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Decisione

10.2006.289

risarcimento parziale alla parte civile

16 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 1983/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Per ogni eventuale pretesa

la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente foro civile.

3.

Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese giudiziarie.

ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________, ma l'ammonisce

formalmente;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dalla parte civile, limitatamente al

Dispositivo

dispositivo n. 2, in data 22 giugno 2006;

indetto il dibattimento 16 gennaio 2007,

al quale sono comparsi la parte civile, CIVI 1, __________, e il suo patrocinatore,

Avv. PR 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali considerato

che il Signor ACCU 1, benché regolar-mente citato, non è comparso;

data lettura del decreto d'accusa;

dato atto che l’opposizione interposta dalla

parte civile è limitata al dispositivo n. 2, per cui, per il resto, il decreto

d’accusa DA 1983/2006 è cresciuto in giudicato;

sentito il teste __________ , __________,

da __________, in __________, coniugato, funzionario di banca; è cognato della

parte civile; il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione

nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa

lettura dell'art. 307 CP, giura;

il patrocinatore della parte

civile, il quale ha postulato un risarcimento a titolo di danno di totali fr.

3'666.20 (fr. 1'078.60 per danni materiali e torto morale + fr. 2'587.60 per

spese legali), come a istanza 25 luglio 2006 e relativo aggiornamento della

nota;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Devono essere accolte le

pretese di parte civile e se sì in quale misura?

2. A chi le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 94, 267, 268, 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dà atto che il decreto d’accusa n.

1983/2006 è regolarmente cresciuto in giudicato, ad eccezione del dispositivo

n. 2; di conseguenza gli atti sono ritornati al Procura-tore Pubblico per i

suoi relativi incombenti;

condanna ACCU 1

1.

al risarcimento alla parte civile CIVI 1, __________, di complessivi fr.

2'836.80 (duemilaottocentotrentasei&ottanta), così composti: fr. 28.60 per

una stanga porta abiti, fr. 120.— per una libreria, fr. 450.— per un tavolino

da salotto, fr. 180.— per una lampada alogena, fr. 300.-- per torto morale e

fr. 1'758.20 per spese legali, pari a 5 ore a fr. 250.— l’una + fr. 384.— di

spese + fr. 124.20 di IVA;

2.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.-- (trenta) e delle

spese giudiziarie di fr. 70.-- (settanta);

rinvia la parte civile

CIVI 1, __________, al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa;

avvertite le parti del diritto di presentare,

tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere,

entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avvertito il condannato che può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia; per tasse, spese e

risarcimenti la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

dichiara la sentenza

definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 30.-- tassa di giustizia

fr. 30.-- spese giudiziarie

fr. 40.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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