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Decisione

10.2006.299

Acquisto di eroina per sé e per terzi e consumo.

15 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 2516/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

60.

(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura

Penale il __________.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.— (cento);

vista l’opposizione parziale

(limitatamente al dispostivo n. 2) al decreto d’accusa interposta

tempestivamente dall’accusato in data 25 luglio 2005;

richiamati la sentenza 20 giugno 2006 in via

contumaciale del Presidente della Pretura Penale;

la

richiesta 3 luglio 2006 di nuovo giudizio da parte di ACCU 1;

indetto il dibattimento 15 settembre

2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato il

quale chiede che non venga pronunciata la revoca dei 60 giorni di detenzione

decretati il __________ dalla Pretura Penale. La prognosi per il futuro è

favorevole: i risultati delle analisi prodotti certificano l’astinenza da

sostanze stupefacenti dai fatti oggetti del decreto d’accusa; da allora, resosi

conto dello stato in cui si trovava, l’accusato si sottopone regolarmente ai

controlli e 2-3 volte al mese si reca dal dr. med. __________, presso cui è

costantemente “monitorato”; dall’agosto 2005 ha eliminato la cura “sostitutiva”

a base di metadone. Anche la Sezione della circolazione di Camorino, valutando

positivamente gli esiti degli esami tossicologici, gli ha ritornato la licenza

di condurre. L’accusato sottolinea poi i suoi sforzi per trovare un’occupazione

professionale: dapprima ha ricevuto dalla disoccupazione l’attestato di

partecipazione al programma di simulazione aziendale, poi ha lavorato a __________

in una ditta attiva in ambito pubblicitario da cui purtroppo non è stato

retribuito. Egli, di formazione impiegato di commercio (nota massima in

contabilità) e con un anno di frequenza della scuola di contabile federale, ha

svolto in seguito per brevi periodi (a tempo parziale o a ore) lavori di

manovalanza. Dall’autunno 2005 egli ha finalmente trovato un impiego fisso, che

mantiene a tutt’oggi, presso la __________ di __________: vi lavora come aiuto

contabile percependo fr. 3'200.— lordi al mese (è previsto un aumento a fine

anno).

Egli sottolinea che una pena da

espiare pregiudicherebbe il suo attuale rapporto professionale e costituirebbe

un segno di sfiducia ai notevoli sforzi (con risultati) intrapresi nell’ultimo

anno e mezzo, durante il quale ha interrotto ogni contatto con il mondo della

tossicodipendenza;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di

detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dalla Pretura Penale il __________?

1.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi

formale ammonimento?

2.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup;

41.

CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti;

dà atto - che ACCU 1 è autore

colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup)

e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup)

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

2516/2005 del 11 luglio 2005;

-

che sono esecutivi i dispositivi del decreto d’accusa ai quali non è

stata interposta opposizione, e meglio, la condanna alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni (dispositivo n. 1, laddove il periodo di prova decorre

dall’intimazione del decreto d’accusa, avvenuta l’11 luglio 2005);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dalla Pretura Penale il __________, ma ne prolunga il

periodo di prova di un ulteriore anno;

assegna la tassa di giustizia di fr.

50.

-- e le spese giudiziarie di fr. 50.-- relativi al presente giudizio a

carico di ACCU 1;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare,

tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere,

entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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