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Decisione

10.2006.295

Causare il ferimento di un cane

19 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2088/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 279.50, a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 22 giugno 2006;

indetto il dibattimento 19 giugno 2007,

al quale sono comparsi l’accusata, il suo difensore e il;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, con trasformazione

della multa in pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere sospese

condizionalmente oltre a fr. 200.— di multa;

il difensore, il quale chiede

il proscioglimento della propria assistita;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di danneggiamento,

per avere, a __________, il __________, per dolo eventuale, causato

il ferimento del cane di CIVI 1, causandole così un danno economico equivalente

alle spese di cura dell’animale, e meglio, per avere, nel corso di una

passeggiata presso il percorso vita, permesso al suo cane di razza pastore

maremmano di nome __________, che già aveva dimostrato la predisposizione ad

aggredire e ferire, anche mortalmente, altri cani, di aggredire e ferire il

cane menzionato, non avendo preso alcuna precauzione per evitare tale evento

(cane sciolto e senza museruola)?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue il quesito posto sub 5 decaduti gli altri quesiti,

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

danneggiamento;

assegna le tasse e le spese di

giustizia per totali fr. 400.-- allo Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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