suo particolare
vissuto e del fatto che l’autore aveva già inviato numerosi altri scritti che
lasciavano chiaramente che intendeva andare oltre. Nel caso specifico è
indubbio quindi che gli stessi siano oggettivamente idonei a spaventare i
destinatari, apparsi concretamente intimoriti. Per il resto va osservato che
essendo, l’evento preannunciato, cioè l’eliminazione fisica di tutta la
famiglia della parte civile, illecito, deve essere considerata tale anche la
minaccia (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, pag.
645). Trattandosi di azioni separate e
distinte, i reati di calunnia, ingiuria e minaccia entrano in concorrenza.
20.
Secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. a Larm è punito con la detenzione o con
la multa chiunque intenzionalmente senza diritto aliena, procura per
mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi
essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi
di munizioni. L’art. 19 LARM prevede inoltre che è vietato fabbricare a titolo
non professionale armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni
ed elementi di munizioni nonché modificare armi in armi soggette a divieto
(art. 5 cpv. 1). A norma di legge i silenziatori sono considerati accessori di
armi (art. 4 cpv. 2 lett. a) Larm).
ACCU 1 per sua stessa
ammissione ha fabbricato, senza diritto, a titolo non professionale, nel corso
dell’anno 2001, un accessorio di un’arma, segnatamente un silenziatore e ciò
per comodamente poter sparare nel suo magazzino senza essere sentito dai vicini
e passanti, ciò che costituisce un indubbio reato.
Per quanto attiene invece alla
pistola Beretta e alla relative munizioni, ancorché regolarmente acquistate da ACCU
1, va osservato che non possono in questa sede essere restituite. Al
dibattimento l’accusato ha infatti dichiarato che ultilizzava quell’arma
sparando nel suo magazzino di __________ e di avere costruito il silenziatore “per
non disturbare i passanti e gli utenti del nuovo distributore __________ vicino”.
Arma e proiettili devono per questi motivi essere trasmessi alla competente
Autorità cantonale per le necessarie valutazioni in merito.
21.
Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma
intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta
l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Nella seconda metà dell’anno
2004.
ACCU 1 ha consumato un
quantitativo non determinato di marijuana, ma almeno 60 grammi; senza essere autorizzato, ha detenuto per il suo consumo personale 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38 grammi di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia
cantonale presso il suo domicilio. Detto agire costituisce reato.
22.
Devono per finire essere riconosciute le pretese civili avanzate dalle
vittime il 27 e il 28 marzo 2007. Per quanto attiene al torto morale, va
osservato che gli importi fatti valere sono assai esigui, rispetto alle
sofferenze patite a seguito delle ripetute azioni messe in atto dall’accusato.
Pure riconosciute devono essere le spese di patrocinio, ritenuto che l’assidua
reticenza dell’accusato durante gli interrogatori, la particolarità e la
gravità degli argomenti toccati dallo stesso, imponevano alle parti di doversi
difendere tramite un professionista. Le note d’onorario esposte appaiono per il
resto perfettamente congrue rispetto al lavoro svolto e alla difficoltà della
delicata pratica.
23.
L’accusato non ha comprovato la propria situazione finanziaria. Al
dibattimento ha dichiarato di non percepire alcunché, circostanza anche questa
del tutto non credibile ritenuto che, non ha esecuzioni a carico, vive in un
appartamento la cui pigione supera i fr. 2'000.-- mensili ed ha un dipendente
apprendista presso la sua ditta di lattoniere. Si deve quindi procedere
d’ufficio per la determinazione dell’ammontare delle aliquote giornaliere
ispirandosi, come di rito, al metodo Sollberger, tenuto conto dell’ultima
notifica di tassazione agli atti di causa e del fatto che l’accusato non ha
persone a carico.
visti gli
art.174 cifra 1 CP, art. 177 CP, art. 179 septies CP, art. 180 cpv. 1 CP, art.
33.
Larm (combinato con gli artt. 19 cpv. 1 e 4 cpv. 2 lett. a Larm) e art. 19a
LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
richiamati richiamati
gli art. 41 cifra 1 CP, art. 50 cpv. 2 CP e art. 58 CP;
rispondendo ai
quesiti posti
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di calunnia, art. 174 cifra 1 CP, ingiuria, art. 177 CP, abuso di
impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CP, minaccia, art. 180 CP,
infrazione alla LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm, contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 2192/2006 del 19 giugno 2006.
condanna ACCU
1.
1.
Alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per
un totale di fr. 3'000.-- (tremila);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 3 (tre) anni.
2.
Alla
multa di fr. 2'000.-- (duemila);
§ in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in
20.
(venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al versamento alla parte civile CIVI 3
dell'importo di fr.
500.
--
a titolo di torto morale e fr. 8'701.30 per spese di patrocinio per sé e per
suo
padre. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 3
è
rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al
versamento alla parte civile CIVI 4 dell'importo di fr.
500.
--
a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile
CIVI
4.
è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b
CPPT).
5.
Al
versamento alla parte civile CIVI 6 dell'importo di fr. 300.- a titolo
di
torto morale e di fr. 3'742.20 per spese di patrocinio per sé e per sua figlia
__________.
Per ogni ulteriore pretesa la parte civile CIVI 6 è rinviata al
competente
foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
6.
Al
versamento alla parte civile CIVI 7 dell'importo di fr.
500.
--
a titolo di torto morale. Per ogni ulteriore pretesa la parte civile
CIVI
7.
è rinviata al competente foro civile (art. 208 cpv.
1.
lett. b CPPT).
7.
Per
ogni eventuale pretesa le parti civili CIVI 1 e CIVI 2
sono
riviate al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
8.
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'800.--.
ordina la
confisca e la distruzione di 47,02 grammi di semi di canapa nonché 192,38
grammi
di marijuana sequestrati l’11.08.2005 – Reperto SAD 3186/2005;
ordina la
confisca e la distruzione del silenziatore, indicato nel verbale di sequestro
del
11.08.2005
come oggetto artigianale nastrato di nero (art. 58 CPS);
ordina la
trasmissione di tutto il rimanente materiale sequestrato, pistola, munizioni e
altri
accessori all’Ufficio permessi e passaporti,
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 2'000.-- multa
fr.
1'200.-- tassa
di giustizia
fr. 600.-- spese giudiziarie
fr. 3'800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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