Lexipedia

Decisione

10.2006.3

Retrocessione di un diritto precedentemente espropriato

13 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.-

sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

Considerandi

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster