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Decisione

10.2006.297

Soggiornare privi del permesso di soggiorno e svolgere un'attività lucrativa

9 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il __________ e il __________;

reato previsto dall’art. 23

cpv. 1 e 6 LDDS;

perseguita con decreto d’accusa del 19 giugno

2006 n. DA 2109/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da

espiare.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 26 giugno 2006 dall’allora

difensore;

indetto il dibattimento 9 novembre 2006,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 18 ottobre

2006, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di violazione della Legge federale concernente la dimora ed il

domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere comminata la

pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali

condizioni?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 55 CPS; 23 cpv. 1 e 6

LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

violazione della Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS,

per i fatti compiuti a __________

fra il __________ ed il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 2109/2006 del 19 giugno 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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