10.2006.297
Soggiornare privi del permesso di soggiorno e svolgere un'attività lucrativa
9 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.297
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, PRPEN
Titolo:
Soggiornare privi del permesso di soggiorno e svolgere un'attività lucrativa
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS
Incarto
n.
10.2006.297
DA
2109/2006
Bellinzona
9
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di violazione della Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per aver soggiornato
illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, priva del richiesto
permesso di soggiorno, svolgendo peraltro saltuariamente, dell’attività
lucrativa abusiva quale donna addetta alle pulizie;
fatti avvenuti a __________ fra
Fatti
il __________ e il __________;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 e 6 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa del 19 giugno
2006 n. DA 2109/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da
espiare.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 giugno 2006 dall’allora
difensore;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 18 ottobre
2006, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di violazione della Legge federale concernente la dimora ed il
domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere comminata la
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali
condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 55 CPS; 23 cpv. 1 e 6
LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
violazione della Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS,
per i fatti compiuti a __________
fra il __________ ed il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 2109/2006 del 19 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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