10.2006.29
provocare lesioni corporee con sberle e offendere l'onore
6 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.29
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, PRPEN
Titolo:
provocare lesioni corporee con sberle e offendere l'onore
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.29
DA
3913/2005
Bellinzona
6
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI
1, __________)
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il 20
giugno 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio
per avere colpito ripetutamente con sberle CIVI 1 che a seguito dei colpi
ricevuti cadeva al suolo picchiando violentemente il capo, provocandole le
lesioni attestate nel certificato medico del Dr. med __________ __________
dell’Ospedale regionale di Lugano agli atti;
2. ingiuria,
per avere, a __________, il 20
giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di puttana e stronza;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 e 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa
n. 3913/2005 di data 20 ottobre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena di 3 (tre) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 ottobre 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento, al quale sono
comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore, la parte civile e la
patrocinatrice di parte civile mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera
10 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
viene prospettato all’accusata il reato di vie di fatto;
sentita la patrocinatrice di parte
civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e postula il
risarcimento dell’importo di fr. 1'699.- per la sostituzione degli occhiali,
nonché fr. 1'100.- per ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dal reato di lesioni semplici, subordinatamente la derubricazione
dello stesso in vie di fatto, come pure il proscioglimento dal reato di
diffamazione; si oppone inoltre alle pretese di parte civile;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1. lesioni semplici,
subordinatamente vie di fatto
1.2. ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 1'699.- e il
versamento di fr. 1'100.- per ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 41, 63, 66, 68 CP, 123
cifra 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
Considerandi
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni
semplici di lieve entità per avere, a __________, il 20 giugno 2005,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per avere
colpito ripetutamente con sberle CIVI 1, provocandole le lesioni attestate nel
certificato medico del Dr. med __________ dell’Ospedale regionale di Lugano
agli atti;
e di ingiuria per avere, a __________,
il 20 giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di stronza.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 600.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- e di fr. 500.- per ripetibili;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per ogni pretesa di
corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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