10.2006.295
Causare il ferimento di un cane
19 giugno 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.295
Data decisione, Autorità:
19.06.2007, PRPEN
Titolo:
Causare il ferimento di un cane
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.295/
DA
2088/2006
Bellinzona
19
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di danneggiamento,
per avere, per dolo eventuale, causato
il ferimento del cane di __________, causandole così un danno economico
equivalente alle spese di cura dell’animale, e meglio, per avere, nel corso di
una passeggiata presso il percorso vita, permesso al suo cane di razza pastore
maremmano di nome __________, che già aveva dimostrato la predisposizione ad
aggredire e ferire, anche mortalmente, altri cani, di aggredire e ferire il
cane menzionato, non avendo preso alcuna precauzione per evitare tale evento
(cane sciolto e senza museruola);
fatti avvenuti a __________, il
__________;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 12 giugno
Fatti
2006 n. 2088/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 279.50, a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 22 giugno 2006;
indetto il dibattimento 19 giugno 2007,
al quale sono comparsi l’accusata, il suo difensore e il;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, con trasformazione
della multa in pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere sospese
condizionalmente oltre a fr. 200.— di multa;
il difensore, il quale chiede
il proscioglimento della propria assistita;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, il __________, per dolo eventuale, causato
il ferimento del cane di CIVI 1, causandole così un danno economico equivalente
alle spese di cura dell’animale, e meglio, per avere, nel corso di una
passeggiata presso il percorso vita, permesso al suo cane di razza pastore
maremmano di nome __________, che già aveva dimostrato la predisposizione ad
aggredire e ferire, anche mortalmente, altri cani, di aggredire e ferire il
cane menzionato, non avendo preso alcuna precauzione per evitare tale evento
(cane sciolto e senza museruola)?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue il quesito posto sub 5 decaduti gli altri quesiti,
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
danneggiamento;
assegna le tasse e le spese di
giustizia per totali fr. 400.-- allo Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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